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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4972 |
Capo I: Governo partecipato delle istituzioni scolastiche autonome e del sistema scolastico nazionale.
L'obiettivo generale è quello di rendere l'autonomia delle istituzioni scolastiche realmente effettiva, sostanziale, trasparente, reticolare, generatrice di fiducia e di unitarietà per l'intero sistema scolastico.
Un primo filo rosso è costituito dall'effettività dell'autonomia istituzionale. Stabilita con la legge n. 59 del 1997, essa si inseriva, come recita l'articolo 21, comma 1, «nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo», e prevedeva che «le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche». Ma i fatti sono andati diversamente: per quindici anni le scuole sono rimaste a «mezz'asta»: prive di risorse proprie (a tutt'oggi ricevono in media solo 13.000 euro all'anno), mancanti di organi adeguati (risultavano già allora obsoleti gli organi collegiali previsti ventitré anni prima dal decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974), subissate da circolari, decreti e prassi di un'organizzazione ministeriale antecedente all'autonomia. Non stiamo qui ad analizzare i motivi di quest'imperdonabile incongruenza. È molto più efficace, oggi, compiere un passo decisivo che recuperi il cammino che le scuole avrebbero potuto percorrere in questi quindici anni in gran parte perduti. La proposta di legge sceglie di indicare, fin dalle prime righe, lo statuto quale riconoscimento della reale libertà di autogoverno di ogni scuola. Esso però non è configurato come un atto formale, magari compilato in fotocopia sulla base di un modello uniforme predisposto centralmente: deve, al contrario, essere un atto sostanziale, redatto al termine di un processo partecipativo che coinvolga tutte le componenti scolastiche. Altri due elementi, sempre indicati all'articolo 1, risultano costitutivi: le risorse triennali certe, non vincolate e adeguate ai compiti assegnati, e gli ampliati poteri conferiti al consiglio dell'istituzione scolastica.
Effettiva dev'essere anche l'autonomia didattica, cuore dell'autogoverno della scuola. Sono previsti strumenti, quali commissioni e dipartimenti del collegio docenti o squadre di docenti non solo per le tradizionali classi ma anche per gruppi articolati di alunni, e professionalità, quali la rinnovata figura del dirigente, formato innanzitutto come leader dell'apprendimento. Ulteriori e imprescindibili elementi di riconoscimento dell'autonomia didattica sono l'incentivazione e il supporto alla ricerca didattica ed educativa svolta all'interno delle istituzioni scolastiche: sostanziata nella sua qualità dall'attività dell'Agenzia di ricerca, valutazione e analisi dei dati per il miglioramento del sistema scolastico nazionale (ARVAM) e sostenuta
Capo II: reclutamento e percorso professionale della dirigenza.
Sono affrontati in questo capo i percorsi di formazione, di reclutamento e di ampliamento delle competenze e dei ruoli professionali dei dirigenti della scuola. È facilmente intuibile che senza dirigenti preparati (sia nelle istituzioni scolastiche, sia al MIUR, sia nell'ente di valutazione) è utopico parlare di un'autonomia realmente efficace. È vano anche perseguire la qualità nella scuola poiché, come bene mette in evidenza la Commissione europea, occorre «migliorare il processo di reclutamento della dirigenza scolastica e dotarla dei mezzi necessari per concentrarsi sul compito di migliorare l'apprendimento degli studenti e sullo sviluppo del personale scolastico» riconoscendo la necessità «che i quadri direttivi vadano adeguatamente formati e preparati lungo tutto l'arco della loro carriera e che il processo di assunzione e mantenimento in sede della dirigenza scolastica andrebbe professionalizzato (...). Poiché le sfide implicite nel dirigere comunità di apprendimento sono simili in tutta Europa, i capi d'istituto potrebbero beneficiare anche dell'apprendimento collaborativo con i loro omologhi di altri Stati membri, in particolare mediante la condivisione di esperienze ed esempi di buone prassi e con opportunità transfrontaliere di sviluppo professionale» (comunicazione COM(2008)425 della Commissione, del 3 luglio 2008, per la cooperazione europea in materia scolastica).
Seguendo queste precise indicazioni, la proposta di legge innova il percorso della dirigenza almeno su tre fronti, tre ulteriori fili rossi.
Il primo riguarda il reclutamento, che è un «corso-concorso per titoli» di cui alcuni obbligatori. In tal modo i docenti che aspirano alla dirigenza sono incentivati ad una consistente autoformazione fin dai primi anni della loro assunzione, non attraverso lo studio di un manuale di
Capo III: sistema di valutazione e di miglioramento.
Si possono qui evidenziare tre assi portanti.
Il primo asse, ulteriore filo rosso, è la separazione tra il luogo che ha il compito di governare il sistema scolastico italiano, cioè il MIUR, e il luogo che deve vigilare sulla sua qualità, cioè l'ente di valutazione. Quest'ultimo risponde al Parlamento, anche tramite una conferenza annuale sulla scuola; il suo organo di vertice è nominato dal Presidente della Repubblica e gli altri membri del consiglio di amministrazione sono scelti attraverso una commissione e, quindi, sottratti a logiche politiche; ha risorse certe nel bilancio dello Stato.
L'undicesimo filo rosso è costituito dalla semplificazione della struttura e dall'interdipendenza all'interno dell'ARVAM. Semplificazione, in quanto ogni aspetto è ricondotto a un unico punto (ad esempio, la raccolta e l'analisi dei dati riguarda tutti i dati reperiti su tutto il territorio nazionale e confrontabili con i dati internazionali). Interdipendenza, in quanto il settore «ricerca», il settore «dati» e il settore «valutazione esterna delle istituzioni scolastiche» costituiscono tre dipartimenti
1. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria nel rispetto delle disposizioni generali della presente legge.
2. Lo statuto dell'istituzione scolastica disciplina la formazione e il funzionamento di organi di indirizzo, programmazione, gestione, organizzazione, partecipazione e autovalutazione, ai quali è affidato il governo partecipato dell'istituzione scolastica stessa.
3. A ciascuna istituzione scolastica e alle sue reti istituzionali sono attribuite direttamente, attraverso la regione, sulla base di una programmazione triennale, risorse finanziarie certe, non vincolate e adeguate ai compiti assegnati, sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni didattiche ed educative. All'attuazione della disposizione del presente comma si provvede in forma progressiva e con modalità diversificate tra istituzioni scolastiche e tra reti di scuole, a seconda dell'adeguatezza statutaria e delle indicazioni derivanti dalla valutazione esterna delle istituzioni scolastiche. La disposizione del presente comma deve comunque essere attuata integralmente, in favore di tutte le istituzioni scolastiche, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di programmazione, spettanti al consiglio
1. Ogni istituzione scolastica è parte della comunità locale di riferimento, costituendo un luogo aperto di cultura, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo il corso della vita. La comunità locale contribuisce al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche attraverso i compiti affidati agli enti locali dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dalla legge 5 maggio 2009, n. 42; vi contribuisce inoltre, sulla base delle norme statutarie, attraverso le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie competenze.
2. Gli organi di governo promuovono il patto educativo tra studenti, scuola, famiglia e comunità locale valorizzando:
a) il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;
b) il dialogo costante tra la libertà e la professionalità della funzione docente e la libertà e la responsabilità delle scelte educative delle famiglie;
c) le azioni formative ed educative esercitate in rete nel territorio, quali i piani formativi territoriali.
3. Il patto educativo trova espressione nel piano dell'offerta formativa, che ogni istituzione scolastica predispone con la partecipazione di tutte le sue componenti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. All'atto dell'iscrizione, le famiglie e gli studenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età sottoscrivono il piano dell'offerta formativa come segno di accettazione, impegno e cooperazione per la sua attuazione.
1. La programmazione dell'attività didattica generale compete al collegio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il collegio dei docenti opera anche mediante commissioni e dipartimenti e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.
2. L'attività didattica di ogni classe, o gruppo di alunni, è programmata e attuata dai docenti che vi sono assegnati, secondo le migliori modalità interdisciplinari, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola, formulate nel rispetto delle indicazioni nazionali per il curricolo. Lo statuto dell'istituzione scolastica disciplina il funzionamento dei consigli di classe, ai quali compete anche la valutazione periodica e finale degli alunni, i cui criteri, formulati dal collegio dei docenti, devono corrispondere agli indirizzi elaborati a livello nazionale. Lo statuto disciplina, inoltre, le modalità della partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione degli obiettivi didattici della classe.
1. L'indirizzo e la programmazione dell'organizzazione e della gestione competono al consiglio dell'istituzione scolastica.
2. Il consiglio dura in carica tre anni. Esso è eletto entro la fine del mese di giugno
a) gli studenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età;
b) i genitori degli alunni iscritti, anche se ancora non frequentanti i corsi;
c) i genitori degli ex alunni che hanno frequentato i corsi nell'anno precedente;
d) i dipendenti della scuola, escluso il dirigente scolastico;
e) gli iscritti all'associazione degli amici della scuola, di cui all'articolo 6, comma 2.
4. Il consiglio è composto da docenti, genitori e alunni eletti ciascuno dalla propria componente secondo quanto previsto dallo statuto dell'istituzione scolastica. Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, sono rappresentate in misura paritaria le componenti dei docenti e dei genitori; nella scuola secondaria di secondo grado, sono rappresentate in misura paritaria le componenti dei docenti, dei genitori e degli studenti. I membri del consiglio rimangono in carica fino al termine del mandato anche se la loro appartenenza all'istituzione scolastica cessa nel corso del triennio.
5. Lo statuto dell'istituzione scolastica definisce le modalità delle candidature e le procedure elettorali. Definisce, altresì, il numero dei membri del consiglio che, compreso il presidente, non può superare il limite di nove membri per le scuole con meno di 500 alunni e di quindici membri per tutte le altre scuole. Al presidente e ai membri del consiglio non spettano gettoni di presenza o altri compensi, salvo il rimborso delle spese documentate relative all'attività del consiglio o alle attività deliberate dal consiglio stesso e salva la
a) l'approvazione e la modifica dello statuto dell'istituzione scolastica, con la maggioranza dei due terzi dei componenti;
b) l'approvazione e la modifica del regolamento dell'istituzione scolastica, redatto con la partecipazione di tutte le componenti dell'istituzione scolastica, secondo le disposizioni dello statuto;
c) il reclutamento del dirigente scolastico, scelto tra i soggetti iscritti nell'albo regionale di cui all'articolo 14, la stipulazione del suo contratto quinquennale a tempo determinato e il rinnovo del medesimo a seguito di valutazione positiva;
d) l'approvazione del piano dell'offerta formativa;
e) l'approvazione del piano annuale economico e di gestione;
f) la promozione e l'adesione ad accordi di programma con altre scuole;
g) le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, ivi comprese quelle che comportano il coinvolgimento di agenzie, enti, università e altri soggetti pubblici e privati;
h) l'adesione ad accordi di programma territoriali e a pianificazioni territoriali;
i) la partecipazione a progetti internazionali;
l) la vigilanza sulla collaborazione tra gli organi di autovalutazione dell'istituzione scolastica e gli organi nazionali di valutazione, in particolare per la valutazione esterna dell'istituzione scolastica e per la comunicazione degli esiti di tali valutazioni alla comunità locale di appartenenza;
m) l'attività negoziale di maggior rilievo, secondo i criteri stabiliti dalla normativa in materia di gestione amministrativo-contabile.
7. Lo statuto dell'istituzione scolastica definisce l'organizzazione del consiglio. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni che possono dar luogo a responsabilità penale o contabile. Lo statuto può prevedere la possibilità di partecipazione, per periodi di durata annuale, da parte di soggetti esterni rappresentanti di enti istituzionali, associativi e del mondo del lavoro, nonché le modalità di intervento di tali soggetti esterni con diritto di voto consultivo o deliberativo. Il numero dei componenti esterni non può comunque superare il limite di un quinto dei membri del consiglio e la loro partecipazione è approvata con il voto dei tre quarti dei membri effettivi.
8. Lo statuto può prevedere l'elezione, in seno al consiglio, di una giunta esecutiva cui attribuire funzioni di supporto e di collaborazione con il dirigente scolastico, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, per l'attuazione delle decisioni di rilevanza economico-finanziaria e di gestione delle risorse derivanti alla scuola da donazioni o da altri contributi ai sensi delle disposizioni vigenti.
9. Lo statuto e le sue successive modificazioni sono trasmessi al prefetto della provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica, che provvede al controllo di legittimità. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione, può formulare rilievi indicando le disposizioni non ammesse al visto di legittimità e le eventuali modificazioni alle
1. Lo statuto dell'istituzione scolastica disciplina l'istituzione e il funzionamento di organi di autovalutazione partecipata dell'andamento didattico e organizzativo dell'istituzione scolastica, prevedendo che ad essi partecipino anche soggetti esterni forniti di specifica professionalità nella misura di almeno un terzo dei componenti.
1. Lo statuto dell'istituzione scolastica può prevedere associazioni, consulte e altri organismi di partecipazione degli studenti, dei genitori e degli amici della scuola di cui al comma 2, ai quali garantisce il diritto di riunione e di assemblea; ne disciplina, inoltre, le relazioni con gli organi di programmazione, indirizzo e gestione dell'istituzione scolastica.
2. Dell'associazione degli amici della scuola possono far parte ex studenti, ex docenti, genitori di ex alunni, genitori di alunni, professionisti e volontari che intrattengono rapporti di formale collaborazione con l'istituzione scolastica, i quali cooperano, in modo continuativo e gratuito e in costante collegamento con i docenti, a realizzare il piano dell'offerta formativa. Dell'associazione possono altresì far parte coloro che contribuiscono finanziariamente in modo significativo allo stesso fine.
3. Lo statuto può prevedere ulteriori forme di partecipazione alla vita della scuola e di partecipazione della scuola a iniziative locali, in particolare a quelle che rafforzano i legami con la comunità territoriale in tutte le sue espressioni e che valorizzano la continuità delle generazioni che fanno capo all'istituzione scolastica stessa.
1. Ogni istituzione scolastica autonoma appartiene a una rete istituzionale di scuole e in essa è rappresentata dal presidente del consiglio dell'istituzione scolastica
a) promuove, in collaborazione con l'Agenzia di ricerca, valutazione e analisi dei dati per il miglioramento della qualità del sistema scolastico nazionale, di cui all'articolo 20, progetti di ricerca didattica ed educativa e di formazione dei docenti delle scuole della rete, sia organizzandoli direttamente, sia fornendo il necessario sostegno a progetti gestiti da associazioni di scopo tra scuole, sia cooperando all'attuazione di progetti regionali, nazionali e internazionali, al fine di elevare la qualità dell'attività didattica ed educativa di ogni istituzione scolastica;
b) cura il reclutamento del personale docente e non docente delle scuole della rete; recluta e assume direttamente il personale specializzato per la soddisfazione di bisogni educativi speciali; cura la gestione amministrativa del personale della rete; assicura alle scuole della rete il supporto amministrativo per il reclutamento e per la gestione del contratto del proprio dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 14;
c) segue e coordina, anche attraverso il personale docente e non docente specializzato, i piani didattici di ciascuna scuola della rete per la soddisfazione di bisogni educativi speciali;
d) intrattiene i rapporti con gli enti locali del territorio in materia di politiche educative, culturali e sociali; collabora, nei limiti delle proprie disponibilità, direttamente o prestando assistenza alle singole istituzioni scolastiche, all'attuazione di
e) esprime proposte e pareri sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche, sulla distribuzione territoriale dell'offerta formativa e sull'edilizia scolastica;
f) promuove o coadiuva la costituzione di associazioni di scopo tra scuole per la realizzazione di progetti specifici, la stipulazione di accordi di programma, la presenza della scuola nelle pianificazioni sociali, la collaborazione tra le strutture del Servizio sanitario nazionale e le scuole della rete, nonché le esperienze di alternanza tra scuola e lavoro, ed effettua il monitoraggio su tali attività;
g) approva il proprio bilancio economico e sociale e ne cura la presentazione pubblica alla comunità territoriale.
6. Ciascuna rete di scuole può costituire associazioni, consorzi, cooperative o fondazioni con la partecipazione di enti pubblici e privati, consorzi, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini e altri soggetti, operanti con o senza fine di lucro, che ne sostengono l'attività e che contribuiscono, anche economicamente, al raggiungimento degli obiettivi delle istituzioni scolastiche della rete stessa. A salvaguardia della libertà e della trasparenza dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche definiscono annualmente, nell'ambito della propria autonomia, gli obiettivi di intervento e i limiti di spesa delle azioni didattiche o educative al cui finanziamento concorrono contributi ricevuti dai soggetti di cui al presente comma. Le elargizioni liberali di importo superiore a 5.000 euro possono essere accettate solo ove provengano da enti che, per legge o per statuto, hanno l'obbligo di rendere pubblico il bilancio di gestione o il bilancio consolidato annuale.
1. In ciascuna regione è istituito un coordinamento regionale delle reti di
1. In attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sono istituiti i sistemi scolastici regionali. Ciascuna regione promuove, organizza e gestisce il proprio sistema scolastico, in armonia con le politiche scolastiche nazionali e in collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.
2. In particolare, spettano alle regioni i seguenti compiti in materia scolastica:
a) programmare l'offerta di istruzione e di formazione regionale secondo i princìpi e le norme stabiliti con leggi e regolamenti dello Stato;
b) adottare leggi nelle materie attribuite alla competenza concorrente regionale;
c) organizzare, ove previsto dalla normativa statale, i concorsi pubblici nazionali
d) curare la formazione continua del personale dirigente, docente e non docente, sia coordinando e prestando assistenza alle reti di scuole nello svolgimento dei compiti loro attribuiti ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera a), sia adottando proprie iniziative concordate con le reti di scuole, sia promuovendo forme di collaborazione con le università;
e) fornire alle istituzioni scolastiche e alle loro reti adeguate risorse finanziarie mediante l'impiego dei fondi trasferiti dallo Stato, secondo i livelli essenziali delle prestazioni didattiche ed educative, eventualmente integrate con risorse regionali per particolari progetti o compiti;
f) promuovere l'accesso delle istituzioni scolastiche e delle loro reti ai fondi sociali europei e, in generale, a progetti internazionali;
g) curare l'edilizia scolastica, attraverso gli enti locali;
h) promuovere la partecipazione delle istituzioni scolastiche alle iniziative e alle pianificazioni strategiche regionali e favorire il collegamento e la collaborazione tra le realtà culturali, economiche, sociali e sanitarie regionali e le stesse istituzioni scolastiche;
i) adottare procedure di periodica consultazione con il coordinamento regionale delle reti di scuole, di cui all'articolo 8, e favorire la partecipazione del medesimo coordinamento alle decisioni in materia di politica scolastica;
l) adottare le iniziative necessarie per promuovere il pieno accesso all'istruzione e alla formazione lungo tutto l'arco della vita, ridurre la dispersione scolastica, innalzare la qualità delle conoscenze e delle competenze e rimuovere gli ostacoli all'apprendimento volto alla piena realizzazione
m) adottare le iniziative necessarie per sopperire alle esigenze educative speciali, anche mediante la cooperazione con i progetti promossi dalle reti di scuole;
n) cooperare con il sistema di valutazione e di miglioramento del sistema scolastico nazionale, di cui al capo III, per:
1) la predisposizione di un metodo unitario di raccolta dei dati, in particolare sugli esiti dei percorsi scolastici, sulla frequenza scolastica e sulle previsioni relative ai loro andamenti nel tempo;
2) l'attuazione della valutazione esterna delle istituzioni scolastiche e delle loro reti;
3) la realizzazione di iniziative di ricerca e di innovazione didattiche ed educative e, in generale, l'innalzamento della qualità del sistema scolastico regionale.
1. Il Coordinamento nazionale della scuola dell'autonomia è organo di partecipazione e di corresponsabilità tra lo Stato, le regioni e gli enti locali nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di garanzia della libertà di insegnamento, della qualità della scuola e dell'effettività dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle loro reti.
2. Il Coordinamento nazionale della scuola dell'autonomia è composto:
a) dal Ministro, che lo presiede;
b) dal Vice Ministro e dai Sottosegretari di Stato del Ministero con delega in materia di istruzione;
c) dagli assessori delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con delega in materia di istruzione;
d) dai presidenti dei coordinamenti regionali delle reti di scuole;
e) dal presidente dell'Agenzia di ricerca, valutazione e analisi dei dati per il miglioramento della qualità del sistema scolastico nazionale, di cui all'articolo 20;
f) da tre eminenti esponenti del mondo della cultura o della ricerca esperti nel settore educativo e formativo, nominati dal Ministro.
3. Il Coordinamento nazionale della scuola dell'autonomia approva un regolamento per disciplinare la propria organizzazione interna e la propria attività. Il regolamento disciplina, in particolare, le funzioni del comitato esecutivo, formato dai componenti di cui alle lettere a), b), e) e f) del comma 2 e da tre rappresentanti per ciascuna delle categorie di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 2, eletti dai rispettivi componenti. Il Coordinamento si riunisce nella sua composizione plenaria almeno due volte all'anno, nei mesi di giugno e di ottobre. Alle riunioni assistono, senza diritto di voto, uno o più rappresentanti del Dipartimento per l'istruzione del Ministero.
4. Il Coordinamento nazionale della scuola dell'autonomia, al fine di promuovere la qualità delle politiche scolastiche, formula proposte ed esprime pareri al Ministro nelle seguenti materie:
a) ordinamenti scolastici;
b) organizzazione generale dell'istruzione scolastica;
c) erogazione delle risorse secondo i livelli essenziali delle prestazioni didattiche ed educative;
d) iniziative per il miglioramento dell'organizzazione scolastica a seguito degli esiti della valutazione;
e) formazione e reclutamento dei dirigenti e dei docenti.
5. Il Coordinamento nazionale della scuola dell'autonomia, in collaborazione con gli organi del Sistema di valutazione e di miglioramento del sistema scolastico nazionale, di cui al capo III, promuove annualmente lo svolgimento di una conferenza
1. Il dirigente dell'istituzione scolastica è la figura professionale apicale con il profilo di leader educativo al servizio della comunità scolastica. Esso è l'organo istituzionale a cui sono affidati i compiti di coordinamento dell'offerta formativa, di gestione amministrativa e organizzativa e di rappresentanza legale della scuola. Nello svolgimento di tali compiti il dirigente attua gli indirizzi del consiglio dell'istituzione scolastica, alle cui sedute prende parte come organo distinto dal consiglio stesso, al quale risponde e per il quale predispone tutti gli elementi tecnici utili alle decisioni.
1. La selezione degli aspiranti alla funzione di dirigente dell'istituzione scolastica è effettuata mediante corso-concorso a numero programmato, indetto dal Ministero su base regionale o sovraregionale, in ragione del numero di dirigenti scolastici per cui il bando è indetto. Il Ministero indìce periodicamente il corso-concorso per il numero dei dirigenti necessari in base alle effettive esigenze di organico. Il
1. I candidati ammessi al corso di formazione svolgono un percorso della durata complessiva di undici mesi, che deve terminare entro la fine dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di conclusione della selezione.
2. A partire dalla fine dell'anno scolastico in corso alla data di conclusione della selezione ha inizio la formazione attiva, che si svolge per un periodo di durata non inferiore a due e non superiore a tre mesi in uno Stato membro dell'Unione europea di cui il candidato ha dimostrato di conoscere la lingua. La permanenza all'estero è volta a far acquisire al candidato ammesso una conoscenza diretta dei sistemi scolastici europei e una specializzazione in management scolastico. Il soggiorno all'estero è organizzato nell'ambito di progetti dell'Unione europea o tramite accordi tra università. In tale periodo il
1. Alla conclusione positiva del corso-concorso, il candidato consegue l'abilitazione alla funzione di dirigente dell'istituzione scolastica ed è iscritto nell'Albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, di seguito denominato «albo», nella sezione relativa alla regione per la quale ha concorso. L'albo, articolato su base regionale, è istituito presso il Ministero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero medesimo. Nell'albo è pubblicato il portfolio di ciascun dirigente iscritto.
2. Il consiglio dell'istituzione scolastica sceglie il dirigente dell'istituzione scolastica tra i soggetti iscritti nell'albo per la regione in cui ha sede l'istituzione scolastica stessa. Il dirigente è assunto con contratto di lavoro dirigenziale a tempo
1. Il Ministero, in cooperazione con i sistemi scolastici regionali e con le università che collaborano allo svolgimento dei corsi-concorsi, promuove percorsi di formazione continua per i dirigenti iscritti nell'albo. I corsi che li costituiscono, secondo il loro oggetto, possono essere svolti a livello nazionale, regionale o di rete di scuole. La certificazione della partecipazione a tali corsi e la valutazione conseguita al termine di essi sono riportate nel portfolio del dirigente.
1. La valutazione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche è effettuata dall'Agenzia di cui all'articolo 20 sulla base della valutazione esterna delle istituzioni scolastiche in relazione al contesto socio-culturale in cui operano, degli obiettivi misurabili concordati all'atto dell'assunzione, del monitoraggio degli esiti scolastici, dei corsi di formazione continua frequentati. Tale valutazione integra elementi derivanti anche da eventuali relazioni trasmesse dagli assessorati regionali delegati all'istruzione e ulteriori elementi oggettivamente certificabili.
2. La valutazione finale è comunicata al dirigente e al consiglio dell'istituzione scolastica almeno sei mesi prima della scadenza del contratto quinquennale. La valutazione e tutti gli elementi presi in esame sono riportati nel portfolio del dirigente scolastico.
3. La valutazione positiva consente il rinnovo del contratto, l'abilitazione a dirigere la scuola polo di una rete di scuole, l'accesso al concorso per dirigenti esperti in qualità del sistema scolastico nazionale, di cui all'articolo 18, e l'autorizzazione a ricoprire gli incarichi universitari di cui all'articolo 19.
1. Il dirigente esperto in qualità del sistema scolastico nazionale opera a livello nazionale sia per l'esercizio di funzioni
1. Il Ministero, in collaborazione con l'Agenzia di cui all'articolo 20, organizza periodicamente un corso-concorso nazionale per un numero programmato di dirigenti esperti in qualità del sistema scolastico nazionale, al quale possono chiedere di essere ammessi i dirigenti delle istituzioni scolastiche che hanno riportato una valutazione positiva ai sensi dell'articolo 16 e che non hanno compiuto cinquantacinque anni di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. I partecipanti che hanno frequentato il corso-concorso con esito positivo conseguono l'abilitazione, di validità triennale, alle funzioni di dirigente esperto e l'iscrizione nell'Albo nazionale di cui al comma 4.
2. La selezione per l'ammissione al corso-concorso avviene tramite titoli e colloquio attitudinale. È obbligatoria la valutazione del portfolio del dirigente scolastico.
3. Il corso è articolato in lezioni, seminari sui sistemi di valutazione dei sistemi scolastici dei principali Stati europei e un tirocinio formativo attivo svolto presso il Ministero o l'Agenzia di cui all'articolo 20. Essi sono volti a fornire ai partecipanti un'adeguata preparazione ai compiti indicati all'articolo 17, comma 2. A conclusione del corso, ciascun partecipante presenta una tesi, che è discussa e
1. Ai dirigenti scolastici e ai dirigenti esperti in qualità del sistema scolastico nazionale può essere conferito un incarico, a tempo parziale, esclusivamente presso le università con corsi di laurea magistrale per la formazione degli insegnanti o presso le facoltà di scienze dell'educazione, per l'insegnamento, la ricerca o la supervisione dei nuovi insegnanti, purché compatibilmente con lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
1. È istituita l'Agenzia di ricerca, valutazione e analisi dei dati per il miglioramento della qualità del sistema scolastico nazionale (ARVAM), costituita da tre distinti dipartimenti:
a) dipartimento per la ricerca;
b) dipartimento per la valutazione esterna delle istituzioni scolastiche;
c) dipartimento per la raccolta e l'analisi dei dati.
2. Ciascuno dei dipartimenti di cui al comma 1 opera con autonomia e secondo modalità interdisciplinari e cooperative con gli altri dipartimenti.
3. L'ARVAM ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede in Roma. È dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, secondo lo statuto e i regolamenti da essa predisposti e adottati con decreto del Ministro, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. È sottoposta al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.
4. L'ARVAM opera in conformità alle migliori prassi a livello internazionale in materia di ricerca, valutazione e analisi dei risultati nel settore dell'istruzione di base e superiore. L'attività dell'ARVAM è informata ai princìpi di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti. L'ARVAM opera sulla base di un programma triennale approvato dalle Commissioni parlamentari competenti, che lo valutano previa acquisizione del parere del Ministro.
5. L'ARVAM risponde del proprio operato alle Camere nell'ambito della Conferenza annuale sulla scuola, per la cui organizzazione si avvale anche della collaborazione delle organizzazioni europee di settore e di esperti di fama internazionale.
6. L'ARVAM raccoglie buone pratiche ed elabora indicazioni di carattere generale, che mette a disposizione delle istituzioni scolastiche, del Ministero e delle regioni al fine di migliorare: la qualità dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle loro reti; le competenze dei dirigenti e dei docenti; i piani dell'offerta formativa; l'attività didattica sulla base di standard qualitativi di livello nazionale e internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento; i progetti educativi della scuola; i servizi di orientamento; il passaggio dalla scuola di base all'istruzione superiore e da questa al mondo del lavoro; l'uso delle risorse; lo svolgimento delle attività di istruzione in rete con le
1. La Commissione per l'ARVAM è costituita da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra soggetti di riconosciuta competenza in materia. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti. I membri della Commissione per l'ARVAM durano in carica per cinque anni e non possono essere immediatamente riconfermati.
2. Sono compiti della Commissione per l'ARVAM, che agisce secondo i princìpi di trasparenza e di indipendenza:
a) nominare i membri del consiglio di amministrazione dell'ARVAM mediante una selezione pubblica, indetta dalla Commissione, sulla base dei criteri da essa stabiliti per la presentazione e la valutazione delle candidature, garantendo la pubblicazione di tutti i curricoli pervenuti nel sito internet dell'Agenzia stessa e la motivazione della valutazione eseguita;
b) presentare ai Presidenti delle Camere le indicazioni per la predisposizione della terna di cui all'articolo 20, comma 7, per la nomina del presidente dell'ARVAM;
c) inviare annualmente alle Camere una relazione contenente la valutazione dell'operato dell'ARVAM, che è sottoposta alle Commissioni parlamentari competenti.
3. La Commissione per l'ARVAM elegge al proprio interno il presidente e il vicepresidente. Le decisioni sono assunte con almeno tre voti favorevoli. Non sono corrisposti gettoni di presenza; il rimborso delle spese documentate è posto a carico delle risorse iscritte nel bilancio dell'ARVAM. Per la sostituzione dei membri cessati dall'incarico prima della scadenza si procede con le modalità di cui al comma 1. Il membro nominato in sostituzione cessa dall'incarico alla scadenza del collegio; qualora abbia svolto un mandato di durata inferiore a due anni, non si applica il divieto di riconferma ivi previsto.
1. Il dipartimento per la ricerca dell'ARVAM si occupa delle attività di ricerca concernenti: l'innovazione della didattica generale, delle didattiche delle singole discipline e della didattica per i bisogni educativi speciali; l'interdisciplinarità e l'interculturalità dei curricoli; il valore dei titoli di studio e la loro adeguatezza e utilizzabilità culturale e professionale rispetto alle esigenze sociali; i criteri e le metodologie per la valutazione degli apprendimenti; gli strumenti tecnici e informatici; i processi educativi e di acquisizione di una cittadinanza attiva.
2. Il dipartimento per la ricerca organizza la propria attività di ricerca secondo i più avanzati criteri scientifici e può valersi della collaborazione di esperti nazionali e internazionali.
3. Il dipartimento per la ricerca assicura alle istituzioni scolastiche e alle reti di scuole opportunità di coinvolgimento diretto nella propria attività e collabora
1. Il dipartimento per la valutazione esterna delle istituzioni scolastiche dell'ARVAM esercita la propria attività nei confronti:
a) del sistema scolastico nazionale nel suo complesso;
b) delle singole istituzioni scolastiche e delle reti di scuole;
c) delle competenze e dei risultati dei dirigenti delle istituzioni scolastiche;
d) degli esiti scolastici, anche con riferimento alle competenze didattiche, docimologiche ed educative del corpo docente;
e) del valore dei titoli di studio, della certificazione delle competenze e del riconoscimento dei crediti in ambito internazionale;
f) della formazione iniziale e continua del personale docente e dirigente della scuola.
2. Il dipartimento formula gli indirizzi per l'autovalutazione delle istituzioni scolastiche e delle loro reti e assicura il necessario supporto alle stesse. Esso effettua altresì la valutazione esterna delle istituzioni scolastiche mediante adeguate e periodiche visite da parte di commissioni composte da almeno due dirigenti esperti in qualità del sistema scolastico nazionale, in servizio presso l'Agenzia, con l'eventuale partecipazione di altri soggetti provvisti di specifiche professionalità, avendo cura di
1. Il dipartimento per la raccolta e l'analisi dei dati dell'ARVAM raccoglie ed elabora tutti i dati relativi alle scuole di ogni ordine e grado, compreso l'intero sistema della formazione professionale e le scuole paritarie, nel loro andamento storico e nelle loro possibili proiezioni. Tali dati riguardano, in particolare, gli studenti, il personale, le istituzioni scolastiche gli edifici scolastici, la spesa per l'istruzione e gli esiti scolastici.
2. La raccolta e l'analisi dei dati sono volte al loro impiego per il miglioramento degli esiti scolastici degli studenti e della formazione di tutto il personale della scuola; l'adozione delle decisioni di politica scolastica; la predisposizione del piano finanziario del sistema scolastico, a livello nazionale e regionale. I dati raccolti sono pubblicati nel sito internet dell'ARVAM e comparati con quelli europei e internazionali.
1. L'ARVAM collabora, anche mediante scambi di esperienze e di informazioni, con l'Unione europea, nonché con le agenzie e con le amministrazioni scolastiche degli altri Stati. Coopera altresì con gli organismi scientifici internazionali operanti nel campo della valutazione e del miglioramento dei sistemi di istruzione, anche al fine di definire i parametri delle rilevazioni internazionali degli esiti scolastici.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del capo I si provvede con le risorse destinate agli organi collegiali della scuola esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, che sono soppressi ai sensi dell'articolo 28.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del capo II si provvede utilizzando le risorse ordinariamente stanziate dal Ministero per la dirigenza, eventualmente integrate dalle risorse finanziarie derivanti dal 30 per cento delle economie di spesa di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del capo III si provvede utilizzando le risorse già previste nel bilancio dello Stato per finanziare le attività dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI), che
1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'intero sistema di istruzione pubblica nazionale, ivi comprese le istituzioni educative e le scuole paritarie, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. Nelle scuole paritarie restano salve la responsabilità propria del soggetto gestore, secondo le disposizioni del codice civile, nonché l'applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 marzo 2000, n. 62.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alla presente legge in conformità ai propri statuti e alle norme di attuazione.
1. Sono abrogati:
a) i capi I, II, III, IV, V, VI e VII del titolo I della parte I del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
b) il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
c) l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e l'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, in collaborazione con l'ARVAM, provvede alla redazione del portfolio dei dirigenti scolastici, vincitori di concorsi pubblici e assunti in ruolo, che, alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano compiuto sessanta anni di età, procedendo alla loro valutazione e alla loro iscrizione negli albi previsti dalla presente legge. Decorso il termine di cui al primo periodo, per la nomina dei dirigenti delle istituzioni scolastiche si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 14, commi 2 e 3, salvo che nelle sedi occupate dai dirigenti scolastici che abbiano compiuto sessanta anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla cessazione del loro incarico.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguare alle modificazioni intervenute il contenuto del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, semplificarne la struttura adottando per quanto possibile la forma delle norme di principio, nel
b) individuare e specificare le competenze di regolazione e di attuazione spettanti, in forma distinta o concorrente, allo Stato, alle regioni e alle autonomie scolastiche, predisponendo gli strumenti per il loro più efficace esercizio;
c) confermare le caratteristiche di unitarietà, universalità ed eguaglianza del sistema nazionale dell'istruzione, anche attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni didattiche ed educative che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
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