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PDL 3373

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3373



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VACCARO, LETTA, MOSCA

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

Presentata l'8 aprile 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Negli ultimi venti anni l'Italia è divenuta uno dei Paesi simbolo di un'immigrazione stabile e strutturale. Oggi, infatti, il nostro Paese spesso rappresenta la meta finale di un lungo processo migratorio.
      Secondo le stime dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), al 1° gennaio 2009 i cittadini stranieri residenti in Italia erano 3.891.295, pari al 6,5 per cento del totale dei residenti, con un aumento del 13,4 per cento rispetto al 1° gennaio 2008.
      Sul totale dei residenti di cittadinanza straniera quasi 519.000 sono nati in Italia (72.472 nel solo anno 2008). Questi ultimi sono cosiddetta gli stranieri di «seconda generazione», cioè quelli nati nel nostro Paese. Stando alle rilevazioni dell'ISTAT del 2009 essi costituiscono il 13,3 per cento del totale degli stranieri residenti. Tale nucleo rappresenta un segmento di popolazione in costante crescita. La cittadinanza straniera, infatti, è dovuta unicamente al fatto di essere figli di genitori stranieri.
      Nel 2009 è inoltre cresciuto il numero degli stranieri diventati italiani per acquisizione di cittadinanza; il fenomeno, tuttavia, è ancora relativamente limitato. Infatti, in base ai dati del Ministero dell'interno e della rilevazione sulla popolazione straniera residente dell'ISTAT si stima che fino al 2008 circa 315.000 cittadini stranieri abbiano ottenuto la cittadinanza italiana.
      La maggior parte delle acquisizioni di cittadinanza italiana, ad oggi, è avvenuta per matrimonio: i matrimoni misti si celebrano prevalentemente tra donne straniere e uomini italiani.
      Le concessioni della cittadinanza italiana per naturalizzazione, invece, sono
 

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ancora poco frequenti, specialmente se confrontate con il bacino degli stranieri potenzialmente in possesso del requisito principale per richiedere la cittadinanza e cioè la residenza continuativa per 10 anni. In base ai dati sui permessi di soggiorno si può stimare che siano circa 726.000 i cittadini extracomunitari che potrebbero essere in possesso di tale requisito.
      La presente proposta di legge muove dalla necessità improcrastinabile che il minore nato in Italia da un nucleo familiare stabile acquisisca i pari diritti dei coetanei con i quali affronta il percorso di crescita e il ciclo scolastico.
      Lo scopo ultimo è evitare il crearsi di una «terra di mezzo», dove i nati da genitori non italiani crescano con un senso di estraniazione dal loro contesto, pericoloso per il futuro processo di integrazione e di inserimento sociali del minore.
      Appare quindi necessario che l'Italia si ponga al centro del dibatto interculturale e si apra, stante le limitazioni opportune e inderogabili, a un governo dell'immigrazione che possa offrire risposte adeguate e nuove.
      Risulta inderogabile impegnarsi nel supportare chi, oltre a nascere nel nostro Paese, ha deciso di stabilirsi qui e di intraprendere un cammino volto a raggiungere la piena integrazione sociale, civile e culturale, condizione che ha riflessi evidenti sulla stabilità sociale.
      La presente proposta di legge mira a introdurre, in primo luogo, il principio dello jus soli che consente di conferire la cittadinanza ai figli degli stranieri che nascono in Italia. Secondo lo jus soli, la cittadinanza è conferita in base al luogo di nascita. Chi nasce sul territorio nazionale è cittadino. Negli Stati Uniti d'America, come in molte nazioni del nuovo mondo, vige una forma di jus soli quasi pura. Lo jus sanguinis è, invece, il principio che si basa sulla pura e semplice appartenenza genealogica. In Italia è applicato il principio dello jus sanguinis quasi puro, in modo certamente più restrittivo tra le grandi nazioni europee. In Germania si è cittadino alla nascita se almeno uno dei due genitori risiede nel Paese da più di otto anni. In Francia uno straniero acquista la cittadinanza automaticamente a diciotto anni di età, ma può richiederla a partire dai tredici anni. In Gran Bretagna si è cittadino alla nascita se almeno uno dei due genitori è «settled» (il che di solito avviene dopo quattro anni di residenza).
      Ciò premesso, la presente proposta di legge mira ad allargare le «maglie» della legge sulla cittadinanza, divenute troppo restrittive per la nuova realtà dell'Italia che conta, come rilevato in precedenza, più di circa 500.000 minori nati nel nostro Paese da cittadini stranieri.
      Sono così apportate modifiche sostanziali alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
      All'articolo 1 della presente proposta di legge si introduce la fattispecie dei suddetti stranieri di «seconda generazione». A tali soggetti è attribuita la cittadinanza italiana poiché sono nati in Italia da genitori stranieri legalmente soggiornanti nel nostro Paese da non meno di tre anni ininterrotti, secondo il principio dello jus soli. La cittadinanza sarà acquisita previa dichiarazione di un genitore da inserire «obbligatoriamente» nell'atto di nascita. Inoltre si introduce un concetto ampio di cittadinanza per il quale i figli nati in Italia da genitori stranieri che a loro volta hanno avuto i propri natali nel nostro Paese acquistano naturaliter la cittadinanza italiana.
      L'ispirazione della presente proposta di legge si rifà alla Convenzione europea sulla nazionalità, del 6 novembre 1997, la quale prevede che lo Stato faciliti nel suo diritto interno l'acquisto della cittadinanza per le «persone nate sul territorio e ivi domiciliate legalmente ed abitualmente» [(articolo 6, paragrafo 4, lettera e)].
      L'articolo 2 disciplina la fattispecie dello straniero entrato in Italia entro il quinto anno di età: egli per acquisire la cittadinanza italiana dovrà aver risieduto legalmente nel nostro Paese fino al raggiungimento della maggiore età; l'esplicito rifiuto dello straniero impedirà allo stesso di divenire cittadino italiano. Nel caso in cui il Paese d'origine dello straniero non gli consenta
 

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il possesso della doppia cittadinanza, egli dovrà effettuare una scelta su quale cittadinanza mantenere.
      All'articolo 3 è altresì prevista la fattispecie dello straniero che, entrato in Italia dopo il compimento del quinto anno, vi abbia soggiornato legalmente e senza interruzioni per almeno cinque anni. Egli acquisterà la cittadinanza italiana, su propria istanza e previa verifica delle condizioni di idoneità attestanti il grado di integrazione sociale raggiunta.
      In ultimo si introduce un'ultima modifica alla legge n. 91 del 1992, in quanto si prevede che la cittadinanza italiana possa essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, allo straniero che decide di svolgere integralmente il proprio percorso di studi universitario in Italia e al termine del quale consegua il titolo di laurea con un punteggio non inferiore a 110/110.
      Si ritiene, in questo modo, di riuscire a compenetrare e ad armonizzare le esigenze, diverse ma intimamente legate, di sicurezza e di integrazione nel governo dei processi di immigrazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri legalmente soggiornanti in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;

          b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. Nel caso di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione obbligatoria di volontà in tale senso di un genitore, da sottoscrivere contestualmente alla registrazione anagrafica e da inserire nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana, se in possesso di un'altra cittadinanza».

Art. 2.

      1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
      «2. Lo straniero entrato in Italia entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano a meno che non esprima esplicito

 

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rifiuto. Qualora le norme in vigore nel Paese d'origine dello straniero non consentano la doppia cittadinanza, è richiesta al soggetto la scelta di un'opzione».

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «Art. 5-bis. – 1. Lo straniero entrato in Italia dopo il quinto anno di età, che vi abbia soggiornato legalmente senza interruzioni per un periodo non inferiore a cinque anni, acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza e previa verifica delle seguenti condizioni:

          a) la conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2, di cui al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;

          b) il possesso di un reddito non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

          c) la conoscenza delle regole della vita civile e il raggiungimento di un adeguato grado di integrazione sociale nel territorio della Repubblica.

      2. Con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25, sono determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana parlata di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nonché le attività il cui svolgimento costituisce titolo equipollente.
      3. L'acquisizione della cittadinanza italiana impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori posti a fondamento della Repubblica e della Costituzione».

 

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Art. 4.

      1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «f-bis) allo straniero che ha svolto interamente il proprio ciclo di studi universitario presso un'università degli studi italiana e che ha conseguito un diploma di laurea con una votazione non inferiore a 110/110».


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