PDL 5332
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5332
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RAZZI, MOFFA, CALEARO CIMAN, CATONE, CESARIO, D'ANNA, GIANNI, LEHNER, MARMO, MILO, MOTTOLA, ORSINI, PIONATI, PISACANE, POLIDORI, ROMANO, RUVOLO, SCILIPOTI, SILIQUINI, STASI, TADDEI
Modifica all'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la validità dei certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
Presentata il 3 luglio 2012
Onorevoli Colleghi! — L'applicazione pratica dei commi 01 e 02 dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introdotti dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011, ha suscitato gravi problemi alle imprese italiane che hanno partecipato a gare d'appalto all'estero per lo svolgimento di lavori, forniture o servizi. In particolare, pur essendo apprezzabile la
ratio della normativa tesa a impedire il rilascio di inutili certificazioni da parte della pubblica amministrazione a organi della stessa, molti Stati non accettano l'offerta di imprese che allegano un'autocertificazione o un certificato rilasciato dalla pubblica amministrazione italiana che reca la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».
Si rende pertanto necessaria la modifica dei citati commi 01 e 02.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I commi 01 e 02 dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono sostituiti dai seguenti:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione italiana e con i gestori italiani di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione italiana o ai privati gestori italiani di pubblici servizi. Il presente certificato è valido e utilizzabile nei rapporti con amministrazioni pubbliche di Stati esteri”».
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