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PDL 5405

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5405



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CONSIGLIO, MONTAGNOLI

Modifica all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di iscrizione degli avvocati e dei commercialisti nell'albo dei segretari comunali e provinciali, nonché soppressione del contributo a carico delle province e dei comuni per la sua gestione

Presentata il 6 agosto 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La contingente situazione economica del Paese ha determinato in questi ultimi anni l'adozione di una serie di provvedimenti legislativi, alcuni dei quali anche di eccezionale portata, finalizzati a una rimodulazione della spesa pubblica, uno dei mali più grandi del nostro Paese.
      Tra questi, senza dubbio il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al cui interno sono numerose le disposizioni che intervengono su alcuni settori della pubblica amministrazione rivedendone i costi di funzionamento e di gestione, al fine di consentire quei risparmi di spesa che mai come oggi si rendono sempre più necessari.
      In questo contesto si inserisce la presente proposta di legge che, sulla base di quanto già disposto dal decreto-legge medesimo in relazione all'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, le cui funzioni vengono trasferite al Ministero dell'interno, prevede la soppressione dei contributi erogati dagli enti provinciali e comunali e, allo stesso tempo, l'estensione della possibilità di poter esercitare la funzione di segretario comunale anche ai dottori commercialisti e agli avvocati regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali.
 

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      L'inserimento nell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali risponde sia all'esigenza di coprire le numerose sedi vacanti, sia di consentire, coerentemente con la strategia di liberalizzazione delle professioni, anche ad altre categorie professionali di poter svolgere un ruolo tanto importante all'interno degli enti locali, accrescendo, allo stesso tempo, con un bagaglio culturale differenziato, lo standard di qualità nell'ambito lavorativo delle amministrazioni locali.
      All'articolo 1 della presente proposta di legge, quindi, si modifica la normativa che regolamenta l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, estendendo la possibilità di iscrizione a tale albo anche ai dottori commercialisti e agli avvocati regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali.
      All'articolo 2, invece, è prevista la soppressione dei contributi erogati dai comuni e dalle province in favore del Ministero dell'interno per la gestione del predetto albo nazionale.
      All'articolo 3, infine, si demanda a un decreto e Ministro dell'interno il coordinamento delle disposizioni vigenti relative ai segretari comunali e provinciali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «5-bis. Possono fare richiesta di iscrizione all'albo anche gli avvocati e i commercialisti regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali».

Art. 2.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soppresso il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e comunali in favore del Ministero dell'interno per la gestione dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

      1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, a coordinare le disposizioni vigenti relative ai segretari comunali e provinciali.


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