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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5561 |
1. malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge».
Riepilogando brevemente, la nuova normativa pone l'affido esclusivo come ipotesi di carattere eccezionale che può essere adottata soltanto nei casi in cui la regola generale dell'affido condiviso si presenti inattuabile.
Il legislatore ha ritenuto di non dover precisare quali siano tali casi, rimettendo al giudice la valutazione discrezionale del
1) la disposizione di tempi di permanenza paritetici dei minori presso entrambi
2) l'introduzione della doppia residenza dei minori presso le rispettive abitazioni di entrambi i genitori;
3) l'introduzione di sanzioni finalmente efficaci per le inottemperanze ai provvedimenti del giudice, valide anche in caso di inadempimento ai doveri di cura della prole (il deplorevole fenomeno dei genitori assenti);
4) la disciplina della sindrome, che molti bambini sviluppano in occasione della separazione dei genitori, denominata alienazione genitoriale o parentale. Una volta introdotta in ambito legislativo, tale previsione porrebbe il nostro sistema giuridico in posizione di avanguardia pari a quelle dei Paesi più evoluti;
5) il divieto al genitore di allontanarsi con la prole e un forte deterrente economico contro il trasferimento coatto e arbitrario dei figli con conseguente allontanamento dall'altro genitore e dall'ambiente in cui sono cresciuti;
6) l'introduzione di una forte sanzione penale contro le false accuse tra coniugi;
7) la valutazione del comportamento tenuto precedentemente alla cosiddetta udienza presidenziale. In questo periodo, infatti, non trovano disciplina fatti anche gravi che coinvolgono i minori: la previsione di sanzioni per le azioni documentate potrà costituire un valido deterrente in grado di far assumere ai coniugi, anche negli attimi concitati della separazione, un atteggiamento di maggiore responsabilità verso i bambini;
8) l'introduzione di un passaggio obbligato presso una struttura di mediazione familiare da parte dei genitori in procinto di separarsi;
9) il rafforzamento del ruolo svolto dai centri di mediazione o di composizione familiare, che dovranno rispondere a determinati requisiti di competenza e professionalità;
10) la definizione di un assegno perequativo periodico non superiore ad un massimo determinato dal costo dei figli e dal principio di proporzionalità dei redditi, con previsione di competenza, per ognuno dei genitori, secondo capitoli di spesa;
11) l'attribuzione esclusiva della competenza ai tribunali ordinari, senza alcuna distinzione tra figli di coppie unite in matrimonio e quelli delle cosiddette «coppie di fatto», con conseguente limitazione della competenza dei tribunali dei minori soltanto all'ambito penale (reati commessi da minori).
Nella generalità dei casi, poi, la più vistosa forma di mancata applicazione della legge n. 54 del 2006 si rinviene nella concessione puramente formale e nominale dell'affidamento condiviso, al quale, però, vengono attribuiti contenuti pressoché identici a quelli di un affidamento esclusivo, soprattutto attraverso l'introduzione della figura del «genitore convivente» o «collocatario prevalente», di origine esclusivamente giurisprudenziale e di cui il legislatore non fa menzione. Così facendo, si svuota di significato e di ambito applicativo la normativa, si riproduce l'antico modello del genitore affidatario (dei figli e della casa coniugale) e si mantiene elevato il livello del conflitto tra ex coniugi, a danno dei figli.
Ciò, evidentemente, è l'esatto contrario di quello che si era proposta la riforma del 2006, introdotta per sostituire il modello monogenitoriale con quello bigenitoriale.
Tutto ciò premesso la giurisprudenza dimostra che:
i tribunali hanno applicato il principio dell'affidamento condiviso solo sulla carta, poiché in caso di separazione giudiziale si decide quasi sempre (nel 98 per cento dei casi) per il collocamento presso
nell'80 per cento dei casi, le denunce nei confronti dei padri sono false. In alcuni casi sono state prodotte intercettazioni ambientali del minore che viene istigato dalla mamma ad accusare il padre al solo scopo di revocargli la patria potestà;
dati oggettivi dimostrano che, in caso di mancato pagamento, o anche solo di un ritardo, degli alimenti stabiliti dal tribunale è previsto un reato a carico del padre; di contro, non è previsto reato alcuno per una madre che sottrae il figlio al padre senza farglielo vedere per anni, adducendo scuse pretestuose;
nella maggior parte dei casi il padre, ancorché veda il minore per qualche ora, non potrà mai vivere con suo figlio la quotidianità che solo la convivenza può offrire.
Al momento la legge 8 febbraio 2006, n. 54, sancisce solo in teoria il principio dell'affido condiviso, permanendo, nella prassi, il collocamento della prole presso il domicilio materno.
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge, che introduce il nuovo articolo 155-bis.1 del codice civile, si specifica il contenuto necessario dei provvedimenti e degli accordi tra le parti per l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori. Salvi i casi in cui sussistano ragioni per adottare una scelta diversa, che dovrà essere adeguatamente motivata, tali provvedimenti e accordi devono prevedere la permanenza del minore alternativamente presso il domicilio dell'uno e dell'altro genitore. Inoltre, sia nel caso di affidamento condiviso, sia nel caso di affidamento esclusivo (quando non vi siano gravi motivi per escluderlo), è stabilito che, durante i periodi di permanenza presso un genitore, l'altro genitore ha diritto di visitare il minore e di mantenere rapporti con esso nei tempi determinati dal provvedimento del giudice o dall'accordo intervenuto tra le parti. Infine, si introduce una sanzione idonea e dissuasiva contro i comportamenti del genitore che, con azioni, omissioni, artifizi o raggiri, impedisca la permanenza del minore presso l'altro genitore ovvero la visita e il mantenimento dei rapporti nei tempi determinati dal provvedimento del giudice o dall'accordo. Si prevede a questo fine che il responsabile, a querela del genitore offeso, sia punito con le pene comminate dall'articolo 570 del codice penale, ossia la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
L'articolo 2 interviene invece sulla competenza giurisdizionale per i provvedimenti di affidamento dei minori. Attualmente, su ciò pronunzia il tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione, quando la decisione riguardi l'affidamento dei figli di genitori tra loro coniugati; quando si tratti invece di figli naturali riconosciuti, non potendo esistere in tal caso alcun procedimento di separazione, la materia rientra nella competenza del tribunale per i minorenni, secondo l'interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (si veda a questo riguardo l'ordinanza della Corte di cassazione, sezione I civile, 3 aprile 2007, n. 8362). La questione viene infatti ricondotta nell'ambito dei provvedimenti previsti dall'articolo 317-bis del codice civile, riguardante l'esercizio della potestà sui figli naturali riconosciuti, relativamente ai quali l'articolo 38 delle citate disposizioni per l'attuazione del codice civile stabilisce la competenza del tribunale per i minorenni.
Invero, l'articolo 317-bis del codice civile, al secondo comma, attribuisce ad ambedue i genitori l'esercizio della potestà
a) sono rimessi alla competenza del tribunale i soli provvedimenti modificativi dell'esercizio della potestà nel caso di figli naturali di genitori non conviventi (o non più conviventi), in conformità a quanto stabilito circa la competenza per gli analoghi provvedimenti nel caso dei figli di genitori coniugati (ove, peraltro, il provvedimento è adottato nell'ambito di un procedimento di separazione personale dei coniugi);
b) si dispone che, ove siano in corso dinnanzi al tribunale procedimenti di separazione o divorzio, siano proponibili dinnanzi al medesimo le domande relative alle controversie riguardanti l'esercizio della potestà dei genitori, ossia quelle previste dagli articoli 316 (contrasti su singole questioni relative all'esercizio della potestà), 330 (decadenza dalla potestà), 332 (reintegrazione del genitore decaduto), 333 (condotta pregiudizievole ai figli), 334 (provvedimenti sulla gestione del patrimonio del minore e rimozione del genitore dall'amministrazione) e 335 (reintegrazione del genitore rimosso) del codice civile. Questa deroga alla competenza del tribunale per i minorenni – contemplata anche nel più vasto intervento in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale contenuto nella proposta di legge atto Camera n. 3755 (approvata dal Senato) – risponde a un'evidente ragione di economia dei procedimenti, allo scopo di evitare che questioni palesemente connesse debbano essere trattate da un giudice diverso da quello che – nell'ambito del procedimento di separazione – deciderà sull'affidamento della prole.
1. Dopo l'articolo 155-bis del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 155-bis.1. — (Disposizioni comuni in materia di affidamento del minore e sanzione). — I provvedimenti e gli accordi intervenuti tra le parti per l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, adottati dal giudice ai sensi dell'articolo 155, secondo comma, prevedono, di norma, la permanenza del minore alternativamente presso il domicilio dell'uno e dell'altro genitore.
Durante i periodi di permanenza presso un genitore, l'altro genitore ha diritto di visitare il minore e di mantenere rapporti con esso nei tempi determinati dal provvedimento del giudice o dall'accordo intervenuto tra le parti. La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso di affidamento esclusivo ad un solo genitore, qualora il provvedimento del giudice lo preveda.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il genitore che, con azioni, omissioni, artifizi o raggiri, impedisce la permanenza del minore presso l'altro genitore, nei periodi stabiliti, ai sensi del primo comma, ovvero la visita e il mantenimento dei rapporti nei tempi determinati, ai sensi del secondo comma, è punito con le pene previste dall'articolo 570 del codice penale. Il delitto è punibile a querela della persona offesa».
1. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni,
a) al primo comma le parole: «316, 317-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «316, anche nel caso previsto dall'articolo 317-bis, secondo comma, secondo periodo,»;
b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora sia in corso tra le parti un procedimento di separazione, di scioglimento del matrimonio o di dichiarazione della cessazione dei suoi effetti civili, per tutta la durata del procedimento spetta al tribunale ordinario la competenza per i provvedimenti di cui agli articoli 316, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile».
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