Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3418

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3418



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI PIETRO, PALOMBA

Disposizioni in materia di ineleggibilità di coloro che rivestono le cariche di deputato, di senatore o di membro italiano del Parlamento europeo

Presentata il 22 aprile 2010


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza generale di mettere in evidenza la complessità degli attuali sistemi normativi che attengono alla materia dell'ineleggibilità, dell'incandidabilità e dell'incompatibilità ma, in particolare e in fase di primo approccio, affronta la questione dell'armonizzazione dei casi di ineleggibilità.
      Sul tema esiste un'analisi assai ampia della giurisprudenza che ha riguardato, in una prospettiva evolutiva, le decisioni della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, nonché la cosiddetta «giurisprudenza parlamentare», che ha finito con «l'interpretare» i casi di ineleggibilità, in particolare quelli sopravvenuti, scivolando verso l'incompatibilità.
      Il quadro che emerge risulta oggettivamente complesso e per taluni profili non sempre rispondente a quelle esigenze sistemiche che invece dovrebbero contraddistinguere l'attuale modello di articolazione dei poteri della Repubblica, oggi, ancora più che nel passato, ispirato a un forte pluralismo istituzionale in chiave autonomistica.
      È un dato generalmente condiviso che la disciplina attuale delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità si presenti non solo assai complessa, ma soprattutto priva di caratteri significativi di coerenza interna, che allontanano spesso la possibilità di rintracciare la ratio delle diverse disposizioni normative.
      Crediamo che il presente provvedimento, pur affrontandone specificamente
 

Pag. 2

un aspetto, possa offrire l'opportunità di compiere una ricognizione del quadro normativo sulle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità ai vari livelli istituzionali, dall'europeo al locale, al fine di evidenziare i caratteri peculiari delle specifiche discipline, nonché gli elementi di maggiore problematicità che si presentano a una lettura comparata delle differenti fonti normative.
      Ciò che auspichiamo è di addivenire alla maturazione di una soluzione di riordino, al fine di rendere meno accentuati i caratteri di disomogeneità e di non piena sistematicità, che evidentemente contraddistinguono le vigenti discipline normative e l'attuazione che ad esse si dà.
      Con l'articolo unico si dispone che il mandato parlamentare determina l'ineleggibilità alle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti, di presidente di giunta provinciale, di presidente di giunta regionale e di membro italiano del Parlamento europeo; si determinano, inoltre, le medesime cause di ineleggibilità per coloro che ricoprono il mandato di membro italiano del Parlamento europeo.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Chi ricopre la carica di deputato o di senatore non è eleggibile alle seguenti cariche:

          a) sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

          b) presidente di giunta provinciale;

          c) presidente di giunta regionale;

          d) membro italiano del Parlamento europeo.

      2. I membri italiani del Parlamento europeo non sono eleggibili alle seguenti cariche:

          a) deputato o senatore della Repubblica italiana;

          b) presidente di giunta regionale;

          c) presidente di giunta provinciale;

          d) sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su