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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5677 |
1. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge disciplina i princìpi fondamentali in materia di governo del mare.
2. Il governo del mare consiste nell'insieme delle attività conoscitive, valutative, regolative, di programmazione, di localizzazione e di attuazione degli interventi, nonché di vigilanza e di controllo, volte a perseguire la tutela, la conservazione e la valorizzazione del mare, l'utilizzo sostenibile delle risorse marine e la mobilità in relazione a obiettivi di sviluppo e di crescita conservativa, attraverso un'attività pluriennale e coordinata volta a evitare il degrado e l'inquinamento e a mantenere uno stato di equilibrio ecocompatibile.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua, attraverso il Piano nazionale per la protezione del mare di cui all'articolo 2, le azioni coordinate, su scala pluriennale, volte ad assicurare il mantenimento degli equilibri marini e ambientali.
1. Il Piano nazionale per la protezione del mare definisce l'insieme coordinato degli interventi volti alla corretta conservazione del mare, come risorse per il Paese e quale infrastruttura primaria oggetto in via prioritaria di azioni stabili su scala pluriennale.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, il Piano nazionale per la protezione del mare individua gli interventi coordinati su scala pluriennale necessari
a) predisporre la messa in sicurezza e la riqualificazione della rete dei sistemi di depurazione delle acque reflue, anche raggiungendo gli obiettivi indicati dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tramite l'individuazione delle situazioni di maggiore criticità e delle misure atte a fronteggiarle;
b) proteggere, bonificare e riconvertire le aree industriali ricadenti nelle aree costiere, in particolare attraverso le seguenti azioni:
1) monitorare l'intera fascia costiera italiana allo scopo di individuare i siti industriali che causano livelli di inquinamento pericolosi per la tutela dell'ambiente e per la salute umana;
2) stabilire procedure semplificate volte a favorire la dismissione e la riqualificazione dei siti costieri industriali dismessi;
3) elaborare gli strumenti normativi e tecnici necessari a modificare le situazioni negative emergenti dal monitoraggio di cui al numero 1);
4) prevedere, per i casi di inquinamento più grave e di negligenza grave da parte dei soggetti responsabili, misure che consentano forme di ripristino ambientale-marino e di compensazione;
5) elaborare politiche gestionali e di comunicazione utili a rilanciare sul piano turistico, dopo aver realizzato le attività di bonifica e di ripristino ambientali, le aree costiere;
6) predisporre strumenti di prevenzione e di repressione rispetto al fenomeno dell'inquinamento del mare causato dalla dispersione di plastica, mozziconi di sigaretta, altri rifiuti e materiali inquinanti;
7) emanare norme di coordinamento delle legislazioni regionali in vigore in materia di interventi di bonifica nei siti inquinati a causa di attività industriali
c) garantire nelle acque territoriali il rispetto degli standard internazionali di protezione del mare contenuti:
1) nella Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra, il 2 novembre 1973 e resa esecutiva dalla legge 29 settembre 1980, n. 662, in materia di prevenzione e di repressione del fenomeno dello scarico in mare, da parte dei natanti, di plastica, rifiuti, liquami e residui di detersivi;
2) nella Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e resa esecutiva dalla legge 25 gennaio 1979, n. 30;
3) nella direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, come modificata dalla direttiva 2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007.
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