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PDL 5557

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5557



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano

Presentata il 5 novembre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge costituzionale noi deputati del gruppo linguistico tedesco della provincia autonoma di Bolzano intendiamo portare all'attenzione del Parlamento le aspettative e le rivendicazioni della piena parità di rappresentanza che i cittadini e le cittadine appartenenti al gruppo linguistico ladino della nostra provincia richiedono e rivendicano come compimento della progressiva parificazione dei tre gruppi linguistici che ha ispirato le riforme statutarie del 1971 e del 2001.
      In questa legislatura non sono presenti deputati o senatori appartenenti al gruppo linguistico ladino e questa assenza riversa su noi il compito di dare voce istituzionale alle aspettative sentite con forza dai ladini delle nostre valli.
      Tuttavia – a nostro avviso – si tratta di proposte che incidono significativamente sui due princìpi fondamentali dello statuto in materia di rapporti fra i gruppi linguistici: la proporzionalità nella composizione degli organi rappresentativi e la pariteticità nella composizione degli organi direttivi. La proporzionalità costituisce, inoltre, l'essenza delle disposizioni che regolano la cosiddetta «proporzionale etnica» nei ruoli pubblici, mentre la pariteticità assicura il funzionamento degli organi misti Stato-regione-province autonome e degli organi della giustizia amministrativa nella provincia autonoma di Bolzano. Occorrerà dunque, a nostro avviso,
 

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che, quando il Parlamento esaminerà questa proposta di legge costituzionale, recante modifiche al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di seguito «statuto del 1972», sia possibile trovare soluzioni che, come già avvenuto nella legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, non contraddicano l'equilibrio proporzionale e paritetico su cui si fonda la partecipazione dei gruppi linguistici tedesco e italiano a questi organi.
      I ladini sono una minoranza linguistica situata nel cuore delle Dolomiti, suddivisa in tre province contigue: Bolzano (Val Badia e Val Gardena), Trento (Val di Fassa) e Belluno (nei comuni di Livinallongo, in ladino Fodom, Colle Santa Lucia, in ladino Col, e Cortina d'Ampezzo, in ladino Anpezo). Dal 1511 e fino alla prima guerra mondiale i ladini erano riuniti nel Tirolo sotto l'Impero austro-ungarico. A seguito del trattato di pace con cui il Tirolo meridionale (Südtirol) fu annesso all'Italia, i ladini passarono sotto la sovranità italiana. Il 5 maggio 1920 i rappresentanti delle cinque valli ladine si radunarono al Passo Gardena per protestare contro il diniego dell'autodeterminazione e per chiedere il riconoscimento quale gruppo etnico distinto. In un primo momento sembrava che il Governo volesse ascoltare le loro richieste e nel censimento del 1921 gli abitanti poterono dichiararsi ladini, ma dopo la marcia su Roma del 28 ottobre 1922 i fascisti presero il potere e smembrarono la minoranza ladina nelle tre diverse province, come risultano oggi.
      Con l'avvento della Repubblica, le popolazioni ladine delle province di Trento e di Bolzano hanno trovato nell'autonomia speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol il riconoscimento della loro natura di minoranza linguistica e, alla pari dei due gruppi maggiori, le prerogative e le tutele che, nello statuto speciale e nelle norme di attuazione, garantiscono la preservazione e la continuità della loro identità storica.
      Già lo statuto di cui alla legge costituzionale n. 5 del 1948, di seguito «statuto del 1948», fondava il riconoscimento delle tre minoranze sul principio di assoluta parità (articolo 2), assumeva la tutela specifica della minoranza ladina con l'obbligo dell'insegnamento scolastico nella lingua materna (articolo 15) e della lingua materna (articolo 87) e introduceva il principio di rappresentanza proporzionale sul quale si fonda ancora oggi la partecipazione dei tre gruppi linguistici agli organi di governo della regione, delle province e degli enti locali nei rispettivi territori (articolo 30, terzo comma, articolo 44, quarto comma, e articolo 54).
      Con lo statuto del 1972 la tutela delle tre identità di popolazione e di lingua raggiunge la pienezza che caratterizza oggi la loro convivenza nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e, in particolar modo, nelle istituzioni e nella vita sociale della provincia autonoma di Bolzano. Lo statuto del 1972 amplia la tutela individuale delle tre identità e insieme generalizza il principio della partecipazione (e della ripartizione) proporzionale dei tre gruppi linguistici nelle regole che disciplinano la formazione e l'azione degli organi di governo e delle istituzioni pubbliche nella regione. In proposito basta ricordare l'introduzione della facoltà di chiedere nel consiglio provinciale di Bolzano la votazione per gruppi linguistici e l'eventuale impugnativa che ne può conseguire avverso leggi lesive «della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi» (articolo 49-bis, primo comma, dello statuto del 1948, introdotto dall'articolo 26 della legge costituzionale n. 1 del 1971). La stessa tutela è prevista dall'articolo 78-ter dello statuto del 1948, introdotto dall'articolo 48 della legge costituzionale n. 1 del 1971, anche contro gli atti amministrativi che si ritengono lesivi «del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico».
      Anche la lingua ladina trova un riconoscimento specifico nello statuto del 1972, seppure limitatamente ai territori di quella popolazione; il principio generale dell'insegnamento scolastico nella edella
 

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lingua materna, allora contenuto negli articoli 15 e 87 dello statuto del 1948, e, specificamente, del ladino, limitato alle scuole elementari, si trasforma nelle disposizioni specifiche sull'insegnamento e sull'uso della lingua ladina nel secondo comma dell'articolo 15 dello statuto del 1972 e nel principio della salvaguardia e della valorizzazione degli usi e del patrimonio delle popolazioni ladine dell'articolo 87. Al principio di composizione proporzionale si aggiunge la riserva di «comunque» almeno tre rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale. Un analogo criterio di riserva ispira le disposizioni che, per la provincia autonoma di Bolzano, introducono l'obbligo della rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali (articolo 54-bis) e di almeno un rappresentante nella giunta municipale quando nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri del gruppo linguistico (ladino) (articolo 54, secondo comma).
      È vero, per altro, che la diversa consistenza del gruppo linguistico tedesco rispetto a quello ladino ha fatto sì che lo statuto del 1972 abbia riconosciuto alla lingua tedesca la completa parificazione con quella italiana, mentre la tutela della lingua ladina è rimasta «confinata» nella disciplina che ne protegge e ne promuove l'uso nei territori ladini da parte di quella popolazione. È del tutto evidente, però, che questa diversa estensione del principio generale di parità e di tutela delle tre identità trova causa e ragione nella sproporzione cui sarebbero stati sottoposti l'ordinamento e nello sforzo finanziario della regione e delle province qualora quella parificazione fosse stata estesa alla lingua ladina.
      Così il principio di pariteticità, limitato nello statuto del 1948 alle cariche degli uffici di presidenza dei consigli, fu esteso nello statuto del 1972 alla vicepresidenza delle giunte regionale e provinciale e alla composizione della commissione per il parere sulle norme di attuazione, da allora, appunto, «paritetica», ma continuò a riguardare i soli gruppi linguistici tedesco e italiano. Allo stesso modo il principio di parità dei tre gruppi che sostiene la disciplina della cosiddetta «proporzionale etnica» nei ruoli speciali dell'impiego pubblico nella provincia autonoma di Bolzano (articolo 77-bis dello statuto del 1948, ora articolo 89 dello statuto del 1972) fu (ed è) limitato alla riserva e alla ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco per il personale della magistratura requirente e giudicante, alla composizione paritetica tra i componenti dei gruppi linguistici tedesco e italiano nella composizione della sezione di Bolzano del tribunale amministrativo regionale (TAR) e all'introduzione del consigliere appartenente al gruppo linguistico tedesco nelle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi di appello dal TAR di Bolzano.
      Un passo ulteriore nella garanzia di rappresentanza del gruppo linguistico ladino negli organi della regione e della provincia autonoma di Bolzano è stato effettuato con alcune delle modifiche statutarie del 2001 (legge costituzionale n. 2 del 2001, articolo 4), seppure con parziale «rottura» del principio proporzionalistico e, per la presenza nella giunta regionale e nella giunta provinciale di Bolzano, subordinando tale «rottura» all'intesa tra i gruppi.
      Balza in evidenza, in primo luogo, la garanzia dell'elezione di almeno un consigliere ladino in ciascuno dei due consigli provinciali, tramite un collegio dedicato nella provincia autonoma di Trento e il requisito dell'appartenenza etnica nella provincia autonoma di Bolzano.
      Per la rappresentanza nell'ufficio di presidenza nella giunta provinciale di Bolzano il nuovo riconoscimento al gruppo linguistico ladino fa sì che:

          1) alla presidenza del consiglio provinciale di Bolzano – prima riservata rigidamente, a turno, ai gruppi italiano e tedesco – può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi,

 

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della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco;

          2) al gruppo linguistico ladino è garantita una delle due vicepresidenze del consiglio provinciale di Bolzano, quando entrambi i vice Presidenti devono appartenere a un gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene il Presidente in carica;

          3) al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella giunta provinciale di Bolzano, anche in deroga alla rappresentanza proporzionale.

      Il favore con cui le modifiche statutarie del 2001 hanno affrontato l'ampliamento del riconoscimento istituzionale del gruppo linguistico ladino è testimoniato anche dall'estensione alla provincia autonoma di Trento della disposizione – già presente nello statuto per la provincia autonoma di Bolzano – che impone di assicurare alla popolazione ladina la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuoverne la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico (articolo 15 dello statuto del 1972), nonché della facoltà di impugnare dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento gli atti amministrativi ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia autonoma di Trento.
      La soluzione trovata rappresenta, con tutta evidenza, un compromesso che riteniamo sia in grado di conciliare l'istanza di rappresentanza ladina con la necessità di non alterare l'equilibrio proporzionale e, dove previsto, l'equilibrio paritario che deve permanere tra i due gruppi linguistici maggiori. Per la vicepresidenza del consiglio provinciale di Bolzano la garanzia ha potuto essere diretta per la natura istituzionale delle decisioni che questi concorrono ad assumere. L'eventuale alterazione dell'equilibrio proporzionale, infatti, è ivi ampiamente compensata dalla proporzionalità che governa la composizione dell'assemblea.
      Per il superamento del rapporto paritario fra i due gruppi linguistici maggiori nell'alternanza della presidenza dell'Assemblea legislativa, la necessità dell'intesa del gruppo linguistico maggiore che vi rinuncia in favore del rappresentante ladino garantisce (deve garantire) che l'esercizio di quella funzione non possa risolversi in svantaggio per quello dei gruppi maggiori che la cede. La soluzione prescelta appare chiara nella prevista possibilità di alterare l'equilibrio proporzionale dei due gruppi maggiori nella giunta provinciale di Bolzano inserendovi – fuori quota – un rappresentante del gruppo linguistico ladino, specie se si considera l'esiguità del numero degli assessori cui si vuole ricondurre la composizione della giunta.
      Per queste medesime difficoltà, la riforma statutaria del 2001 non ha affrontato le modifiche in materia di composizione e di rappresentanza in favore del gruppo linguistico ladino, che pure erano state prefigurate, nella composizione degli organi della magistratura e nella commissione paritetica Stato-regione-province autonome.
      La presente proposta di legge costituzionale è diretta a modificare sette articoli dello statuto del 1972. Ciascuna delle modifiche è intesa a garantire alla minoranza di lingua ladina la titolarità di una propria rappresentanza in ciascuno degli organi disciplinati dalle disposizioni che qui vengono modificate. Le modifiche all'articolo 89 dello statuto stabiliscono invece la parità di trattamento del personale appartenente al gruppo linguistico ladino nella magistratura requirente e giudicante ed estendono ad esso le limitazioni imposte ai trasferimenti di personale.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge costituzionale modifica l'articolo 50 dello statuto del 1972 che prevede la disciplina della composizione della giunta provinciale di Bolzano. L'inserimento del terzo vice Presidente nella giunta provinciale di Bolzano non è stabilito in via permanente e diretta, ma è subordinato all'effettiva presenza nella giunta di un componente del gruppo linguistico ladino,

 

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eventualmente eletto in forza della deroga al principio della rappresentanza proporzionale già stabilita dal terzo comma del testo vigente. Quando questo dovesse verificarsi, il numero dei vice Presidenti della giunta è elevato a tre e uno di essi sarebbe appannaggio del componente che appartiene al gruppo linguistico ladino.
      L'articolo 2 introduce nell'articolo 62 dello statuto del 1972 due nuovi commi con i quali, in entrambe le province, estende la rappresentanza dei tre gruppi linguistici agli organi di vertice degli enti locali intermedi e degli enti pubblici di rilevanza provinciale. Questa disposizione si aggiunge, quindi, a quella già recata dal vigente articolo 62 per i comuni della sola provincia autonoma di Bolzano.
      L'articolo 3 modifica, in favore dei componenti del gruppo linguistico ladino nel consiglio regionale e nel consiglio provinciale di Bolzano, la procedura di riesame dei capitoli di bilancio – articolo 84 dello statuto del 1972 – quando questi siano sottoposti a votazione per gruppi linguistici e non siano approvati dalla maggioranza di uno di tali gruppi. Il nuovo testo prevede che, qualora sia il gruppo linguistico ladino a negarne l'approvazione, il riesame sia rimesso a una seconda commissione speciale consiliare, diversa da quella paritetica prevista al terzo comma del vigente articolo 84, composta da tre consiglieri regionali o provinciali, uno per ciascun gruppo linguistico, eletti dal consiglio su designazione dei rispettivi gruppi, che decide all'unanimità. La prima commissione di cui al terzo comma, composta da quattro consiglieri, decide invece a maggioranza semplice.
      L'articolo 4, modificando l'articolo 89 dello statuto del 1972, estende ai magistrati del gruppo linguistico ladino la ripartizione proporzionale per l'accesso ai posti in organico (la cosiddetta «proporzionale etnica») nei ruoli speciali istituiti per il territorio della provincia autonoma di Bolzano. Una disposizione analoga estende al personale statale di lingua ladina il contingentamento dei trasferimenti fuori provincia, ora limitati al 10 per cento dei posti occupati nei rispettivi ruoli speciali per il solo personale di lingua tedesca.
      Con l'articolo 5 è ridisegnata la composizione della sezione autonoma di Bolzano del TAR. Le modifiche apportate all'articolo 91 dello statuto del 1972 dispongono che della sezione speciale faccia parte almeno un componente appartenente al gruppo linguistico ladino e che questo componente, nominato dal consiglio provinciale di Bolzano entro la quota della metà dei componenti la sezione che esso nomina, occupi, alternativamente a ogni scadenza del mandato, un posto appartenente a una delle due componenti linguistiche maggiori. Dispone inoltre che, dopo ogni ciclo di sei mandati di presidenza del TAR, a questa sia nominato, per un mandato, un giudice appartenente al gruppo linguistico ladino se questi è magistrato di carriera.
      L'articolo 6 modifica l'articolo 93 dello statuto del 1972 e stabilisce che delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi di appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa possa essere chiamato a far parte, in alternativa al consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca, un consigliere appartenente al gruppo di lingua ladina.
      L'articolo 7, infine, modifica la formazione e la composizione della commissione paritetica (cosiddetta «commissione dei dodici») di cui all'articolo 107 dello statuto del 1972. Per consentire l'inserimento del componente appartenente al gruppo linguistico ladino, è elevato a tre il numero dei componenti nominati da ciascuno dei consigli provinciali e sono soppressi i due consiglieri la cui nomina è ora riservata al consiglio regionale. I tre componenti nominati dal consiglio provinciale di Bolzano appartengono, uno per ciascun gruppo, ai tre gruppi linguistici della provincia.
      L'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria delle disposizioni che comportano oneri di bilancio e l'articolo 9 dispone l'entrata in vigore della legge costituzionale con la clausola d'urgenza.
 

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      La pur sintetica illustrazione delle modifiche proposte evidenzia la necessità di esaminare le richieste avanzate dal gruppo linguistico ladino con atteggiamento ispirato alla migliore attuazione possibile del principio di parità dei tre gruppi linguistici, principio al quale sono ispirati lo statuto del 1972 e l'ordinamento della provincia autonoma di Bolzano. Tuttavia, la formulazione di tali modifiche impone l'esigenza che nel corso dell'esame parlamentare si addivenga a un testo che componga insieme rappresentanza, proporzionalità e funzionalità degli organi e delle situazioni amministrative sulle quali si interviene.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 50 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della giunta provinciale di Bolzano).

      1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma:

              1) al secondo periodo, le parole: «di due vice Presidenti» sono sostituite dalle seguenti: «di due o di tre vice Presidenti»;

              2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico»;

          b) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino».

 

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Art. 2.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi).

      1. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente.
      Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di procedura per l'esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici).

      1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma, le parole: «la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico» sono sostituite dalle seguenti: «la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco»;

 

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          b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

          «I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformità alla designazione di ciascun gruppo»;

          c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
      «Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al terzo comma e all'unanimità dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente»;

          d) al quinto comma, le parole: «Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva,» sono sostituite dalle seguenti: «Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l'unanimità su una proposta conclusiva,»;

          e) al settimo comma, le parole: «di cui al quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi quinto e sesto»;

          f) al nono comma, le parole: «ai commi terzo, quarto e quinto» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi terzo, quarto, quinto e sesto».

 

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Art. 4.
(Modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e di ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in provincia di Bolzano).

      1. All'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al sesto comma, dopo le parole: «del personale di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «e di lingua ladina»;

          b) al settimo comma:

              1) al primo periodo, le parole: «tra i gruppi linguistici italiano e tedesco» sono sostituite dalle seguenti: «tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino»;

              2) al secondo periodo, dopo le parole: «al gruppo linguistico tedesco» sono inserite le seguenti: «e al gruppo linguistico ladino»;

              3) al terzo periodo, dopo le parole: «cittadini di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «e ai cittadini di lingua ladina».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione dell'autonoma sezione del tribunale regionale di giustizia amministrativa per la provincia di Bolzano).

      1. All'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici» sono sostituite dalle seguenti: «al gruppo linguistico italiano, al gruppo linguistico

 

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tedesco e al gruppo linguistico ladino»;

          b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
      «Nella sezione sono nominati in egual numero componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico italiano; nell'ambito di tali nomine, alternativamente per uno dei posti spettanti al gruppo linguistico tedesco ovvero al gruppo linguistico italiano, è nominato, fino alla naturale scadenza dell'incarico e in successione continua, un componente appartenente al gruppo linguistico ladino»;

          c) al secondo comma, dopo le parole: «La metà dei componenti la sezione» sono inserite le seguenti: «e, fra questi, il componente appartenente al gruppo linguistico ladino,»;

          d) il primo periodo del terzo comma è sostituito dai seguenti: «Si succedono quali Presidenti della sezione per uguale periodo di tempo giudici assegnati al collegio appartenenti a uno dei gruppi linguistici di cui al primo comma. Alla presidenza della sezione si succedono in alternanza, complessivamente per sei mandati, un giudice di lingua italiana e un giudice di lingua tedesca. Alla scadenza di tale periodo, ciascuna volta per un solo mandato, alla presidenza della sezione è nominato un giudice di lingua ladina».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di integrazione delle Sezioni del Consiglio di Stato investite dei ricorsi avverso le decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa).

      1. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, dopo le parole: «al gruppo di lingua tedesca» sono

 

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inserite le seguenti: «ovvero al gruppo di lingua ladina».

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della commissione paritetica per il parere al Governo sugli schemi di decreto recanti norme di attuazione dello statuto).

      1. All'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:
      «Con decreti legislativi sono emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri, di cui sei in rappresentanza dello Stato, tre del Consiglio provinciale di Trento e tre di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco, ovvero uno di essi al gruppo linguistico ladino»;

          b) al secondo comma, secondo periodo, le parole: «; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano» sono sostituite dalle seguenti: «; i tre rappresentanti della provincia appartengono, uno per ciascuno, ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. La maggioranza dei consiglieri provinciali di un gruppo linguistico può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente a un altro gruppo linguistico».

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito

 

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delle risorse già destinate allo scopo secondo la legislazione vigente.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, valutati in 450.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
      3. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della commissione paritetica, di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'articolo 7 della presente legge costituzionale, sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati, i quali vi provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.


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