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PDL 5686

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5686



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RAMPELLI, MARSILIO

Disposizioni in materia di deducibilità delle spese per turismo in Italia

Presentata il 21 dicembre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — In Italia il turismo ha sempre rappresentato la prima industria del Paese.
      Purtroppo, da alcuni anni, assistiamo a una maggiore competitività di alcuni Paesi stranieri che vedono un incremento turistico a danno di quello italiano.
      Addirittura è sempre maggiore il numero dei nostri connazionali che prediligono orientarsi verso un turismo estero.
      Tutto ciò comporta un decremento degli introiti valutari e un incremento delle spese dirette verso Paesi stranieri da parte dei nostri connazionali. I dati degli ultimi anni sono, in tal senso, preoccupanti.
      Ne consegue l'esigenza di introdurre meccanismi legislativi che incentivino il turismo degli italiani in Italia, con conseguente aumento della ricchezza e dell'occupazione interne.
      Si tratta pertanto di un provvedimento straordinario volto a sostenere, in una fase di crisi del nostro turismo, la domanda dei servizi turistici nel nostro territorio.
      Il provvedimento, così com’è strutturato, non comporta perdita bensì aumento del gettito, dato che si autofinanzia liberando «energie».
      La presente proposta di legge è composta da due articoli.
      L'articolo 1 prevede la deducibilità dal reddito imponibile fino a 500 euro delle spese sostenute per soggiorni turistici nel territorio dello Stato.
      L'articolo 2 demanda a un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle aree geografiche e delle tipologie di spesa per l'applicazione della deducibilità di cui all'articolo 1.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di sostenere le attività turistiche in Italia, è deducibile dal reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri deducibili, un importo fino a 500 euro per spese certificate sostenute per soggiorni turistici nel territorio dello Stato negli anni 2013 e 2014.

Art. 2.

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le aree geografiche, le tipologie di spesa e le modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 1.


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