Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4587

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4587



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ALLASIA

Misure per contrastare il fenomeno dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese

Presentata il 3 agosto 2011


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di migliorare la situazione di attuale sofferenza delle imprese piccole, medie e artigianali di fronte al problema dei mancati o tardivi pagamenti verso le stesse da parte dei clienti in ambito privato. Le lunghe attese per incassare quanto fatturato riducono la liquidità delle aziende e nei casi più gravi le mettono a rischio di fallimento con conseguenze assolutamente dannose per l'economia del Paese.
      L'Italia, infatti, detiene il primato negativo in Europa sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali e questo crea seri danni al sistema produttivo del Paese, privandolo delle risorse necessarie da investire nella crescita, nello sviluppo e nell'occupazione. Le ultime stime parlano di un ritardo in media di 128 giorni nella pubblica amministrazione, contro una media europea di 67 giorni, mentre le imprese private onorano i loro debiti in media in 88 giorni, contro una media di 57 giorni delle concorrenti europee.
      L'Unione europea, di fronte al perpetrarsi della crisi economica che ha acuito i problemi di liquidità delle imprese, già fortemente provate dalle difficoltà di accesso al credito bancario, ha recentemente adottato la nuova direttiva 2011/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
      La direttiva intende garantire alle imprese creditrici gli strumenti per esercitare pienamente ed efficacemente i loro diritti quando sono pagate in ritardo, applicando nei confronti dei debitori inadempienti severe sanzioni, che li dissuadano dal pagare in ritardo i propri fornitori. La presente proposta di legge, prendendo spunto dalle indicazioni emerse in ambito europeo, intende quindi rendere il più
 

Pag. 2

possibile agevole il recupero dei crediti fatturati con l'introduzione di tempistiche certe, a fronte di sanzioni più severe verso i mancati pagamenti.
      Il testo si compone di sei articoli. L'articolo 2, in particolare, fissa nel trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione il termine di pagamento nelle transazioni commerciali, il quale non può comunque superare i quarantacinque giorni dalla fine del mese o i sessanta giorni dalla data di emissione della fattura. Il mancato rispetto dei suddetti termini è sanzionato con la sanzione amministrativa compresa tra 5.000 e 20.000 euro. In caso di maturazione degli interessi di mora, l'articolo 3 stabilisce che il creditore ha diritto di essere risarcito delle spese sostenute per il mancato pagamento del credito. L'articolo 4 disciplina gli accordi contrattuali gravemente iniqui per il creditore, il verificarsi dei quali comporta la nullità del contratto e il pagamento di una somma di denaro da 1.000 a 5.000 euro. L'articolo 5, infine, prevede una procedura di pagamento accelerata e indipendente dall'importo del debito, tramite un titolo esecutivo, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o a un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Ciò in quanto è necessario garantire che la procedura di recupero dei crediti non contestati connessi ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si concluda in tempi brevi, anche attraverso una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le procedure per la redazione dei codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare i pagamenti oggetto di controversia.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese.
      2. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

          a) «transazioni commerciali»: i contratti, comunque denominati, tra imprese che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

          b) «impresa»: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;

          c) «ritardo di pagamento»: l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali di cui all'articolo 2.

Art. 2.
(Termini di pagamento).

      1. Salvo disposizione contraria esplicitata nelle condizioni di vendita o pattuita tra le parti, il termine di pagamento nelle transazioni commerciali è fissato nel trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione.
      2. Il termine stabilito tra le parti per il pagamento delle somme dovute non può comunque essere superiore a quarantacinque giorni dalla fine del mese o a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.
      3. In caso di scadenza dei termini per il pagamento il creditore ha diritto alla

 

Pag. 4

corresponsione degli interessi di mora, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
      4. Le condizioni di pagamento devono obbligatoriamente precisare le condizioni di attuazione e il tasso di interesse delle penalità di mora che sono esigibili dal giorno successivo alla data di pagamento indicata sulla fattura nel caso in cui le somme dovute siano pagate oltre tale data.
      5. Il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dai commi 1 e 2, nonché il fatto di fissare un tasso di interesse o condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alla legge, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.

Art. 3.
(Risarcimento delle spese per il recupero del credito).

      1. Nel caso in cui gli interessi di mora siano dovuti ai sensi dell'articolo 2 il creditore ha diritto di ottenere dal debitore un importo forfettario almeno pari a 40 euro.
      2. L'importo di cui al comma 1 è esigibile senza che sia necessario un sollecito e costituisce un risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
      3. Il creditore, oltre all'importo forfettario di cui al comma 1, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che eccede tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore ha eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero dei crediti.

Art. 4.
(Clausole contrattuali e prassi inique).

      1. Una clausola contrattuale, o una prassi, relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero è

 

Pag. 5

nulla e dà diritto al risarcimento del danno se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura del prodotto o del servizio, alla condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza del caso, essa risulta gravemente iniqua per il creditore.
      2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, si considerano clausole contrattuali gravemente inique per il creditore quelle che escludono i termini di pagamento di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, l'applicazione degli interessi di mora di cui al medesimo articolo 2, comma 3, e il risarcimento per i costi per il recupero del credito di cui all'articolo 3.
      3. Il giudice, anche d'ufficio, avuto riguardo all'interesse del creditore, dichiara la nullità dell'accordo considerato gravemente iniquo ai sensi dei commi 1 e 2 e dispone il pagamento di una somma di denaro da 1.000 a 5.000 euro, tenuto conto della gravità del fatto.

Art. 5.
(Procedure di recupero di crediti non contestati).

      1. Al fine di ottenere il recupero di crediti non contestati, il titolo esecutivo può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o a un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali.
      2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire la disciplina della procedura accelerata di pagamento, individuando termini di pagamento definiti e un adeguato procedimento per trattare i pagamenti oggetto di controversia.

 

Pag. 6

Art. 6.
(Disposizioni finali).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su