Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4575

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4575



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PELUFFO

Disposizioni per il riconoscimento della professione di mediatore linguistico-culturale

Presentata il 2 agosto 2011


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — Da Paese di emigrazione, negli ultimi venti anni, l'Italia è diventata Paese di immigrazione, con flussi continui e diversificati a seconda delle alterne vicende geopolitiche, delle crisi congiunturali e degli accessi bellici. È da prevedere per il futuro, a breve e a medio periodo, non solo una conferma di tale tendenza, ma una stabilizzazione di comunità intergenerazionali sempre più segmentate e ricche di componenti umane peculiari, ansiose di trovare un loro posto a pieno titolo nella società italiana.
      Attualmente, gli immigrati in Italia sono circa oltre 4.000.000 (i dati non sono definitivi, in quanto non si conosce ancora il numero definitivo delle regolarizzazioni) e la realtà migratoria è molto articolata (si contano almeno 130 diverse comunità culturali).
      A seguito degli eventi migratori, quindi, c’è stato un crescente afflusso e uso dei servizi da parte di stranieri provenienti da vari continenti ma la risposta dei servizi e la preparazione degli operatori in materia di comunicazione interculturale e le loro competenze non si sono adeguate alla nuova domanda.
      È pertanto urgente un ripensamento dei servizi, della loro organizzazione e delle modalità comunicative e informative, allo scopo di poter rispondere in maniera efficace ad un'utenza multiculturale.
      Servizi più attenti ai bisogni di specifici gruppi di popolazione, specialmente di gruppi più fragili e svantaggiati che facilmente restano esclusi dalla fruizione di diritti fondamentali, quali il diritto alla salute, alla libertà, all'informazione, alla scuola, giocherebbero un ruolo fondamentale nella riduzione delle crescenti disuguaglianze tra le classi sociali cui si assiste oggi in Italia come in altri Paesi «ricchi» del mondo. La realizzazione di servizi più
 

Pag. 2

«flessibili», pertanto, avrebbe ricadute positive su tutti gli utenti perché ciò comporta la reale assunzione culturale da parte delle organizzazioni e degli operatori che in esse lavorano, del concetto di «servizio per la persona tout court» con un netto guadagno in termini di efficacia.
      Si tratta, anche in Italia, di adottare logiche innovative, di valorizzare le risorse esistenti – i migranti – per favorirne l'inclusione nella società italiana e porli in condizione di contribuire alla ricchezza non solo economica ma anche culturale del Paese.
      Già da tempo in altri Paesi europei, particolarmente in Francia, vengono impiegate stabilmente, all'interno dei servizi, figure professionali che fungono da «facilitatori» nella relazione tra istituzioni e utenza straniera.
      In Italia, in alcune realtà più avanzate (Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto eccetera) da più di un decennio i servizi si sono dotati di collaboratori stranieri adeguatamente formati che svolgono un'attività di «mediazione interculturale».
      La mediazione linguistico-culturale (MLC) è uno strumento operativo a disposizione dei servizi per affrontare e per gestire le tante difficoltà riscontrate nella relazione tra operatore e utente straniero, oltre che una strategia per facilitare il processo di integrazione dei «nuovi cittadini» in un'ottica di riconoscimento di diritti e di pari opportunità. Tale processo di integrazione presuppone:

          1) l'uso da parte degli immigrati di servizi «comuni» a tutti i cittadini (pari opportunità);

          2) il «riconoscimento» da parte del Paese di accoglienza delle specificità proprie degli immigrati (integrazione come «negoziazione» delle diversità).

      Le finalità dell'intervento di MLC sono:

          1) l'integrazione, intesa come negoziazione delle differenze;

          2) il potenziamento della qualità del servizio, a vantaggio di tutta la collettività, italiana e straniera;

          3) la flessibilità e la varietà delle modalità di intervento in un'ottica di rispetto delle specificità;

          4) l’«empowerment» dell'utente straniero, quindi un graduale raggiungimento dell'autonomia nell'accesso e nell'uso dei servizi;

          5) la realizzazione di una condizione di pari opportunità nel rispetto delle differenze per migliorare la qualità della convivenza.

      L'intervento della MLC si situa su tre piani:

          1) piano orientativo-informativo, rivolto contemporaneamente all'immigrato (o alla comunità etnica) e all'operatore;

          2) piano linguistico-comunicativo e culturale, che si esplica attraverso attività di traduzione e interpretariato, tecniche di gestione e di prevenzione dei malintesi e dei conflitti, strategie mirate ad esplicitare l'implicito o il sommerso;

          3) piano psico-sociale, attraverso un ruolo propositivo e di cooperazione all'interno dei servizi in cui si opera, attraverso azioni di cambiamento sociale per una migliore convivenza civile e attraverso attività di mediazione tra l'esistente e le nuove esigenze in ottica multiculturale.

      L'articolo 1 della proposta di legge prevede interventi di cofinanziamento, per un importo pari a 5 milioni di euro annui, per specifici programmi volti all'integrazione degli stranieri extracomunitari tramite mediatori linguistico-culturali.
      L'articolo 2 istituisce la figura professionale del mediatore linguistico-culturale e ne descrive le funzioni.
      L'articolo 3 demanda alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina dei profili professionali nonché i corsi di formazione professionali e le modalità di accreditamento delle istituzioni e delle associazioni che desiderano organizzare specifici corsi.
      L'articolo 4 concerne la copertura finanziaria della legge.

 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Interventi di sostegno all'integrazione degli stranieri extracomunitari).

      1. Al fine di favorire la progressiva integrazione sociale, culturale e lavorativa dei cittadini di nazionalità extracomunitaria lo Stato sostiene, con interventi di cofinanziamento, specifici programmi volti all'adozione di servizi di mediazione linguistico-culturale, assolti per conto degli enti locali, delle amministrazioni pubbliche e delle associazioni del terzo settore da personale professionalmente qualificato.
      2. Per il sostegno finanziario dei programmi di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2011, è aumentata la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per un importo pari a 5 milioni di euro annui.

Art. 2.
(Mediatore linguistico-culturale).

      1. Le prestazioni offerte dai servizi di cui all'articolo 1 sono assolte da personale, prevalentemente di origine extracomunitaria, che funge da tramite tra l'utente immigrato e i servizi pubblici di primo contatto e che ha il compito di individuare e di esplicitare i bisogni degli stranieri di nazionalità extra comunitaria, nonché di negoziare le prestazioni da parte dei servizi e degli operatori pubblici, facilitando la comunicazione e modificando il contenuto e le modalità di approccio.
      2. Per l'assolvimento delle funzioni di cui al comma 1 è istituita la figura professionale del mediatore linguistico-culturale che è preposto, in particolare, a:

 

Pag. 4

          a) gestire la relazione con gli stranieri di nazionalità extracomunitaria ponendosi in condizione di ascolto dei loro bisogni, aspettative e richieste;

          b) orientare gli stranieri di nazionalità extracomunitaria stimolando un loro ruolo attivo nella ricerca di soluzioni ai problemi individuati, aiutandoli a delineare le tappe di un percorso articolato di inserimento nel tessuto sociale territoriale attraverso azioni di mediazione;

          c) utilizzare le informazioni relative ai servizi territoriali pubblici e privati esistenti, per semplificare le modalità di accesso a tali servizi da parte degli stranieri di nazionalità extracomunitaria;

          d) collaborare con gli operatori dei servizi pubblici e privati, affiancandoli nello svolgimento della loro attività e partecipando alla programmazione degli interventi rivolti agli stranieri di nazionalità extracomunitaria;

          e) organizzare l'accompagnamento degli stranieri di nazionalità extracomunitaria presso i servizi socio-sanitari, fornendo loro gli elementi di conoscenza necessari per una migliore fruizione delle relative prestazioni.

Art. 3.
(Formazione).

      1. In coerenza con i princìpi e con le finalità della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi, disciplinano i profili professionali del personale impiegato, nonché le forme, i programmi, la durata dei corsi di formazione professionale dei mediatori linguistico-culturali e le modalità di accreditamento delle istituzioni e delle associazioni che organizzano specifici corsi di formazione.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, determinato

 

Pag. 5

in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su