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PDL 5317

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5317



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato REPETTI

Modifiche agli articoli 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernenti la disciplina dell'imposta municipale propria

Presentata il 27 giugno 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Com’è noto, l'imposta municipale propria (IMU) sugli immobili, originariamente concepita come elemento base per il finanziamento dei comuni dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, è stata anticipata e utilizzata dal Governo Monti come strumento per il sostegno della finanza pubblica, tramite i decreti-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012. Questo ha fatto sì che le norme che il Governo Berlusconi si era curato di predisporre, in modo da non colpire fasce più deboli della popolazione, si siano trasformate in una sorta di imposta patrimoniale annuale, il cui importo solo metà affluisce nelle casse comunali e che finisce per colpire tutti i proprietari di case e tutte le case di abitazione (prima casa) senza però tenere conto della situazione economica del contribuente.
      L'annunciata delega fiscale del Governo Monti contiene una norma di riforma del catasto dei fabbricati, con la quale si prevedono la rivalutazione degli estimi e una più accurata stima del reale valore degli immobili in Italia. Sarà cura del Popolo della libertà che tale riforma non si trasformi nell'ennesimo «salasso» per i cittadini e, soprattutto, nell'espulsione di anziani e di famiglie a basso reddito da quartieri un tempo popolari e oggi considerati di lusso. Nel frattempo è opportuno intervenire ai fini sociali, modificando le normative vigenti in modo da tenere conto delle capacità economiche
 

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del contribuente e, in primis, delle esigenze di tutela dei bassi redditi e delle categorie protette.
      L'articolo 1 della proposta di legge in sostanza prevede di rimodulare l'IMU in base al reddito per quanto riguarda gli immobili diversi dalla prima casa, che sono soggetti all'IMU con un'imposta dello 0,76 per cento, aumentabile dall'ente municipale dello 0,3 per cento. Con l'attuale normativa si colpisce, paradossalmente, allo stesso modo sia coloro che hanno un basso reddito e che possiedono immobili non locati, svalutati dalla crisi e a volte invendibili, frutto di eredità o di investimenti dei propri risparmi, sia coloro che possiedono gli stessi immobili e che hanno un reddito molto alto.
      La norma proposta prevede di mantenere le aliquote di base del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ma di prevedere un limite massimo di incisività dell'IMU sul reddito del soggetto obbligato. In sostanza si prevede che quando il totale dell'IMU supera il 2,5 per cento del reddito del soggetto obbligato, l'imposta possa essere applicata solo con l'aliquota base, cioè il 4 per mille, aumentabile dai comuni di un ulteriore 2 per mille. Questa correzione dell'applicazione delle aliquote permette semplicemente di non colpire con un'imposta iniqua chi non possiede un reddito adeguato.
      L'articolo 2 prevede la possibilità di detrarre una parte del mutuo per l'acquisto della prima casa, dal valore della rendita catastale, in modo che il calcolo dell'IMU risulti meno gravoso. Viene detratto il 20 per cento del valore del capitale residuo del mutuo dal valore catastale dell'immobile (il valore catastale rivalutato secondo i criteri attuali su cui viene applicata l'IMU), fino al limite del 50 per cento del valore catastale. L'aliquota viene applicata, quindi, solo sul valore così risultante.
      Inoltre, per quanto riguarda l'applicazione dell'aliquota dell'IMU a un immobile adibito ad abitazione principale posseduto da anziani o da disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitari, soggetto a un'agevolazione «solo se il comune lo ha previsto nel proprio regolamento», lo stesso articolo 2 prevede che per questi soggetti un'immobile adibito ad abitazione, se non locato, continui a essere considerato abitazione principale e quindi assoggettato all'aliquota dell'IMU del 4 per mille.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «5-bis. L'aliquota è determinata ai sensi del comma 5 fino al limite del 2,5 per cento del reddito complessivo lordo del soggetto, fisico o giuridico, obbligato. Oltre tale limite si applica l'aliquota di 0,4 punti percentuali, aumentabile dai comuni, con il procedimento di cui al medesimo comma 5, fino a 0,2 punti percentuali».

Art. 2.

      1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Limitatamente ai mutui, o ai prestiti comunque definiti, accesi per l'acquisto dell'abitazione principale, il presupposto per l'applicazione dell'imposta municipale propria è costituito dal valore catastale dal quale viene detratta, fino al limite del 50 per cento del suo valore, una somma pari al 20 per cento del capitale residuo del mutuo»;

          b) il settimo periodo del comma 10 è sostituito dai seguenti: «Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la

 

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stessa non risulti locata. I comuni devono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata».


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