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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5646 |
1. Al fine di coordinare l'azione dello Stato e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'istituzione dell'Agenzia delle uscite, avente le caratteristiche previste dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.
2. L'Agenzia delle uscite, nell'ambito delle attività e delle procedure di razionalizzazione della spesa pubblica e di revisione della spesa corrente, ha funzioni di controllo, verifica e valutazione degli oneri finanziari sostenuti dalle pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, anche in relazione all'attività di approvvigionamento di beni e servizi svolta dalle medesime. Nello svolgimento delle sue funzioni, l'Agenzia si avvale, tra l'altro, dei parametri costituiti dai costi standard determinati per le amministrazioni dello Stato, gli enti locali e il Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni vigenti.
3. L'Agenzia delle uscite svolge le funzioni di cui al comma 2 nei riguardi delle amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché nei riguardi delle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e delle amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.
1. I decreti di cui all'articolo 1 disciplinano l'organizzazione e determinano le funzioni e i poteri dell'Agenzia delle uscite nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'Agenzia sia sottoposta all'alta vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e al controllo della Corte dei conti, che lo esercita secondo le modalità previste dalla legge;
b) prevedere che la struttura, l'organizzazione territoriale e il funzionamento siano determinati dall'Agenzia, nell'ambito della sua autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, con uno statuto sottoposto alla previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
c) attribuire all'Agenzia poteri di controllo, di ispezione e di verifica sulla gestione finanziaria e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, degli enti e delle società di cui all'articolo 1, comma 3, nonché sulle attività degli amministratori, dei dirigenti e del personale, allo scopo di perseguire il massimo livello di efficienza dei costi e di razionalizzazione delle attività di spesa della pubblica amministrazione
d) attribuire all'Agenzia il potere di chiedere alle amministrazioni, agli enti e alle società di cui alla lettera c) la comunicazione, per via telematica, dei dati utili per il costante monitoraggio della spesa pubblica;
e) attribuire all'Agenzia il potere di avvalersi del Corpo della guardia di finanza, sulla base di convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per l'esercizio dei controlli e delle ispezioni di propria competenza;
f) prevedere che i dati di cui alla lettera d) confluiscano in un'anagrafe della pubblica amministrazione;
g) attribuire all'Agenzia il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli amministratori e dei dirigenti responsabili nei casi di mancato o incompleto invio dei dati nonché nei casi di invio di dati non veritieri;
h) attribuire all'Agenzia il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti responsabili, qualora, anche sulla base dei dati acquisiti ai sensi della lettera d), risultino gravi irregolarità nella gestione, gravi sviamenti rispetto ai fini istituzionali ovvero ritardi non giustificati nell'esecuzione delle attività di competenza rispetto ai termini stabiliti da norme dello Stato o dell'Unione europea;
i) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle lettere g) e h) siano graduate in ragione della gravità della violazione, della reiterazione della condotta, dell'opera svolta per eliminare o attenuare le sue conseguenze;
l) prevedere che il soggetto a carico del quale è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alle lettere g) e h) possa ricorrere avverso il provvedimento dinnanzi alla Corte dei conti, senza che la proposizione del ricorso sospenda
m) prevedere che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri si provveda a trasferire all'Agenzia il personale necessario, in coerenza con la programmazione dei processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale eccedente nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di eventuale personale in servizio con contratto a tempo determinato presso le medesime amministrazioni;
n) prevedere che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provveda a trasferire all'Agenzia, per finanziare lo svolgimento delle sue funzioni, le risorse finanziarie dei corrispondenti capitoli di bilancio contenuti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. I decreti di cui all'articolo 1 disciplinano i rapporti dell'Agenzia delle uscite con le pubbliche amministrazioni e la cooperazione all'attuazione del federalismo fiscale nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'Agenzia assicuri supporto alle attività del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della pubblica amministrazione e della semplificazione, negli ambiti di propria competenza, sulla base della convenzione prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
b) prevedere che l'Agenzia, negli ambiti di propria competenza, presti assistenza alle pubbliche amministrazioni, agli enti e alle società di cui all'articolo 1, comma 3, attraverso i controlli diretti a contrastare il verificarsi di inefficienze e di sprechi nell'ambito dell'attività amministrativa, contabile e finanziaria, assicurando il rispetto dei princìpi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia;
c) prevedere che l'Agenzia, negli ambiti di propria competenza, collabori con le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti, secondo i princìpi del federalismo fiscale, fornendo servizi ai medesimi e stipulando convenzioni per l'accertamento, la verifica dei costi e degli oneri sostenuti dalle rispettive amministrazioni, nell'ambito dell'attività amministrativa e finanziaria, articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto di cui alla presente lettera;
d) attribuire all'Agenzia il compito di formulare proposte al Ministro dell'economia e delle finanze per l'aggiornamento periodico dei costi standard delle amministrazioni dello Stato e delle metodologie di quantificazione determinati nell'ambito del programma di razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
e) attribuire all'Agenzia il compito di formulare proposte, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, rispettivamente, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione e la revisione dei costi standard ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, in materia di determinazione dei fabbisogni standard dei comuni,
1. I decreti di cui all'articolo 1 disciplinano l'attività e l'esercizio delle funzioni di controllo dell'Agenzia delle uscite nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinare le operazioni di accertamento e di controllo svolte dall'Agenzia sull'operato amministrativo, contabile e finanziario delle amministrazioni, degli enti e delle società di cui all'articolo 1, comma 3, e sulla regolarità, tempestività e congruità dell'impiego delle risorse finanziarie per l'acquisto di beni e di servizi;
b) prevedere che l'accertamento di cui alla lettera a) sia svolto per voci di costo e livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche;
c) disciplinare gli obblighi di informazione a carico delle amministrazioni, degli enti e delle società di cui all'articolo 1, comma 3, nei riguardi dell'Agenzia finalizzati alla trasparenza e all'effettivo esercizio delle funzioni di verifica e controllo attribuite alla medesima;
d) attribuire all'Agenzia il potere di disporre la sospensione, la revoca o l'annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi, anche per ragioni di opportunità;
e) attribuire all'Agenzia la facoltà di presentare relazioni e di rivolgere segnalazioni al Governo e alle Camere sulle iniziative necessarie per prevenire o rimuovere gli eccessi di spesa;
f) attribuire all'Agenzia il potere di determinare regole di condotta amministrativa e finanziaria per le amministrazioni, gli enti e le società di cui all'articolo 1, comma 3, allo scopo di assicurare la massima efficienza dell'attività amministrativa e finanziaria dei medesimi.
1. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione presentano alle Camere, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni di accertamento e di ispezione svolte dall'Agenzia delle uscite per le finalità previste dalla presente legge, nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica.
2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le amministrazioni, gli enti e le società di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno.
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