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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5486 |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005, di seguito denominata «Convenzione».
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 della Convenzione stessa.
1. Ai fini della presente legge:
a) per «materiale radioattivo» si intende il materiale nucleare e altre sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono caratterizzati da disintegrazione spontanea, processo accompagnato dall'emissione di uno o più tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni o raggi gamma, e che, per le loro proprietà radiologiche o fissili, possono causare la morte, gravi lesioni alle persone o danni rilevanti a beni o all'ambiente;
b) per «materiale nucleare» si intende il plutonio, eccetto quello con una concentrazione isotopica superiore all'80 per cento nel plutonio 238, uranio 233, uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, uranio contenente una miscela di isotopi
c) per «impianto nucleare» si intende:
1) ogni reattore nucleare, inclusi i reattori installati in natanti, veicoli, aeromobili o oggetti spaziali da utilizzare come fonte di energia per la propulsione di tali natanti, veicoli, aeromobili o oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo;
2) ogni impianto o mezzo di trasporto utilizzato per la produzione, la conservazione, il trattamento o il trasporto di materiale radioattivo;
d) per «congegno nucleare» si intende ogni congegno esplosivo nucleare, ovvero ogni congegno di dispersione di materiale radioattivo o di emissione di radiazioni che, per le sue proprietà radiologiche, causa la morte, gravi lesioni personali o danni rilevanti a beni o all'ambiente, anche se privo di materiale radioattivo;
e) il termine «struttura dello Stato o del Governo» si riferisce a strutture o mezzi di trasporto permanenti o temporanei utilizzati o occupati da rappresentanti dello Stato, da membri del Governo, del potere legislativo o giurisdizionale, da funzionari o impiegati dello Stato o di ogni altra autorità o ente pubblico, ovvero da impiegati o funzionari di una organizzazione intergovernativa in relazione ai rispettivi doveri d'ufficio;
f) per «ISPRA» si intende l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
1. Nel codice penale, dopo l'articolo 280-bis è inserito il seguente:
«Art. 280-ter. – (Atti di terrorismo nucleare). – È punito con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque, allo scopo di causare morte o gravi lesioni personali ovvero di recare danni rilevanti a beni o all'ambiente:
a) procura a sé o ad altri materiale radioattivo;
b) crea un congegno radiologico o nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
È punito con la reclusione da sette a quindici anni chiunque, allo scopo di causare morte o gravi lesioni personali, di recare danni rilevanti a beni o all'ambiente ovvero di costringere una persona fisica o giuridica, un'organizzazione internazionale o uno Stato a compiere, o astenersi dal compiere, un atto:
a) utilizza in qualsiasi modo materiale radioattivo o un congegno nucleare;
b) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare, o con il concreto pericolo che rilasci, materiale radioattivo.
È punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque:
a) richiede un congegno nucleare o un impianto nucleare mediante minaccia, se compiuta in presenza di circostanze di fatto che ne avvalorano la credibilità, ovvero mediante violenza;
b) minaccia di commettere taluno dei reati di cui al secondo comma, quando la minaccia è compiuta in presenza di circostanze di fatto che ne avvalorano la credibilità.
Le pene di cui ai commi primo, secondo e terzo si applicano, altresì, quando
1. Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo le parole: «aggressivi chimici» sono inserite le seguenti: «, materiale radioattivo nonché congegni radiologici o nucleari»;
b) all'articolo 2, dopo le parole: «gli aggressivi chimici» sono inserite le seguenti: «, il materiale radioattivo».
1. Quando procede in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, inserito dall'articolo 4 della presente legge, il pubblico ministero comunica immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuto esercizio dell'azione penale.
2. Il pubblico ministero comunica, altresì, immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuta esecuzione di un provvedimento che applica la misura della custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari nei confronti di persone indagate in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, allegando copia del relativo provvedimento.
3. Nei procedimenti in ordine a taluno dei reati di cui articolo 280-ter del codice penale, l'autorità giudiziaria procedente comunica immediatamente al Ministro della giustizia il passaggio in giudicato della sentenza ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando copia del relativo provvedimento. Dà altresì immediata comunicazione al Ministro della giustizia del luogo ove i beni sono custoditi e delle modalità della loro conservazione,
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria procede al sequestro di materiale radioattivo o di un congegno nucleare, ovvero di impianti nucleari, in relazione al compimento di taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, ne dà immediata comunicazione al prefetto territorialmente competente, il quale, sentite le competenti autorità, provvede ove necessario alla loro messa in sicurezza d'urgenza.
2. I beni sequestrati ai sensi del comma 1 sono conferiti in custodia giudiziale a soggetto idoneo indicato dall'ISPRA, in qualità di autorità competente; il materiale nucleare deve in ogni caso essere mantenuto in conformità alle norme di sicurezza previste dalla Agenzia internazionale per l'energia atomica, tenuto conto delle raccomandazioni relative alla protezione fisica, alla salute e alla sicurezza pubblicate dalla suddetta Agenzia.
3. Dei beni di cui al comma 1 è sempre disposta la confisca. Dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che dispone la confisca, alla destinazione degli stessi provvede, in conformità a quanto previsto
1. Dall'esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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