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PDL 3987

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3987



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI VIZIA, CICCIOLI, DESIDERATI, LISI, STUCCHI

Disposizioni per la perequazione di trattamenti in materia previdenziale e pensionistica in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Presentata il 21 dicembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Difficoltà, imprevisti e rischi sono elementi che quotidianamente accompagnano il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A ciò va aggiunto l'impegno dimostrato dai vigili del fuoco nello svolgere le proprie funzioni con dedizione, serietà, abnegazione e altissima professionalità, sia all'interno del nostro Paese che all'estero, e ne sono dimostrazione gli impegni nelle calamità avvenute di recente, anche al di fuori dei confini nazionali come, per esempio, durante le missioni ad Haiti a seguito del terribile e devastante sisma che ha scosso e mobilitato il mondo intero. Le mansioni svolte dal personale operativo dei vigili del fuoco pongono sempre a rischio questi servitori dello Stato e soprattutto la salute degli stessi, con danni e conseguenze talvolta gravissimi e sovente riscontrabili solo a distanza di lungo tempo.
      Tutto ciò non fa altro che aggiungere ulteriori elementi di prova circa le inadeguate misure in materia previdenziale-pensionistica nei confronti dei vigili del fuoco, come il CONAPO, sindacato autonomo dei vigili del fuoco, e altre organizzazioni sindacali hanno pubblicamente evidenziato in data 10 novembre 2010.
      La recente manovra correttiva (articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010) infine, ha previsto per tutte le Forze di polizia e per i vigili del fuoco il blocco del rinnovo contrattuale 2010/2012 per contenere la spesa pubblica.
      È inoltre di recente approvazione da parte del Parlamento la norma sulla specificità
 

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lavorativa e pensionistica dei comparti difesa, sicurezza e vigili del fuoco, contenuta nell'articolo 19 della legge n. 183 del 2010.
      Permangono tuttavia sperequazioni immotivate tra i vigili del fuoco e gli altri Corpi preposti alla sicurezza pubblica.
      Il riconoscere quindi ai vigili del fuoco la necessità di maggiori risorse e di uno status previdenziale-pensionistico «specifico» rispetto a quello attuale, almeno eguale a quello delle Forze di polizia, ottenendo così un'uguaglianza non solo sul piano dei doveri ma anche sul piano di alcuni diritti, è ormai un dovere delle istituzioni. Basti pensare che questo non sarebbe che un piccolo, giusto e doveroso provvedimento di perequazione, poiché analizzando i rendiconti della Ragioneria generale dello Stato relativi all'anno 2008 non si può non notare che i vigili del fuoco soffrono anche di una sperequazione retributiva di ben 5.134 euro annui rispetto ai loro pari grado delle Forze di polizia, sperequazione che arriva addirittura a 15.430 euro all'anno se comparata tra il personale dei ruoli direttivi.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge equipara il personale operativo del Corpo nazionale vigili del fuoco agli altri Corpi del comparto sicurezza, in relazione all'aumento di un quinto del servizio operativo computabile ai fini pensionistici.
      L'articolo 2 equipara il personale operativo del Corpo nazionale vigili del fuoco agli altri Corpi del comparto sicurezza ai fini del diritto a ottenere un aumento della base pensionabile, in relazione a determinati aumenti periodici di stipendio, all'atto della cessazione del servizio.
      L'articolo 3 individua la copertura finanziaria necessaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Computo dei servizi operativi ai fini pensionistici).

      1. Gli aumenti di un quinto del periodo di servizio di cui all'articolo 3, quinto comma della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni, computabili ai fini della liquidazione e della riliquidazione delle pensioni, si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, che espleta funzioni tecnico-operative.
      2. Al personale di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, compreso il limite complessivo di cinque anni ai fini dell'aumento del servizio computabile.

Art. 2.
(Maggiorazione della base pensionabile).

      1. I sei aumenti periodici di stipendio, ciascuno del 2,50 per cento, di cui all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e successive modificazioni, di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, e all'articolo 1863 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono attribuiti, con le medesime modalità e in aggiunta alla base pensionabile prevista dalla normativa vigente per i corrispondenti ruoli e qualifiche del personale del Corpo nazionale

 

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dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda.
      2. Al personale di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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