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PDL 5164

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5164



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI PIETRO, PALOMBA

Modifiche agli articoli 159 e 160 del codice penale, in materia di sospensione del corso della prescrizione a seguito dell'esercizio dell'azione penale

Presentata il 26 aprile 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La prescrizione del reato si fonda sul mancato esercizio del potere punitivo dello Stato per un certo tempo calcolato in base alla sanzione edittale. Il decorso del tempo si intende attualmente riferito all'intera durata del processo, compreso l'eventuale giudizio di cassazione.
      In vigenza di tale regime ogni anno sono dichiarate poco meno di 200.000 prescrizioni.
      Siffatte pronunce rappresentano una sconfitta per lo Stato, un inutile spreco di risorse del sistema giudiziario, un vulnus alla credibilità della giustizia e l'improbabilità di portare a compimento processi complessi come quelli in materia di reati contro la pubblica amministrazione o contro l'economia, segnatamente la corruzione, che richiedono di norma indagini molto approfondite e lunghe su fatti le cui circostanze sovente vengono a conoscenza dopo molti anni dalla commissione del reato. Per quanto riguarda i reati di corruzione, in particolare, ciò significa anche andare contro le direttive comunitarie che invitano gli Stati membri a porre in essere un contrasto efficace.
      Nel processo accusatorio è giusto considerare che, nella fase delle indagini preliminari, non sia ancora accertata la volontà dello Stato di esercitare il proprio potere punitivo. Ma ciò non può più affermarsi quando sia stata esercitata l'azione penale, fatto che dimostra come quella volontà sussista. Logica conseguenza di tutto ciò è la previsione che in tutti questi casi la prescrizione rimanga sospesa.
      È quanto prevede la presente proposta di legge, modificando l'articolo 159 del
 

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codice penale. Conseguentemente si rende necessario intervenire anche sull'articolo 160 del codice penale che, nell'elencare gli atti che interrompono il corso della prescrizione, indica, tra gli altri, anche la richiesta di rinvio a giudizio, cui la presente proposta di legge ricollega invece un effetto sospensivo della prescrizione che si protrae per l'intera durata del processo. Pertanto tale atto e quelli che nel processo sono successivi al medesimo nonché quelli che seguono la formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale, devono essere esclusi dal novero degli atti interruttivi della prescrizione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'alinea è sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per esercizio dell'azione penale si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale, ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:»;

          b) al numero 3), primo periodo, le parole: «o del processo» sono soppresse.

      2. All'articolo 160 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è abrogato;

          b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «Interrompono il corso della prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione».


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