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PDL 3900-ter-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3900-ter-A



 

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CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

n. 3900

d'iniziativa dei senatori

GIULIANO; CASSON, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, FONTANA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, MONGIELLO, BARBOLINI; BIANCHI, CHIURAZZI, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, SERRA, STRADIOTTO; MUGNAI

Disposizioni in materia di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

(Già articolo 46 della proposta di legge n. 3900, approvata dal Senato della Repubblica il 23 novembre 2010, nel testo approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 7 giugno 2012, come modificato dall'Assemblea il 25 ottobre 2012 – Stralcio deliberato dall'Assemblea il 31 ottobre 2012)

(Relatore: CASSINELLI)


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 7 giugno 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 3900. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo dei pareri espressi sulla proposta di legge n. 3900 si rinvia allo stampato 3900-420-1004-1447-1494-1545-1837-2246-2419-2512-4505-4614-A.
 

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TESTO
della proposta di legge n. 3900 approvata dal Senato della Repubblica
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TESTO
della Commissione modificato dall'Assemblea
Artt. 1-43.
Artt. 1-45.

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Art. 44.
(Disposizioni generali).
Art. 46.
(Disposizioni generali).
      1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale.       1. Identico.
      2. L'esame di Stato si svolge con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.       2. L'esame di Stato si svolge con periodicità semestrale nelle date fissate e nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.
Artt. 45-66.
Artt. 47-68.

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