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PDL 5516

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5516



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BACCINI, SIMEONI

Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture

Presentata l'8 ottobre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Il momento di sfavorevole congiuntura economica che stiamo attraversando ci impone una doverosa riflessione anche sul mercato e sulla compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi. Recenti statistiche e servizi giornalistici hanno evidenziato che molti italiani per ottenere liquidità immediata impegnano o vendono tali oggetti. Questa pratica, che nel nostro Paese ha radici antiche, non è discutibile ma naturalmente, come rappresentanti dei cittadini, abbiamo l'obbligo di tutelare i loro interessi nel modo migliore. Tale attività negli anni ha generato un mercato sommerso che non di rado finisce con l'alimentare fattispecie delittuose e in alcuni contesti territoriali si può ipotizzare che dietro tale commercio si celino interessi della criminalità organizzata. Per questo motivo sottopongo alla vostra attenzione la presente proposta di legge che regolamenta in modo specifico questa attività, distinguendo coloro che esercitano quale attività prevalente la compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi e coloro che la svolgono in maniera occasionale, affiancandola all'attività prevalente di vendita di articoli nuovi di gioielleria e di oreficeria.
      In questo senso i primi, cioè gli operatori che svolgono quale attività prevalente l'acquisto e la successiva rivendita o trasformazione di oggetti usati, dovranno munirsi di un'apposita autorizzazione ai sensi della legge n. 7 del 2000, mentre per coloro che svolgono tale attività a margine della principale e per coloro che la svolgono in qualità di affiliati non dovranno essere previsti titoli autorizzatori diversi
 

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da quelli stabiliti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
      Nel caso degli esercizi affiliati, fenomeno questo che si sta sempre più diffondendo, sarà l'affiliante a garantire il rispetto delle disposizioni in materia autorizzativa.
      Chiarezza e trasparenza dei rapporti tra queste attività e il cittadino sono di fondamentale importanza anche per favorire tutte le attività di controllo antiriciclaggio. A tale scopo si richiede l'aggiornamento delle disposizioni del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che prevede l'iscrizione nel registro di pubblica sicurezza, previsto dall'articolo 247 del relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto n. 635 del 1940, contestualmente all'operazione, degli estremi identificativi del soggetto con il quale l'operazione viene compiuta e il rilascio di una ricevuta sulla quale vengono riportati i dati trascritti. A garanzia del consumatore stesso e al fine di evitare frodi, una copia di tale ricevuta rimarrà a disposizione delle autorità nei dieci giorni previsti dalla legislazione vigente prima della successiva trasformazione o alienazione.
      Inoltre si prevede l'istituzione del registro degli operatori dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi.
      Anche in materia fiscale riveste notevole importanza il chiarimento sul regime dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) da applicare nel caso di acquisto di tali oggetti con particolare riferimento alla fatturazione con inversione contabile (reverse charge) di cui all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
      Infatti è divenuto ormai frequente il caso di operatori al dettaglio che, acquisito da soggetti privati un oggetto usato in oro, pietre o metalli preziosi, a prescindere dallo stato in cui esso si trova, invece di destinarlo nuovamente alla vendita al dettaglio decidono, per motivazioni diverse (o perché obsoleto e, pertanto, non più rispondente alle richieste del mercato, o perché avariato o in stato di rottame), di venderlo a un operatore industriale (ad esempio un banco dei metalli) che procederà alla successiva fusione e all'estrazione dell'oro, delle pietre o dei metalli preziosi per destinarli ad ulteriori lavorazioni. Di fatto questi oggetti vengono assimilati ai materiali d'oro e, pertanto, all'articolo 5, si prevede una modifica al citato articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In questo caso si tratta della vendita di oggetti usati effettuata da un operatore commerciale nei confronti di un operatore industriale il quale non utilizzerà più il bene acquisito secondo la sua originaria utilità, ma ne opererà una trasformazione radicale (attraverso la fusione).
      L'applicazione degli indicatori di anomalia previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio alle attività oggetto della presente proposta di legge rappresenta, infine, un'ulteriore opportunità per controllare l'esercizio di tali attività.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi e applicazione delle disposizioni antiriciclaggio).

      1. Gli operatori che, ai sensi dell'articolo 247, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, commerciano, rivendono o acquistano, quale attività prevalente, oggetti usati in metalli preziosi, definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, o recanti pietre preziose, da lavorare o da riparare ovvero in condizioni di rottame o di rifiuto e li cedono nella forma di materiale, di rottami d'oro o di metalli preziosi alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di oro, pietre o metalli preziosi, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e, in caso di loro mancanza, sono sottoposti alle sanzioni di cui all'articolo 4 della medesima legge.
      2. Non è prescritto il possesso dei requisiti di cui al comma 1 per gli operatori che svolgono le operazioni in maniera occasionale o marginale rispetto all'attività prevalente di commercio al dettaglio di oggetti di oreficeria o di gioielleria e per gli operatori professionalmente inquadrati in un contratto di affiliazione commerciale in qualità di affiliati. Tali operatori hanno, comunque, l'obbligo di comunicazione preventiva dello svolgimento dell'attività alla questura competente per territorio.
      3. Ai fini dell'identificazione dei soggetti coinvolti che esercitano l'attività di compravendita, nonché della verifica dei requisiti di cui al comma 1, è istituito il

 

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registro degli operatori dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, tenuto, con modalità telematiche, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al quale sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui ai commi 1 e 2.
      4. Anche al fine di migliorare il patrimonio informativo dell'Istituto nazionale di statistica, nella revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO) vigente alla data di entrata in vigore della presente legge è inserita una definizione specifica delle attività oggetto del presente articolo.

Art. 2.
(Definizione di oggetto usato).

1. Per i fini della presente legge è definito usato l'oggetto in oro, pietre o metalli preziosi, qualunque siano le sue caratteristiche o condizione, che, già immesso in precedenza nel mercato, è rivenduto da parte di un soggetto privato a un operatore iscritto nel registro di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 3.
(Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi).

      1. Gli operatori che commerciano, rivendono o acquistano, anche per la successiva fusione, oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 247 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono annotare, contestualmente all'operazione, nel registro previsto dal primo comma del medesimo articolo, di seguito e senza spazi in bianco, relativamente

 

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al soggetto nei cui confronti si compie l'operazione:

          a) il nome e il cognome;

          b) il domicilio;

          c) gli estremi del documento di identità o di un documento equipollente in corso di validità da cui sono stati rilevati i dati di cui alle lettere a) e b);

          d) la data dell'operazione;

          e) la descrizione dettagliata degli oggetti acquistati o ceduti in ordine alla natura, alla qualità e alla quantità;

          f) il prezzo pattuito tra le parti;

          g) la firma del soggetto nei confronti del quale si compie l'operazione.

      2. Gli operatori di cui al comma 1 del presente articolo redigono, altresì, un'apposita ricevuta in duplice copia recante i dati previsti dal medesimo comma 1; la prima copia è consegnata al soggetto nei confronti del quale si compie l'operazione e la seconda copia è allegata agli oggetti per il periodo di giacenza obbligatorio, prima della loro cessione o della loro trasformazione, ai sensi dell'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
      3. Il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare all'articolo 247 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, le modifiche necessarie al fine di consentire la tenuta del registro di cui al comma 1 del presente articolo, anche con modalità informatiche.
      4. Il numero 2) della lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è sostituito dal seguente:

          «2) fabbricazione, mediazione, commercio e detenzione, comprese l'esportazione e l'importazione, di oggetti e di metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati, per i quali è prevista la

 

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licenza di cui all'articolo 127 del TULPS, e successive modificazioni;».

      5. Nello svolgimento della propria attività, gli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge applicano le disposizioni vigenti in materia di determinazione degli indicatori di anomalia per l'individuazione e per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto del Ministro dell'interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2011, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto).

      1. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «325 millesimi» sono inserite le seguenti: «e per le cessioni di oggetti usati o di rottami in metalli preziosi o recanti materiali gemmologici».

Art. 5.
(Disposizione transitoria).

      1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a iscriversi nel registro di cui al citato articolo 1, comma 3, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 3.


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