Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Disciplina della professione di estetista - AA.C. 3107, 3133 e 3116 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 3107/XVI   AC N. 3133/XVI
AC N. 3116/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 396
Data: 05/10/2010
Descrittori:
ESTETISTI     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disciplina della professione di estetista

 

AA.C. 3107, 3133 e 3116

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 396

 

 

 

5 ottobre 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574 – * st_attprod@camera.it

 

 

 

 

 

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File: AP0155.doc

 


INDICE

 

Schede di lettura

Quadro normativo. 3

Contenuto delle proposte di legge. 7

§      Proposte di legge A.C. 3107 e 3133. 7

§      Proposta di legge A.C. 3116. 20

-       Estetista professionale (artt. 1-10)20

-       Estetista artigiano (artt. 27-29)25

-       Onicotecnico (artt. 11-18)26

-       Tecnico dell’abbronzatura artificiale (artt. 19-26)27

-       Disposizioni finali (artt. 30-32)29

 

 


Schede di lettura

 


 

Quadro normativo

L’attività di estetista è disciplinata dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico (di cui all'elenco allegato alla legge) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici. In particolare si tratta delle seguenti prestazioni: massaggi facciali, manicure, pedicure estetica, depilazione, truccatura, visagista, applicazione di unghie artificiali, conduzione di centri di abbronzatura, solarium ecc.

Per l’avvio dell'attività occorre la presentazione al Comune territorialmente competente della dichiarazione di inizio attività (DIA). Lo stabilisce l'articolo 10 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 che elimina i criteri della distanza minima tra un esercizio e l'altro, della presenza numerica di altri operatori del settore e l'obbligo della chiusura infrasettimanale.

Si ricorda in proposito che il comma 2 del citato l’articolo 10 del decreto di liberalizzazione c.d. Bersani-bis (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese)è intervenuto sulle attività di acconciatore ed estetista prevedendo, in particolare:

§       l’assoggettamento dell’attività alla sola dichiarazione d’inizio attività, da presentarsi al comune competente per territorio;

§       la rimozione di criteri di distanza minima[1] o di parametri numerici prestabiliti;

§       la scomparsa dell’obbligo di chiusura infrasettimanale;

§       la conferma della necessità di possesso di requisiti di qualificazione professionali, se prescritti dalla vigente disciplina, nonché della conformità dei locali nei quali si svolge l’attività ai previsti requisiti urbanistici e igienico–sanitari.

Il successivo decreto legislativo n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, ha confermato che l'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a dichiarazione di inizio attività, precisando che la DIA va presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all’art. 38 del D.L. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008 [2].

Il suddetto art. 38, al fine di semplificare le procedure per l’avvio e lo svolgimento dell'attività d'impresa, affida al Governo il compito di procedere - tramite apposito regolamento e sulla base di specifici principi e criteri - alla semplificazione e al riordino della disciplina degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), già previsti presso i Comuni dal decreto legislativo 112/1998. Lo sportello unico dovrà essere l’unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’attività produttiva del richiedente, con il compito di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Per i Comuni che non istituiscono lo sportello unico, le funzioni inerenti lo sportello unico verranno esercitate dalle Camere di commercio, mediante il portale "impresa.gov", che assume la denominazione di “impresainungiorno”, gestito congiuntamente con l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Le imprese possono richiedere per le comunicazioni una casella di posta elettronica certificata (PEC), fornita gratuitamente dalle Camere di commercio. Nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA), sarà possibile avviare immediatamente l’attività d’impresa con il rilascio da parte dello sportello unico di una ricevuta.

In attuazione di tale disciplina, acquisiti i pareri parlamentari sullo schema di regolamento iniziale (atto n. 207), è stato emanato il regolamento di cui al DPR 160/2010. Il provvedimento abroga il precedente regolamento di cui al DPR 447/1998 e attua un riordino complessivo della disciplina del SUAP, che – già individuato come canale unico tra imprenditore ed Amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali – è caratterizzato dall’introduzione dell’esclusivo utilizzo degli strumenti telematici. Si è addirittura scelto di considerare “non idoneo” il SUAP del Comune che non sia in grado di operare esclusivamente per via telematica. Questa decisione consente un’efficacia immediata al regolamento, prevedendo da subito l’attivazione di SUAP telematici presso i Comuni o, in mancanza, presso la Camera di commercio. Allo scopo di garantire al sistema dei SUAP l’effettiva operatività e salvaguardare gli investimenti tecnologici già effettuati dalle Regioni, è stato affidato al portale www.impresainungiorno.it il compito di facilitare il collegamento con quelli già realizzati dalle Regioni stesse. Tale portale, già collegato al sistema pubblico di connettività (SPC), dovrebbe sopperire anche alle carenze informatiche dei Comuni. Tra le numerose novità che consentono di velocizzare l’avvio di un’impresa, si segnala la possibilità di una contestuale presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) (v. infra) e della comunicazione unica per la nascita dell’impresa presso il Registro delle imprese, che quindi trasmette immediatamente la DIA al SUAP.

Con altro regolamento si provvede ad individuare i requisiti, le modalità di accreditamento e di verifica dell’attività delle Agenzie per le imprese, cioè dei soggetti privati ai quali può essere affidata l’istruttoria e l’attestazione della sussistenza dei requisiti e presupposti normativi con riferimento alle istanze relative all'esercizio dell'attività di impresa. In attuazione di tale previsione, acquisiti i pareri parlamentari sullo schema di regolamento iniziale (atto n. 208), è stato emanato il regolamento di cui al DPR 159/2010.

Si ricorda inoltre che l'articolo 49 del decreto-legge 78/2010[3], riformulando l’articolo 19 della legge 241/1990, dispone la sostituzione della disciplina della dichiarazione di inizio attività (Dia) - recata da ogni normativa statale e regionale - con quella della segnalazione certificata di inizio attività (Scia). La disciplina da ultimo introdotta consente che l’attività oggetto della segnalazione possa essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente[4].

La legge 1/1990 fissauna serie di appositi requisiti tecnico-professionali, al cui possesso è subordinato lo svolgimento dell’attività[5].

Laqualificazione professionale si intende conseguita mediante superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto da:

a)   un corso di qualificazione regionale (2 anni e minimo 900 ore annue) seguiti da un corso di specializzazione o da un anno di inserimento in un'impresa di estetista, con lo svolgimento di un esame teorico pratico finale;

b)   oppure, un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali di almeno 300 ore;

c)   oppure, un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro, o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica. Il periodo di attività deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi.

Con una norma aggiunta dal citato D.Lgs. 59/2010 si dispone inoltre che per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale che garantisca la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.

 

L’attività di estetista è disciplinata da norme regionali di programmazione. Le stesse norme provvedono a dettare disposizioni ai comuni per l’adozione di regolamenti che si uniformino alle disposizioni della legge.

Dall'8 maggio 2010 il possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica professionale non viene più accertato dalle Commissioni provinciali per l'artigianato ma dal Comune dove si intende svolgere l'attività, al momento della presentazione della dichiarazione d'inizio attività.


 

Contenuto delle proposte di legge

Le proposte di legge in esame recano una nuova disciplina delle attività relative all’estetica.

Mentre le proposte di legge A.C. 3107 e A.C. 3133, di contenuto sostanzialmente analogo, sono volte a introdurre una nuova regolamentazione della professione di estetista più organica ed attuale (riconducendo nella sfera operativa di tale professione anche le pratiche bionaturali), la proposta di legge A.C. 3116 ha un contenuto più ampio, in quanto, oltre a ridisciplinare l’attività di estetista al fine di assicurarne una maggiore preparazione e formazione professionale, interviene a disciplinare ex novo sia la figura di onicotecnico sia la figura di tecnico dell’abbronzatura artificiale.

Proposte di legge A.C. 3107 e 3133

Le proposte di legge A.C. 3107 (Milanato) e A.C. 3133 (Poli) risultano molto simili nel contenuto e nella struttura. Entrambe si prefiggono come obiettivo principale quello di integrare le cosiddette “pratiche bionaturali” nell’ambito delle attività di estetica, a cui la legge n. 1/1990 ha dato una configurazione autonoma, arricchendo e qualificando quest’attività in modo da offrire ai consumatori maggiore qualità e maggiore tutela in termini di professionalità.

La relazione illustrativa alla pdl Milanato ricorda che, successivamente all’approvazione della legge 1/1990 sulla professione di estetista, si sono sviluppate e diffuse numerose altre attività mirate, con diversi approcci, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni della salute della persona.

Tali attività, a causa dell'assenza di una loro definizione, sono state spesso ricondotte nell'ampio settore delle terapie mirate ad affrontare i problemi della salute e del benessere psico-fisico e sono state ritenute sempre più complementari alla medicina occidentale convenzionale, tanto da assumere varie definizioni: dalle medicine alternative alle cosiddette medicine non convenzionali, dalla medicina olistica alle varie forme terapeutiche consistenti, ad esempio, nell'agopuntura, nella chiropratica e osteopatia e nelle numerose pratiche terapeutiche di derivazione orientale.

Rispetto a tali pratiche sopra indicate, comunque rientranti nell'ambito sanitario e terapeutico, si sono sviluppate, al contempo, apposite e ulteriori attività mirate al benessere della persona, alla rimozione degli stati di disagio e, in generale, a generare una migliore qualità della vita. Sono le cosiddette «discipline bionaturali[6]» che non si propongono finalità terapeutiche e non rientrano nelle professioni sanitarie[7], ma si rivolgono a soggetti non malati ricorrendo all'adozione di sistemi, pratiche, trattamenti e tecniche di massaggio che puntano sulle energie vitali e naturali della persona umana per il recupero dell'equilibrio fisico e psichico dell'individuo. A tutt'oggi le discipline bionaturali risultano ancora prive di un riconoscimento legislativo univoco a livello nazionale.

Inoltre, nell'ambito dell'area indistinta del «benessere» si è creata una situazione piuttosto confusa che ha portato, fra l’altro, alla diffusione di numerosi «centri benessere» nei quali vengono proposti trattamenti, pratiche e tecniche di massaggio che, sotto la denominazione di «discipline bionaturali», si sovrappongono indebitamente alla legittima sfera operativa delle attività di estetista senza il rispetto degli stringenti requisiti di abilitazione professionale previsti dalla legge 1/1990.

La situazione si è resa ancor più complessa a causa della legislazione parziale e frammentaria adottata progressivamente da diverse regioni per definire e qualificare le «discipline bionaturali».

Per superare tali incertezze, viene dunque proposta una disciplina di principio a livello nazionale che riconduca in modo coerente e legittimo le pratiche bionaturali nella sfera operativa della professione di estetista ampliando e coordinando le definizioni, i profili professionali, i requisiti di abilitazione professionale, le modalità di esercizio e le potestà delle regioni.

 

Nel seguito si darà conto del contenuto delle due proposte di legge procedendo congiuntamente e dando conto di eventuali differenze.

 

L’articolo 1 dispone che il provvedimento, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, contiene i principi fondamentali della nuova disciplina dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali (definita nel successivo articolo 2).

La disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, nell’ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità con i quali le regioni potranno esercitare la propria potestà legislativa.

In proposito si ricorda il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”.

 

Viene quindi precisato che l’esercizio di tali attività rientra nella sfera della libertà d'iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La nuova disciplina è dunque volta ad assicurare la tutela della concorrenza stabilendo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni per l'accesso da parte delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e degli utenti favorendo adeguate condizioni di benessere della persona e di qualità della vita e assicurando la migliore offerta e fruibilità dei servizi.

 

L’articolo 2 reca, in modo sostanzialmente analogo per le due pdl, la definizione organica dell’attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali, che comprende, ai sensi del comma 1:

a)  la prestazione di servizi di bellezza e di benessere relativi ai trattamenti per il corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e l'adeguamento a fenomeni di moda e di costume, nonché di mantenerlo in perfette condizioni, concorrendo al recupero del benessere della persona;

b)  lo svolgimento di pratiche estetiche e bionaturali che, stimolando le risorse naturali di ciascun individuo, sono mirate alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni estetiche e di benessere della persona e alla rimozione degli stati di disagio psico-fisico e a generare una migliore qualità della vita.

In pratica, secondo la relazione illustrativa della pdl A.C. 3107, la nuova definizione individua due ambiti professionali di prestazione di servizi di bellezza e di benessere: il primo che è riconducibile sostanzialmente al profilo classico dell'attività di estetista previsto dalla legge n. 1/1990 ma con una formulazione più flessibile e al passo con i tempi che consenta all'estetista, mediante la prestazione di servizi di bellezza e di benessere relativi ai trattamenti per il corpo umano, di concorrere anche al recupero del benessere della persona; il secondo che fa riferimento allo svolgimento di pratiche estetiche e bionaturali le quali, stimolando le risorse naturali dell'individuo, sono mirate alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni estetiche e di benessere della persona e alla rimozione degli stati di disagio psicofisico, generando una migliore qualità della vita.

I commi successivi dell’articolo 2 contengono alcune importanti precisazioni rispetto all’esercizio dell’attività professionale definita al comma 1:

§      l’attività può essere svolta con l'attuazione di tutte le tecniche manuali e di massaggio[8], con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica vigente, fabbricati o appositamente predisposti ad uso estetico[9], e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti ai sensi delle norme vigenti (comma 2);

§      è consentito fornire alla clientela prodotti erboristici e integratori alimentari idonei a favorire e accrescere lo stato di benessere derivante dalle prestazioni svolte (comma 3);

§      sono ammesse tecniche di decorazione corporea temporanea ovvero di pigmentazione permanente, denominata «tatuaggio», e pratiche di foratura di parti superficiali del corpo per l'introduzione di oggetti in metallo di piccola dimensione a scopo di abbellimento, denominate «piercing», nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti. L'esecuzione delle predette tecniche è preclusa agli operatori, anche se qualificati, che non hanno raggiunto la maggiore età (comma 4).

Il comma 5 esclude dall'attività professionale di estetista e di operatore nel settore delle scienze estetiche e bionaturali:

§      gli atti di diagnosi clinica o terapeutica, di anamnesi patologica, di profilassi e di prescrizione di farmaci;

§      le prestazioni dirette a finalità di carattere propriamente terapeutico.

Tali esclusioni, secondo la relazione illustrativa alla pdl Milanato, sono mirate ad evitare eventuali sovrapposizioni con le professioni mediche e con l'area delle professioni sanitarie (di cui alla legge n. 43/2006 in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione) e da evitare ogni confusione con attività terapeutiche riconducibili alle cosiddette medicine non convenzionali o alternative, olistiche o orientali, comunque rientranti nel settore sanitario. In base alla definizione adottata, ogni altra pratica o tecnica che per le metodiche utilizzate sia riconducibile ad approcci e indirizzi diversi, anche di carattere sanitario (ad esempio nutrizione, bioenergia, educazione all'abitare, bio-architettura, naturopatia, pranopratica) sarebbe esclusa dalla sfera professionale dell'attività di scienze estetiche e bionaturali.

 

L’articolo 3 definisce il nuovo quadro formativo finalizzato all’ottenimento dell’abilitazione professionale.

Il comma 1 dispone che l'esercizio dell'attività professionale di scienze estetiche e bionaturali sia subordinato al conseguimento di apposita abilitazione professionale previo svolgimento di un percorso formativo, successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226[10], nonché in raccordo con il sistema dell'istruzione tecnica e professionale, in modo tale che l'abilitazione medesima costituisca titolo per sostenere direttamente l'esame di Stato.

 

Con il comma 2 entrambe le proposte prevedono che i percorsi formativi, in conformità alla programmazione regionale, possano essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, anche dagli istituti tecnici e professionali nell'indirizzo relativo ai servizi socio-sanitari, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

Secondo la relazione illustrativa alla pdl Milanato, la proposta intende inserire il percorso formativo concernente l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di scienze estetiche e bionaturali nel quadro delle disposizioni vigenti volte a dare attuazione al sistema regionale di istruzione e formazione professionale in modo tale da assicurare un regime di sussidiarietà rispetto al sistema di istruzione tecnica e professionale nazionale.

Il comma 3 descrive il percorso di abilitazione, che consta di due fasi, in cui la prima è propedeutica alla seconda.

La prima fase consiste nello svolgimento di un corso di formazione professionale secondo un modulo di base comune della durata di tre anni, al termine del quale, previo superamento di apposito esame, lo studente consegue la qualifica di «operatore professionale» valida, ai sensi delle norme generali, ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato.

La pdl 3133 precisa, nell’ambito di questa prima fase formativa, che i criteri e le linee generali per l'esercizio in forma imprenditoriale dei servizi di manicure e di pedicure estetici e dell'attività onicotecnica siano definiti previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

La seconda consiste nello svolgimento di un corso di qualificazione professionale al quale si accede dopo l'avvenuto rilascio della qualifica di operatore professionale di cui alla lettera a), secondo un modulo professionalizzante della durata di due anni, che si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e con l'ammissione a un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un «diploma professionale di tecnico in scienze estetiche e bionaturali», con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale in forma imprenditoriale.

Tale percorso formativo deve essere realizzato, ai sensi del comma 4, secondo criteri di alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere prioritariamente presso le imprese abilitate del settore, che colleghino sistematicamente la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le norme vigenti in materia di alternanza scuola-lavoro. Viene previsto, altresì, che le competenze formative acquisite durante l'arco della vita lavorativa, registrate nel «libretto formativo del cittadino»[11], e le stesse esperienze lavorative svolte tramite periodi di collaborazione tecnica continuativa in imprese abilitate del settore, possano essere valutate per il riconoscimento di appositi crediti formativi per la riduzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

 

L'articolo 4 stabilisce le competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale e definisce una procedura in base alla quale, previo accordo sancito dalla Conferenza permanente Stato-regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando i requisiti professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale (comma 1).

Il comma 2, al fine di rendere maggiormente omogeneo il livello delle conoscenze professionali, indica alcune materie fondamentali di insegnamento da suddividere nelle aree di cultura generale e di etica professionale, di cultura scientifica e professionale, di cultura normativa e imprenditoriale; nell'area tecnica e operativa, nell'area di cultura organizzativa e comportamentale, nonché nell'area di cultura artistica.

Per fine di rendere efficace ed organico il nuovo sistema di abilitazione professionale, il comma 3 prevede, con la medesima procedura dell'accordo con la Conferenza Stato-regioni:

a)  la definizione di apposite linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi ai sensi delle norme vigenti;

b)  la definizione del valore da attribuire all'eventuale inserimento lavorativo presso uno studio medico specializzato in dermatologia, cosmetologia, medicina e chirurgia estetica o indirizzi affini, ai fini dell'inserimento nel percorso formativo per conseguire l'abilitazione professionale all'esercizio delle attività di cui alle proposte di legge in esame;

c)  l'indicazione dei criteri per lo svolgimento di percorsi formativi specifici o integrativi per i soggetti in possesso di diplomi universitari e di laurea per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie, per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o in possesso di diplomi equiparati, nonché per i soggetti in possesso di diplomi degli istituti tecnico-professionali appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore e di diplomi appartenenti al sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (ITS) o dell'alta formazione professionale, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di scienze estetiche e bionaturali;

d)  l'adozione dei criteri per l'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati ad elevare o riqualificare il livello di competenza degli operatori abilitati;

e)  l'indicazione dei criteri per l'individuazione di livelli intermedi di uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale, validi per l'esercizio in forma imprenditoriale dei servizi di manicure e pedicure estetico e dell'attività onicotecnica (applicazione e ricostruzione di unghie artificiali).

Il comma 4 prevede la facoltà per le regioni di istituire e di autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami anche presso istituti di formazione pubblici e privati accreditati, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

Gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali non autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale (comma 5).

 

L'articolo 5 è volto a stabilire alcune condizioni essenziali per l'esercizio delle attività professionali previste dalle proposte di legge. In primo luogo la norma, nell'applicare il principio costituzionale sulla libertà di iniziativa economica privata, stabilisce che le attività professionali di estetista e di estetista bionaturale siano esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da iscrivere, secondo i rispettivi requisiti, nell'albo provinciale delle imprese artigiane ovvero nel registro delle imprese.

Tali disposizioni sono recate dal comma 1 della pdl A.C. 3107, che ingloba i commi 1 e 2 della pdl A.C. 3133.

 

Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata. Il responsabile può esser individuato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa (comma 3 della pdl A.C. 3133 e comma 2 nella pdl A.C. 3107).

Entrambe le proposte di legge prevedono, sia pure con disposizioni lievemente differenti (comma 4 e 5 della pdl 3133 e commi 3-4 della pdl 3107), che:

§      l'impresa possa essere esercitata professionalmente in locali che rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale ubicati nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, nonché luoghi di cura o di riabilitazione, centri e stabilimenti terapici o termali o altri centri e complessi ricettivi e di intrattenimento, con i quali siano stipulate convenzioni scritte concernenti modalità e condizioni delle prestazioni professionali da effettuare.

In tal modo, secondo la relazione illustrativa alla pdl 3133, si fanno salve le ipotesi di esercizio sia presso le strutture ricettive che presso strutture che ospitano eventi temporanei (si pensi alle sfilate di moda);

§      l'attività possa essere altresì esercitata in locali, rispondenti ai requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale, afferenti a strutture organizzate presso cui ha sede un'impresa che esercita regolarmente l'attività professionale, concessi in comodato d'uso a soggetti in possesso della qualifica professionale.

Questa previsione, secondo la relazione illustrativa alla pdl 3133, riguarda una fattispecie di esercizio conosciuta come «affitto della cabina», di cui le operatrici e gli operatori del settore chiedono da tempo la disciplina: un'impresa, infatti, potrà svolgere l'attività in locali afferenti a strutture organizzate che sono già sede di un'altra impresa che esercita regolarmente l'attività di estetica. Sarà possibile, in tal modo, dividere le spese di gestione dell'attività, ammortizzando i costi fissi di impresa che, specialmente in questo momento di forte crisi economica, molti operatori non sono riusciti a sostenere, trovandosi così costretti a chiudere la propria impresa. La previsione di tale modalità di esercizio aiuterebbe fortemente il settore, permettendo anche l'emergere di tante situazioni di attività «in nero».

Al fine di assecondare le esigenze dei consumatori viene ammessa anche la possibilità di svolgere determinati trattamenti e specifiche pratiche rientranti nell'esercizio dell'attività professionale presso il domicilio o la sede appositamente designata dal cliente, a condizione che l'attività sia svolta da un soggetto in possesso dei requisiti di abilitazione professionale.

Tale disposizione è recata dal comma 6 della pdl 3133 e dal comma 5 della pdl 3107, con l’unica differenza che quest’ultimo comma richiama al rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni regionali e comunali vigenti.

Entrambe le pdl non ammettono lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o di posteggio (comma 6 pdl 3107 e comma 7 pdl 3133).

L'attività può essere svolta: da imprese distinte nell'ambito della medesima sede (comma 7 pdl 3107 e comma 8 pdl 3133); unitamente a quella di acconciatore in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società, anche consortile (comma 8 pdl 3107 e comma 9 pdl 3133); avvalendosi, sulla base di un apposito incarico professionale, della collaborazione di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali, per lo svolgimento dei trattamenti e delle prestazioni di rispettiva competenza e secondo criteri di autonomia e di responsabilità (comma 10 pdl 3107 e comma 11 pdl 3133).

Secondo la relazione illustrativa alla pdl 3107 tale ultima disposizione riveste particolare rilievo, prevedendo che le imprese abilitate all'esercizio dell'attività professionale di scienze estetiche e bionaturali, in via complementare o strumentale rispetto all'attività dell'impresa possano avvalersi, della collaborazione di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali. Al riguardo si possono citare attività di varia natura come: attività di ginnastica, massaggio sportivo, trattamenti di medicina estetica, medicine non convenzionali, fisioterapia, riabilitazione motoria, ed attività professionali varie come psicologia, dietologia, endocrinologia, secondo appositi incarichi di natura professionale, nel rispetto delle norme applicabili alla professione ovvero all'attività professionale svolta.

A tale fine la norma prevede che le medesime imprese debbano predisporre i locali utilizzati per l'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali in modo conforme alle norme vigenti sui requisiti sanitari, di igiene e sicurezza e nel rispetto delle norme in materia di pubblicità sanitaria, applicabili alla professione ovvero all'attività professionale svolta.

In questa ottica, la nuova disciplina consentirebbe alle imprese esercenti l'attività di scienze estetiche e bionaturali, facendo riferimento agli strumenti giuridici e contrattuali già esistenti, di avvalersi di utili strumenti di collaborazione interprofessionale fra operatori di settori diversi, individuando le rispettive responsabilità soprattutto con riguardo agli eventuali rapporti intercorrenti con professionisti del settore sanitario e medico, e di usufruire di maggiori opportunità di sviluppo professionale.

Il comma 9 della pdl 3107, analogamente al comma 10 della pdl 3133, riguarda la cessione alla clientela di prodotti cosmetici, erboristici e altri beni accessori, ed esclude le imprese artigiane esercenti l’attività oggetto delle pdl dall’applicazione delle disposizioni relative all’esercizio delle attività commerciali.

 

L’articolo 6 riguarda i cosiddetti “centri benessere”.

Secondo la relazione illustrativa alla pdl 3107, la pdl mira a fornire una definizione sul piano giuridico e sotto un profilo organizzativo, dell'attività dei centri benessere, per dare una risposta concreta ai diversi problemi che si sono creati nella realtà operativa dei cosiddetti centri di benessere che attualmente, con diverse configurazioni e denominazioni, si vanno affermando nel mercato e comportano problemi molto complessi di difficile soluzione per individuare i soggetti cui attribuire la titolarità dei centri e per definire le relative responsabilità professionali, anche nei rapporti con la clientela.

I centri benessere sono definiti come «strutture organizzate per offrire trattamenti diversificati e per fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare secondo requisiti di capacità tecnica e organizzativa, in ambienti dotati di requisiti e di impianti conformi alle norme di tutela dell'igiene, della sanità e della sicurezza e nel rispetto delle norme in materia di pubblicità sanitaria» (comma 1). Sono costituiti da una o più unità organizzative, anche fisicamente distinte ma funzionalmente connesse in un medesimo complesso aziendale, e possono essere esercitati in forma di impresa individuale o societaria, ovvero sotto forma di consorzio o di società consortile (comma 2). Ogni centro benessere dovrà avere obbligatoriamente un direttore responsabile[12] cui è affidata la gestione amministrativa e commerciale del centro stesso (comma 5).

Le attività che possono essere esercitate nei centri benessere, oltre all’attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali definita dall’articolo 2, sono:

a)  prestazioni, trattamenti e tecniche di attività motoria con finalità non agonistiche, finalizzate alla prevenzione e al miglioramento del benessere psico-fisico (denominate «fitness»dalla pdl Poli);

b)  prestazioni, trattamenti e tecniche di attività fisiche correlate a un'alimentazione equilibrata, in funzione di un approccio finalizzato al raggiungimento dell'armonia tra la mente, il fisico e la psiche (denominati «wellness» dalla pdl Poli);

c)  attività motorie, fisiche e sportive, secondo le distinte discipline della ginnastica moderna;

d)  attività cliniche, terapeutiche o mediche, anche non convenzionali o alternative, orientate alla prevenzione e al trattamento di patologie influenzanti lo stato psico-fisico o estetico della persona, nonché al miglioramento, alla correzione o all'eliminazione chirurgica di eventuali inestetismi.

Secondo la relazione illustrativa alla pdl Poli, per dare al centro benessere un'impostazione snella che consenta facilmente di operare nel mercato rispondendo in maniera efficiente alla domanda di servizi esistente nel settore vengono ammesse - oltre a quelle strettamente legate all'attività di estetica – altre attività quali il fitness, il wellness, l'attività motoria e sportiva incorporate nella ginnastica moderna e le attività cliniche, terapeutiche o mediche - anche non convenzionali o alternative - volte a prevenire o a trattare le patologie che influiscono sullo stato psico-fisico o estetico della persona e a migliorare, correggere o eliminare chirurgicamente eventuali inestetismi.

 

Riguardo a tali attività, il comma 4 precisa che:

§      lo svolgimento di quelle rientranti nelle professioni mediche o sanitarie è riservato a personale in possesso delle abilitazioni richieste dalle norme vigenti ed è subordinato al rilascio delle relative e specifiche autorizzazioni sanitarie;

§      le altre attività professionali sono affidate a soggetti in possesso degli eventuali requisiti tecnici o professionali previsti dalle norme vigenti.

Infine, il comma 6 istituisce il marchio distintivo dei centri benessere autorizzati, al fine di segnalare all'utente l'affidabilità del centro benessere riguardo al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività e delle norme igienico-sanitarie.

Tale marchio è predisposto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

 

L'articolo 7 stabilisce le competenze di natura programmatoria proprie delle regioni.

Il comma 1 assegna alla Conferenza Stato-regioni il compito di definire i criteri in merito al regime autorizzativo per l'avvio e per l'esercizio dell'attività, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da garantire condizioni quanto più omogenee sul territorio nazionale in merito all'accesso al mercato e all'esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore.

Il comma 2 affida alle regioni compiti di programmazione volti allo sviluppo sul territorio delle attività professionali di estetica e dei centri benessere, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano e per conseguire le seguenti finalità:

a)  valorizzare la funzione di servizio delle imprese operanti nel settore; anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle strutture e promuovendo l'integrazione con le altre attività commerciali, sanitarie e di servizio;

b)  favorire un equilibrato sviluppo del settore, che assicuri le migliori condizioni di fruibilità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni sulle modalità di svolgimento della attività, sugli orari di apertura al pubblico e sulla pubblicità delle tariffe;

c)  promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche ai fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti;

d)  assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie imprenditoriali e professionali operanti nel settore.

 

L'articolo 8 disciplina il sistema sanzionatorio mirato a reprimere i comportamenti che comportino la violazione degli obblighi relativi al possesso dell'abilitazione professionale e al regolare esercizio dell'attività. In particolare:

§      per lo svolgimento dell’attività in assenza dell'abilitazione professionale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro (comma 1).

§      alla violazione delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività di cui agli articoli 5 e 6 consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, con l'obbligo di conformare l'attività alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 241/1990 (comma 2).

Si ricorda che l’articolo 19 della legge 241/1990 è stato recentemente sostituito con il decreto-legge 78/2010[13] (articolo 49, comma 4-bis) che ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al fine di semplificare le operazioni di avvio d’impresa (cfr. il Quadro normativo). Il citato comma 3 prevede che l’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di inizio attività adotti motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni;

§      per le violazioni reiterate per più di tre volte da parte delle imprese abilitate, in caso di particolare gravità, si può arrivare alla sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane per un periodo da uno a sei mesi, su proposta dei soggetti accertatori (comma 3).

All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono le camere di commercio (comma 4), e gli importi delle sanzioni sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (comma 5).

 

L’articolo 9 contiene le norme transitorie e finali.

Secondo il comma 1, in sede di prima attuazione della presente legge, le regioni, previo accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, definiscono:

a)  i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi dei soggetti esercenti le attività definite discipline bionaturali, conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge o durante la fase di prima applicazione fino alla data indicata dalle norme regionali, al fine di equipararli ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b);

b)  i criteri di valutazione dei periodi di inserimento maturati dai soggetti esercenti le attività definite discipline bionaturali, a seguito dello svolgimento di un'attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese o di strutture del settore prima della data di entrata in vigore della presente legge o durante la fase di prima attuazione fino alla data indicata dalle norme regionali, al fine di equipararli ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).

Con la medesima procedura sono individuate le pratiche bionaturali da comprendere nell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali disciplinata dalla presente legge, tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche e in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di benessere e di qualità della vita, evitando sovrapposizioni rispetto alle medesime attività professionali (comma 3).

Il comma 2 riguarda i soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, di cui alla legge 1/1990. Tali soggetti, qualora dimostrino di avere svolto professionalmente le pratiche bionaturali per almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b). In caso di periodo inferiore, i medesimi soggetti sono autorizzati a continuare a svolgere professionalmente le predette pratiche fino alla maturazione del periodo di due anni al fine di essere equiparati ai soggetti abilitati ai sensi del citato articolo 3, comma 3, lettera b).

Si segnala che la pdl 3107 non contiene il riferimento normativo preciso all’articolo 3, comma 3, lettera b), limitandosi ad un rinvio generico alla legge in esame. Tuttavia, per evitare confusioni con la qualifica di operatore professionale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), appare più opportuno il riferimento puntuale.

Il comma 4, infine, provvede all’abrogazione della legge 1/1990, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle disposizioni regionali adottate sulla base dei princìpi previsti dal provvedimento in esame. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

 

 

Proposta di legge A.C. 3116

La proposta di legge A.C. 3116 (Mazzocchi) è volta a contrastare il dilagare del fenomeno dell'abusivismo nel campo delle attività estetiche e a combatterne la concorrenza sleale, i cui punti di forza, come si legge nella relazione illustrativa, consistono nei prezzi bassi, nella disponibilità oraria spesso illimitata e nel servizio a domicilio. Conseguentemente, il confronto tra abusivi ed estetisti professionisti risulta impari a tutto a danno, però, del consumatore finale in termini di salute e di qualità del servizio offerto.

Essendo l’attuale normativa inadeguata ad affrontare le problematiche del comparto, la proposta in esame ritiene necessario intervenire con una nuova regolamentazione chiara ed esauriente che garantisca, in primo luogo, la loro formazione in considerazione anche del ruolo che l'estetista gioca per la salute dei clienti che hanno diritto ad un servizio di qualità che può essere fornito solo da chi può definirsi «professionista». La relazione rileva inoltre che la categoria degli estetisti non può più continuare ad essere equiparata a quella di semplici artigiani in quanto gli estetisti non esercitano un mestiere; da ciò discende la necessità, non più procrastinabile, di riconoscere giuridicamente la categoria degli estetisti attraverso l'istituzione di un albo super partes, quale garanzia della formazione e della preparazione professionale degli estetisti.

La proposta, oltre ad innovare la regolamentazione della professione di estetista, reca disposizioni disciplinanti ex novo le attività di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale prevedendo per tali categorie una specifica formazione e l’istituzione di un apposito elenco. La relazione evidenzia che la disciplina di tali figure si rende necessaria in considerazione dei rischi che certi comportamenti irresponsabili possono recare.

 

La proposta si articola in 5 Capi e 32 articoli. Il Capo I e il Capo IV riguardano rispettivamente l’attività dell’estetista professionale e l’attività di estetista artigiano, il Capo II l’attività di onicotecnico, il Capo III l’attività di tecnico dell’abbronzatura artificiale, mentre il Capo V reca disposizioni finali.

Estetista professionale (artt. 1-10)

L'attività di estetista professionale, disciplinata dal Capo I, comprende (articolo 1) le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano allo scopo prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e può essere svolta utilizzando tecniche manuali, apparecchiature ad uso estetico e mediante l'applicazione dei prodotti cosmetici come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Si ricorda che in Italia la produzione e la vendita di prodotti cosmetici è disciplinata dalla richiamata legge 11 ottobre 1986, n. 713, con cui è stata recepita la direttiva comunitaria 76/768/CEE, emanata al fine di rendere uniforme a livello europeo la disciplina relativa alla produzione e alla vendita dei cosmetici.

La legge 713/1986 disciplina, in particolare, gli aspetti relativi alla composizione dei prodotti cosmetici; alla presentazione (intendendosi per presentazione l’etichettatura, il confezionamento ed ogni altra forma di rappresentazione esterna del prodotto) e agli adempimenti necessari per avviare la produzione e la vendita o procedere all’importazione di prodotti cosmetici.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge per prodotti cosmetici si intendono “le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato”.

I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche. Sono in particolare prodotti cosmetici, ai sensi dei commi precedenti, i prodotti che figurano nell'allegato I annesso alla legge.

La legge 713/1986 riporta gli elenchi di sostanze non ammesse o ammesse con limitazioni nella composizione dei prodotti cosmetici già contenuti nella direttiva 76/768/CEE, che sono continuamente aggiornati, come la legge, in base alle direttive emanate dalla Commissione europea.

 

Nell’attività di estetista professionale è compresa anche quella di massaggiatore, salvo quanto previsto dal RD 31 maggio 1928, n. 1334[14]. Inoltre l’estetista professionale può esercitare anche le attività di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale, disciplinate rispettivamente dai successivi Capi II e III (cfr. infra).

La proposta precisa inoltre che tutto ciò che è di pertinenza del medico chirurgo e del fisioterapista è escluso dall'esercizio della professione di estetista.

L’esercizio dell’attività di estetista professionale è subordinata all’iscrizione ad un Albo nazionale (previo superamento dell'esame di Stato: cfr. infra) la cui istituzione è prevista dall’articolo 2 unitamente all’istituzione di un Collegio nazionale costituito dagli iscritti all'Albo.

Al Collegio nazionale spetta fissare il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare con cadenza annuale per assicurare la copertura dei costi di attività del Collegio stesso, oltre che dei collegi professionali territoriali e per la tenuta dell'Albo.

Organi del Collegio nazionale, che è articolato in sezioni regionali ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della giustizia, sono: assemblea, comitato esecutivo e presidente.

Allo stesso Ministro della giustizia compete, di concerto con i Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l’adozione di un decreto - entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge – recante norme concernenti l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo nonché la costituzione, il funzionamento e i poteri del Collegio nazionale (articolo 3).

L’esercizio della professione di estetista - cui è consentita la vendita di prodotti cosmetici e tutto quanto necessario alle cure estetiche nel rispetto delle norme vigenti in materia - è consentito sia in forma autonoma che in forma di rapporto di lavoro subordinato o in forma di associazione con altri estetisti professionali e può essere svolto in collaborazione con il medico (articolo 4). Si consente inoltre l’esercizio della professione in associazione con onicotecnici e tecnici dell'abbronzatura artificiale e si richiede il rispetto dei requisiti edilizi e igienico-sanitari previsti dalle norme statali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti in materia nei locali in cui  si svolge l’attività (articolo 5).

La proposta di legge consente agli estetisti professionali l’utilizzo delle apparecchiature ad uso estetico che siano conformi alla normativa tecnica vigente e rispondenti ai requisiti previsti dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI) con riferimento alla sicurezza delle medesime apparecchiature, precisando che l'impiego delle tecnologie di estetica avanzata in essere o diffuse successivamente la data di entrata in vigore del provvedimento, sia subordinato alla frequenza di appositi corsi di specializzazione (con programmi organizzati dal Collegio nazionale) e al superamento del relativo esame finale teorico-pratico (articolo 10).

 

Si ricorda che il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), fondato nel 1909, è l'Ente istituzionale riconosciuto dallo Stato Italiano e dall’Unione Europea, preposto alla normazione e all'unificazione in Italia del settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni.

Le norme tecniche pubblicate dal CEI stabiliscono i requisiti fondamentali che devono avere materiali, macchine, apparecchiature, installazioni e impianti elettrici ed elettronici per rispondere alla regola della buona tecnica, definendo le caratteristiche, le condizioni di sicurezza, di affidabilità, di qualità e i metodi di prova che garantiscono la rispondenza dei suddetti componenti alla regola dell'arte.

La legge n. 186 del 1° marzo 1968 riconosce l'autorità dell’Ente e stabilisce che “i materiali, le macchine, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici, realizzati secondo le Norme del CEI si considerano a regola d'arte”.

Quanto alle norme tecniche richiamate dalla proposta in esame si ricorda che secondo la direttiva europea 98/34/CE del 22 giugno 1998, "norma" è la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: norma internazionale (ISO); norma europea (EN); norma nazionale (UNI).

Pertanto le norme tecniche sono documenti di natura volontaria elaborati con il consenso delle parti interessate (produttori, consumatori, pubblica amministrazione ecc.), che definiscono le prestazioni e le caratteristiche di prodotti, processi produttivi o servizi sotto diversi profili: qualitativi, dimensionali, tecnologici, di sicurezza ecc. Dalle norme tecniche si distinguono le regole tecniche, documenti normativi che definiscono le caratteristiche di prodotti e processi la cui osservanza è resa obbligatoria per legge. Le norme tecniche sono emesse da organismi nazionali e internazionali di normazione, enti di diritto privati riconosciuti, rappresentativi di organizzazioni imprenditoriali, pubbliche amministrazioni, associazioni di consumatori e componenti tecnico-scientifiche. In Italia l'attività di normazione è svolta dall'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e dal CEI (Comitato elettrotecnico italiano) che rappresentano l'Italia presso gli enti di normazione a livello comunitario (CEN e CENELEC) e a livello internazionale (ISO - International Organization for Standardization e IEC - International Electrotechnical Commission).

Le norme tecniche assumono un carattere di documenti cogenti qualora le Pubbliche Amministrazioni, ritenendole determinanti in materia di sicurezza del lavoratore, del cittadino o dell’ambiente, le richiamino nei documenti legislativi.

 

L’iscrizione all’Albo è subordinata ad un apposito percorso formativo. In particolare ai fini dell’iscrizione all’Albo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti professionali:

a)  diploma di scuola secondaria di secondo grado;

b)  frequenza di un corso regionale di estetista professionale di tre anni con la frequenza di almeno 900 ore annue oltre a 250 ore annue di stage presso un esercizio di estetica professionale, con relativo superamento dell'esame finale teorico-pratico;

c)  un periodo di praticantato da svolgere presso un'estetista professionale, della durata di sei mesi, successivo al superamento del corso di cui alla lett. b);

d)  il superamento di un esame di Stato organizzato dal Collegio nazionale.

 

La norma stabilisce, inoltre, che con l'iscrizione all'Albo e con l'accesso al Collegio nazionale, l'estetista professionale sottoscrive il codice deontologico della professione, adottato dal Collegio e accetta i progetti di formazione e aggiornamento continui (articolo 6).

 

Ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è demandata, ai sensi dell’articolo 7, la definizione - previo accordo con la Conferenza Stato-regioni – dell'ordinamento didattico del corso regionale di estetista professionale, dei contenuti dell'esame finale teorico-pratico, dei componenti della commissione di esame e dei contenuti dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione.

L’insegnamento è affidato a docenti e a professionisti nei settori relativi alla materia insegnata. Ai docenti di estetica si richiede l’iscrizione al Collegio nazionale e lo svolgimento, per almeno cinque anni, di lavoro autonomo come estetista.

Spetta direttamente al Collegio nazionale l’organizzazione dei programmi di ciascuna materia che sono proposti alle scuole regionali, in base alle esigenze del mercato e dell'estetista professionale. La norma elenca quindi le materie di insegnamento.

Alle regioni spetta, invece, l’organizzazione dell'esame finale teorico-pratico, prevedendo le relative sessioni davanti a commissioni d’esame costituite da: cinque docenti delle materie insegnate; un commissario interno e uno esterno; tre rappresentanti del Collegio nazionale. Alle regioni è data, inoltre, facoltà di istituire e autorizzare lo svolgimento dell'esame finale anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

Le scuole professionali già autorizzate e riconosciute a livello statale e regionale alla data di entrata in vigore della legge sono, infine, tenute ad adeguarsi alle disposizioni dell’articolo in esame.

 

A garanzia dei clienti viene previsto (articolo 8), durante l'esercizio della professione di estetista, l'obbligo della formazione e dell’aggiornamento professionale continuo. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la cancellazione dall'Albo.

Spetta al Collegio nazionale disciplinare le modalità di adempimento di tale obbligo, attraverso la predisposizione di appositi corsi professionali o attraverso l’accreditamento di corsi professionali proposti da soggetti terzi. In alternativa alla partecipazione ai suddetti corsi, la formazione e l'aggiornamento professionale continuo possono essere dimostrati attraverso il superamento di appositi esami biennali. Il Collegio nazionale disciplina le modalità di svolgimento e di partecipazione dei corsi e degli esami.

La proposta di legge reca inoltre una norma transitoria (articolo 9) che prevede la possibilità per gli estetisti artigiani, che abbiano conseguito la qualificazione ai sensi della legge n. 1/1990, e che non siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di divenire comunque estetisti professionali previo superamento dell'esame di Stato e conseguente iscrizione all'Albo entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. Un previsione analoga riguarda coloro che alla data di entrata in vigore della legge abbiano già iniziato a frequentare un corso di qualificazione per estetisti istituito ai sensi della citata legge n. 1/1990. Qualora, invece, l'estetista artigiano non intenda conseguire il titolo professionale potrà comunque proseguire il mestiere di estetista artigiano secondo le norme dettate dal Capo IV della legge.

Estetista artigiano (artt. 27-29)

Il Capo IV si occupa dell’attività dell’estetista artigiano, cioè dell’estetista che abbia conseguito la propria qualificazione sotto la vigenza della legge n. 1/1990.

A differenza dell’estetista professionale, l’estetista artigiano può utilizzare solamente alcune apparecchiature ad uso estetico tassativamente elencate[15], non può svolgere l’attività di massaggiatore e se intende svolgere la professione di onicotecnico o di tecnico dell’abbronzatura artificiale deve conseguire le relative abilitazioni prescritte dalla proposta in esame (cfr. infra). Non sembrerebbe consentita la collaborazione tra estetista artigiano e medico. Inoltre, l’estetista artigiano non può ricoprire l’incarico di direttore tecnico di alcuna impresa.

Invece, è permesso lo svolgimento congiunto nella medesima sede di impresa delle attività di estetista artigiano e di barbiere o parrucchiere, purché i singoli soggetti che esercitano le distinte attività siano in possesso dei rispettivi requisiti professionali.

Si segnala che la legge n. 174/2005, nel disciplinare l'attività di acconciatore[16], ha disposto che le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna assumono la denominazione di «attività di acconciatore».

La norma (articolo 28) dispone inoltre che l’estetista artigiano che venda alla clientela prodotti cosmetici al solo fine della continuità dei trattamenti in corso non è tenuto ad acquisire le relative autorizzazioni amministrative; inoltre l’estetista artigiano può esercitare l’attività anche presso esercizi di vendita di prodotti cosmetici.

Si consideri che la norma richiama, per quanto riguarda la disciplina del settore del commercio, la legge n. 426/1971 che però è stata abrogata a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 114/1998, recante la nuova regolamentazione in materia. Peraltro tale disciplina è stata poi modificata dal D.Lgs. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Pertanto la disposizione in esame appare superata anche laddove fa riferimento:

§      al registro degli esercenti il commercio, previsto dalla citata legge n. 426/1971 e poi soppresso;

§      all’autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio al dettaglio. Difatti attualmente per l’apertura di una piccola struttura di vendita al dettaglio (esercizio di vicinato) è richiesta solamente la segnalazione certificata di inizio attività – Scia (che ha sostituito la dichiarazione di inizio attività – Dia: v. supra, il “Quadro normativo”)[17] da presentare allo Sportello unico per le attività produttive.

 

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, si applicano le pene di cui all’art. 348 c.p. (in materia di abusivo esercizio di una professione) all’estetista artigiano che abusivamente esercita le attività riservate all’estetista professionale.

Inoltre, l’estetista artigiano che esercita le attività di sua competenza in difformità delle norme del provvedimento in esame è passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 a 15.000 euro.

Onicotecnico (artt. 11-18)

Il Capo II disciplina ex novo l’attività di onicotecnico, che consiste (articolo 11) nella costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali, nell’applicazione di unghie artificiali, e comunque in tutto ciò che riguarda il trattamento di bellezza delle mani e dei piedi. L’onicotecnico svolge la propria attività con interventi manuali e meccanici e mediante l’uso di prodotti con asciugatura ad aria o fotoindurenti.

Condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività di onicotecnico è l’iscrizione all’apposito Elenco nazionale istituito presso il Collegio nazionale degli estetisti professionali; gli iscritti sono tenuti a versare annualmente un contributo obbligatorio fissato dal Collegio nazionale (articolo 12).

Le norme relative all’iscrizione e cancellazione dall’Elenco sono definite con apposito decreto da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge (articolo 13).

Ai sensi dell’articolo 14 l’attività di onicotecnico può essere svolta come lavoratore autonomo o come lavoratore subordinato. L’onicotecnico, limitatamente alla vendita di prodotti cosmetici inerenti al trattamento delle mani e dei piedi, viene esentato dagli adempimenti stabiliti dalla disciplina del commercio al dettaglio. Inoltre, si consente alle imprese di vendita di prodotti cosmetici di svolgere anche l’attività di onicotecnico purché acquisiscano i requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli arttt. 15 e 16 (si richiamano le osservazioni relative alla disciplina del settore del commercio fatte con riferimento all’attività di estetista artigiano: cfr. supra).

Per le imprese, individuali o societarie, che svolgono attività di onicotecnico, è richiesta l’iscrizione del titolare e dei dipendenti nell’Elenco suddetto; i locali adibiti all’esercizio della professione di onicotecnico devono essere conformi ai requisiti edilizi e igienico-sanitari prescritti dalle norme vigenti (articolo 15).

L’attività in oggetto può essere svolta solamente da coloro che siano in possesso di determinati requisiti professionali: adempimento dell’obbligo di istruzione e formazione; frequenza di un corso regionale comprendente 450 ore di formazione e superamento dell’esame finale teorico-pratico; praticantato formativo della durata di tre mesi presso un’impresa di omologo settore (articolo 16).

Per quanto riguarda i programmi di formazione (articolo 17), si demanda ad un decreto interministeriale la definizione dell'ordinamento didattico del corso regionale di onicotecnico, dei contenuti dell'esame finale teorico-pratico e dei componenti della commissione di esame.

L’insegnamento è affidato a docenti e a professionisti nei settori relativi alla materia insegnata. Ai docenti estetisti professionali si richiede l’iscrizione al Collegio nazionale, mentre i docenti di onicotecnica devono essere iscritti all’Elenco degli onicotecnici. La norma elenca quindi le materie di insegnamento.

Alle regioni spetta l’organizzazione dell'esame finale teorico-pratico, prevedendo le relative sessioni davanti a commissioni d’esame la cui composizione è stabilita dalla norma. Alle regioni è data, inoltre, facoltà di istituire e autorizzare lo svolgimento dell'esame finale anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

Le scuole professionali già autorizzate e riconosciute a livello statale e regionale alla data di entrata in vigore della legge sono, infine, tenute ad adeguarsi alle disposizioni dell’articolo in esame e dell’articolo 16.

L’articolo 18 reca una disciplina transitoria per i soggetti che già svolgono l’attività di onicotecnico alla data di entrata in vigore della legge. In particolare, agli onicotecnici che dimostrino (entro due anni dall’entrata in vigore del provvedimento) di aver già esercitato tale attività in forma di lavoro autonoma o di lavoro dipendente, si consente l’iscrizione diretta all’Elenco degli onicotecnici purché superino l’esame finale teorico-pratico previsto dall’art. 16, comma 1, lett. b) (cfr. supra).

Tecnico dell’abbronzatura artificiale (artt. 19-26)

Il Capo III disciplina ex novo l’attività di tecnico dell’abbronzatura artificiale, che comprende (articolo 19) tutte le prestazioni relative all’utilizzo di apparecchiature generanti raggi ultravioletti utilizzate a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico.

Vengono posti a carico del tecnico medesimo tutta una serie di adempimenti, quali la notifica delle apparecchiature utilizzate alla a.s.l. competente, la firma della nota informativa da parte dei clienti, la compilazione della scheda individuale dei clienti, l’obbligo di informare i clienti delle avvertenze e precauzioni per una corretta abbronzatura di cui all’Allegato A e l’aggiornamento del registro di manutenzione delle apparecchiature.

Sono escluse dall’attività in oggetto le prestazioni a carattere terapeutico e i trattamenti sulla superficie del corpo umano. Viene precisato che il tecnico dell’abbronzatura artificiale è responsabile sul piano civile e penale dei danni causati ai clienti.

Con riferimento all’istituzione dell’apposito Elenco e alle modalità di iscrizione gli articoli 20 e 21 recano norme analoghe a quelle previste dagli articoli 12 e 13 per l’onicotecnico (cfr. supra).

Ai sensi dell’articolo 22 l’attività di tecnico dell’abbronzatura artificiale, che deve essere presente fisicamente durante tutta l’attività di abbronzatura, può essere svolta come lavoratore autonomo o come lavoratore subordinato. Le imprese esercenti l’attività di abbronzatura artificiale non possono vendere prodotti cosmetici se non rispettano la normativa sul commercio al dettaglio.

Inoltre, si consente alle imprese di vendita di prodotti cosmetici di svolgere anche l’attività di abbronzatura artificiale purché acquisiscano i requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 23 e 24 (si richiamano le osservazioni relative alla disciplina del settore del commercio fatte con riferimento all’attività di estetista artigiano: cfr. supra).

Ai sensi dell’articolo 23, i locali adibiti all’esercizio della professione di tecnico dell’abbronzatura artificiale devono essere conformi ai requisiti edilizi e igienico-sanitari prescritti dalle norme vigenti. Si prevede quindi l’obbligo di procedere ad una revisione periodica delle apparecchiature per l’abbronzatura e di mettere a disposizione delle amministrazioni competenti una serie di documenti relativi alle apparecchiature, tra i quali rientrano anche le dichiarazioni di conformità previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti).

Al riguardo si ricorda che la suddetta legge è stata abrogata - ad eccezione degli artt. 8 (finanziamento dell'attività di normazione tecnica), 14 (verifiche) e 16 (sanzioni) - dal comma 1 dell’articolo 3 del DL 300/2006 (conv. dalla L. 17/2007), a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37[18] subentrato alla disciplina della stessa legge. A partire dall’entrata in vigore del D.M. 37/2008 (27 marzo 2008) è stato abrogato anche il regolamento attuativo della legge 46/1990[19].

Sarebbe, pertanto opportuno aggiornare il riferimento normativo richiamando il suddetto D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

 

L’attività in oggetto può essere svolta solamente da coloro che siano in possesso di determinati requisiti professionali: diploma di scuola secondaria di secondo grado; frequenza di un corso regionale comprendente 450 ore di formazione e superamento dell’esame finale teorico-pratico; praticantato formativo della durata di tre mesi presso un’impresa di omologo settore o di altra impresa estetica (articolo 24).

Per quanto riguarda i programmi di formazione, l’articolo 25 reca una norma analoga, con alcune differenze naturalmente per quanto riguarda le materie di insegnamento, a quella prevista dall’articolo 17 per l’onicotecnico (cfr. supra).

L’articolo 26 reca una disciplina transitoria per i soggetti che già svolgono l’attività di abbronzatura artificiale alla data di entrata in vigore della legge. In particolare, ai titolari di attività di abbronzatura artificiale, anche se non possiedono il diploma di scuola secondaria di secondo grado, è consentita l’iscrizione all’apposito Elenco previo superamento di un esame teorico. Invece i tecnici dell’abbronzatura artificiale (sembrerebbe: non titolari della relativa attività d’impresa e quindi lavoratori subordinati) privi del suddetto titolo di studio possono essere iscritti all’Elenco, entro due anni dall’entrata in vigore della legge, previo superamento dell’esame teorico-pratico di cui all’art. 24, comma 1, lett. b). Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della legge, i soggetti che già esercitavano l’attività di abbronzatura artificiale possono ottenere l’iscrizione all’Elenco solamente se in possesso del richiesto titolo di studio e abbiano superato il menzionato esame teorico-pratico.

Disposizioni finali (artt. 30-32)

Il Capo V, che reca le disposizioni finali, prevede (articolo 30) che le attività disciplinate dal provvedimento in esame possono essere svolte insieme all’attività di barbiere, parrucchiere e acconciatore, anche in forma associata. Se svolte nella medesima sede tali distinte attività devono essere esercitate in locali separati. Resta fermo che l’esercizio delle attività di cui al provvedimento in esame e di quella di acconciatore è subordinato al possesso dei relativi requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Poiché, per quanto riguarda l’attività di estetista artigiano, la proposta di legge prevede (all’articolo 28) una norma analoga ma non identica, sembrerebbe che l’articolo 30, a dispetto del dato letterale, si riferisca solamente alle altre attività disciplinate dal provvedimento (peraltro ciò sembra evincersi anche dalla rubrica).

Inoltre, per quanto riguarda il sistema sanzionatorio (articolo 31), a chiunque esercita l’attività di estetista professionale senza la necessaria iscrizione all’Albo professionale si applicano le pene di cui all’art. 348 c.p. (in materia di abusivo esercizio di una professione) nonché la sanzione amministrativa da 7.000 a 15.000 euro. La stessa sanzione amministrativa è prevista per l’esercizio delle attività di onicotecnico o di tecnico dell’abbronzatura artificiale senza essere iscritto nei rispettivi elenchi. Inoltre, chiunque richiede prestazioni riservate alla professione di estetista professionale ovvero prestazioni di onicotecnico o di tecnico dell’abbronzatura artificiale a soggetti che non sono in possesso del necessario titolo abilitante è passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 7.000 euro.

Infine, si dispone l’abrogazione della citata legge n. 1/1990 (che come detto reca attualmente la disciplina della professione di estetista: cfr. il Quadro normativo).

 


 



[1]    Con riferimento all’attività di acconciatore ed estetista, la relazione governativa al DDL di conversione segnalava la sentenza del Consiglio di Stato del 20 gennaio 2006, secondo la quale il vincolo della distanza minima previsto dai regolamenti comunali riguardanti tali attività violava sia il principio sulla libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione, sia i principi di sviluppo concorrenziale dell’economia stessa.

[2]    L’articolo 38 del decreto-legge 112/2008, al fine di semplificare le procedure per l’avvio e lo svolgimento dell'attività d'impresa, affida al Governo il compito di procedere - tramite apposito regolamento e sulla base di specifici principi e criteri - alla semplificazione e al riordino della disciplina degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), già previsti presso i Comuni dal decreto legislativo 112/1998. Lo sportello unico dovrà essere l’unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’attività produttiva del richiedente, con il compito di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Per i Comuni che non istituiscono lo sportello unico, le funzioni inerenti lo sportello unico verranno esercitate dalle Camere di commercio, mediante il portale "impresa.gov", che assume la denominazione di “impresainungiorno”, gestito congiuntamente con l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Le imprese possono richiedere per le comunicazioni una casella di posta elettronica certificata (PEC), fornita gratuitamente dalle Camere di commercio. Nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA), sarà possibile avviare immediatamente l’attività d’impresa con il rilascio da parte dello sportello unico di una ricevuta.

[3]    D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività, economica, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

[4]    Si ricorda che in caso di avvio di un’attività commerciale la Scia va presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

[5]    Che richiedeva in precedenza l’autorizzazione comunale.

[6]    La relazione ricorda in particolare le pratiche come lo shiatsu, la riflessologia, il massaggio ayurvedico, oltre ad alcune altre pratiche similari quali il massaggio cinese tui na-gigong e la tecnica cranio-sacrale.

[7]    La relazione cita in proposito la sentenza n. 3403/96 della Cassazione nonché successive sentenze pronunciate rispetto alla legittimità costituzionale di varie disposizioni legislative regionali sulle discipline bionaturali.

[8]    La pdl 3133 utilizza la dicitura “con l’impiego di tecniche manuali e di massaggio”, anziché “con l’attuazione di tutte le tecniche manuali e di massaggio”.

[9]    Secondo la relazione illustrativa alla pdl Milanato, la nuova disciplina, anziché rinviare a un elenco di apparecchi elettromeccanici ad uso estetico simile a quello già allegato alla legge n. 1/1990 - rispetto al quale l'allora Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello della sanità, avrebbe dovuto emanare un apposito decreto per stabilire le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso, a tutt'oggi, non ancora emanato - adotta una previsione più generale, ma maggiormente appropriata e flessibile, in base alla quale si consente l'utilizzo delle apparecchiature conformi alla normativa tecnica vigente e che, pur rientrando nelle norme CEI/EN relative alla sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare e agli apparecchi elettromedicali, siano appositamente fabbricate o predisposte per consentirne un utilizzo finalizzato esclusivamente all'uso estetico, superando, in tale ottica, i conflitti interpretativi insorti durante il periodo di applicazione della legge n. 1 del 1990.

[10]   Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53. Il capo III riguarda i percorsi di istruzione e formazione professionale e ne definisce i livelli essenziali in merito ai requisiti dei docenti, all’orario, all’offerta formativa, ai percorsi.

[11]   Il «libretto formativo del cittadino» è il libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate. Con D.M. 10 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 3 novembre 2005, n. 256) è stato approvato il modello di libretto formativo del cittadino.

[12]   Si segnala che entrambe le pdl prevedono la figura del direttore responsabile del centro benessere al comma 5, con la differenza che la pdl 3107 prevede che egli svolga professionalmente la propria attività nella sede del centro.

[13]   Convertito in legge 122/2010.

[14]   Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

[15]   Si tratta dei seguenti apparecchi: vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore a luce blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio ad alta frequenza o ad ultrasuoni; doccia filiforme e atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera; scaldacera per cerette monouso; attrezzature manuali per manicure e pedicure; stimolatore a luce blu con elettrodi per uso estetico ad alta frequenza; coperta termica.

[16]   L'attività professionale di acconciatore, ai sensi della citata legge, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare

[17]   La disciplina della Scia consente che l’attività oggetto della segnalazione possa essere iniziata immediatamente dopo la presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

[18]   Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

[19]   D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.