Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge Allegato

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PDL 5263-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5263-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri e ministro dell'economia e delle finanze
(MONTI)

di concerto con il ministro dell'interno
(CANCELLIERI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(FORNERO)

con il ministro della salute
(BALDUZZI)

con il ministro dello sviluppo economico e ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(PASSERA)

con il ministro per i beni e le attività culturali
(ORNAGHI)

con il ministro della giustizia
(SEVERINO DI BENEDETTO)

con il ministro della difesa
(DI PAOLA)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(PROFUMO)


NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 5 luglio 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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e con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(CATANIA)

Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012

Presentato il 7 giugno 2012

(Relatore: TOMMASO FOTI)
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5263 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

            il provvedimento presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo, in quanto i suoi 21 articoli recano un complesso di interventi finalizzati, da un lato, a fronteggiare lo stato di emergenza che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo a seguito degli eventi sismici del maggio scorso, e, dall'altro, a favorire la ripresa delle attività produttive e l'avvio della ricostruzione. A tali ambiti materiali corrispondono i tre Capi nei quali il decreto legge è opportunamente articolato; in particolare, il Capo I reca «Interventi immediati per il superamento dell'emergenza», il Capo II reca invece un complesso di «Interventi per la ripresa economica», mentre il Capo III («Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente») reca misure finalizzate ad assicurare, pur in condizioni di emergenza, le procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dai crolli o dalle demolizioni di edifici;

        sul piano dei rapporti con l'ordinamento vigente e con le altre fonti del diritto:

            in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, la disciplina recata dal provvedimento si configura come ampiamente derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate (a mero titolo esemplificativo, si segnalano l'articolo 3, comma 4, che prevede deroghe alle maggioranze qualificate previste dagli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile ai fini dell'adozione delle delibere condominiali concernenti gli interventi di recupero degli immobili danneggiati dal sisma; l'articolo 3, comma 11, che dispone in deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale); in altri casi, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in determinati settori (ad esempio, all'articolo 17, comma 9, si prevede una deroga all'intera parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»); in qualche caso, inoltre, si consente, in termini generici, di derogare alla normativa vigente (ad esempio, l'articolo 1, comma 4, che consente ai Presidenti delle Regioni colpite dal sisma le «deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri», l'articolo 5, comma 4, che consente l'adozione di ordinanze del Ministro dell'istruzione anche in deroga alle «vigenti disposizioni normative»); in altri casi, infine, si dettano discipline speciali a carattere temporaneo, per loro natura derogatorie rispetto all'ordinamento vigente (ad

 

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esempio, l'articolo 3, comma 5, che reca una disciplina «nelle more» e l'articolo 18, comma 4, che dispone la sospensione dei controlli programmati previsti per l'autorizzazione integrata ambientale per un periodo di dodici mesi);

            risultano, inoltre, oggetto di deroga anche normative contenute in leggi regionali: si vedano, quanto alle deroghe puntuali alla normativa regionale, ad esempio, le disposizioni contenute all'articolo 3, comma 6, all'articolo 8, comma 14, e all'articolo 19, comma 2, ultimo periodo; quanto, invece, a deroghe generiche alla legislazione regionale, si vedano l'articolo 3, comma 11, che deroga alla normativa regionale di attuazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualificando come perentori i termini per il rilascio della valutazione di impatto ambientale ovvero dell'autorizzazione integrata ambientale e l'articolo 17, comma 9, che contiene una deroga alla legislazione regionale in materia di gestione dei rifiuti; risultano altresì derogate discipline oggetto di fonti comunitarie: si vedano, in particolare, l'articolo 8, comma 10, che deroga esplicitamente ad una direttiva europea, e i commi 11 e 12 del medesimo articolo, che sembrano invece derogare implicitamente a regolamenti comunitari; tali circostanze non appaiono coerenti con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto si interviene mediante una fonte di rango primario statale su ambiti materiali riservati, rispettivamente, alla fonte regionale ed a quella comunitaria;

            il decreto legge dispone altresì implicitamente in deroga al recentissimo decreto legge n. 59 del 2012, in materia di riordino della protezione civile, attualmente all'esame della Camera in prima lettura; ciò si riscontra, in particolare:

                all'articolo 1, comma 2, che, in difformità rispetto a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legge n. 59 del 2012 (che prevede che eventuali commissari delegati siano nominati dal Capo del Dipartimento della Protezione civile con proprio provvedimento), affida (ex lege) le funzioni di Commissari delegati ai Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici;

                all'articolo 1, comma 3, che, laddove dispone la proroga dello stato di emergenza sino al 31 maggio 2013, deroga all'articolo 5, comma 1-bis, della legge n. 225 del 1992 (introdotto dall'articolo 1 del decreto legge n. 59 del 2012), sia in relazione alla durata del periodo di proroga – che risulta assai superiore rispetto a quello di quaranta giorni indicato nella succitata disposizione – sia, soprattutto, in relazione alla fonte del diritto con la quale viene disposta la proroga stessa (la fonte primaria piuttosto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri);

                all'articolo 1, comma 4, che sembra conferire anche ai Presidenti delle Regioni, nell'espletamento delle funzioni di Commissari delegati, il potere di emanare ordinanze in deroga, potere che

 

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invece spetta, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 (come sostituito dall'articolo 1 del decreto legge n. 59 del 2012), al solo Capo del Dipartimento della Protezione civile;

            il decreto legge, ai fini dell'integrazione e dell'attuazione delle disposizioni da esso recate, delinea procedimenti del tutto peculiari – che si caratterizzano per la commistione di atti statali e atti regionali – preordinati, in alcuni casi, all'adozione di fonti atipiche del diritto: ad esempio, all'articolo 2, comma 2, prevede che la ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate avvenga sulla base di criteri individuati in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici; all'articolo 2, comma 3, dispone, ai fini dell'alimentazione del Fondo in oggetto, un aumento dell'accisa sulla benzina (ex lege), prevedendo comunque che «la misura dell'aumento, pari a 2 centesimi a litro, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane»; all'articolo 3, comma 1, prevede che i Presidenti delle Regioni colpite dagli eventi sismici, d'intesa tra loro, stabiliscano con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2 (recante ripartizione del Fondo), modalità e criteri per la concessione di contributi in favore delle popolazioni colpite dal sisma, i quali vengono infine concessi con provvedimenti dei sindaci e dei Presidenti delle province; analoga procedura è delineata all'articolo 4, comma 1, ai fini della predisposizione di un piano per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati e per la ripresa delle attività delle pubbliche amministrazioni; all'articolo 17, comma 4, che reca un elenco dettagliato delle discariche presso le quali possono essere conferiti i materiali derivanti dal crollo degli edifici causato dagli eventi sismici del maggio 2012, prevede che il suddetto elenco – contenuto, quindi, in una fonte primaria statale – possa essere integrato mediante decreto del Presidente della Giunta regionale;

            il provvedimento, all'articolo 2, comma 5, affida inoltre ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di disporre le necessarie riduzioni di spesa nel bilancio dello Stato e di individuare le conseguenti modifiche negli obiettivi del patto di stabilità interno, affidando conseguentemente ad una fonte di rango subordinato il compito di modificare disposizioni di rango legislativo; analogamente, all'articolo 7, comma 1, affida ad un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle deroghe al patto di stabilità interno necessarie al fine di evitare che si determinino effetti negativi sull'indebitamento netto per i comuni delle regioni colpite dal sisma; all'articolo 11, comma 1, demanda invece ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei criteri di ripartizione e le modalità di assegnazione dei contributi in favore delle imprese danneggiate dagli eventi sismici;

            in relazione a tutte le disposizioni citate che affidano compiti attuativi a fonti atipiche del diritto, come più volte segnalato dal

 

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Comitato per la legislazione, si ricorda che il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali); mentre, a proposito dei decreti di natura non regolamentare, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica» e che, recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di »fuga dal regolamento« (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti »atipici«, di natura non regolamentare»;

            quanto, invece, alle disposizioni succitate che assegnano a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di modificare fonti primarie del diritto, si ricorda che si tratta di una procedura che non appare coerente con il sistema delle fonti e che, in particolare, risulta difforme rispetto alla tecnica della delegificazione prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, non offrendo le medesime garanzie individuate da tale procedura;

            sempre in relazione ai rapporti con le fonti subordinate del diritto, si segnala che il provvedimento, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 8, comma 1, integra il contenuto di fonti secondarie (si tratta, rispettivamente, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012) e, all'articolo 3, comma 7, riproduce, pressoché testualmente, il contenuto dell'ordinanza di protezione civile n. 2 del 2 giugno 2012;

            il decreto legge reca disposizioni delle quali appare dubbia o incerta la portata normativa; in proposito, si segnalano, a titolo meramente esemplificativo:

                il già citato articolo 2, comma 3, che, laddove demanda al direttore dell'Agenzia delle dogane il compito di disporre con proprio provvedimento l'aumento dell'accisa della benzina, introduce un adempimento del quale non appare chiara la portata dispositiva, tenuto conto che l'aumento dell'accisa è già disposto dal decreto legge nella misura di due centesimi per litro;

 

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                l'articolo 3, comma 10, ove l'espressione: «In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici» risulta meramente descrittiva;

                l'articolo 4, comma 3, che, laddove precisa che alle Regioni colpite dal sisma «può essere riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale (...)», reca una norma che, come formulata, appare priva di portata precettiva e incompleta, in quanto manca l'indicazione dello strumento giuridico che si intende adottare;

                l'articolo 4, comma 4, che, laddove recita: «I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento (...)», reca una disposizione di incerta portata applicativa;

                l'articolo 6, comma 1, che, accanto ad una specifica indicazione dei procedimenti civili e amministrativi sottratti alla sospensione ex lege, contiene una clausola generale nella quale si prevede che la sospensione non operi in presenza «in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti», recando una previsione di dubbia portata normativa, tenuto conto che, quanto meno nei procedimenti civili, la sospensione in sé è suscettibile di recare pregiudizio all'attore;

                l'articolo 6, comma 2, che prevede una sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che «chiunque debba svolgere» negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto, senza chiarire a quale soggetto intenda riferirsi con il termine «chiunque»;

                l'articolo 8, comma 1, che, recando un disposizione priva della preposizione principale, contiene un evidente refuso che ne rende difficile il discernimento della portata applicativa; al contempo, non risulta chiaro se, mediante la disposizione in questione, si intenda o meno integrare il contenuto del decreto ministeriale 1o giugno 2012, che già dispone il differimento di alcuni termini in materia tributaria;

                l'articolo 8, comma 15, ove non appare invece chiara la portata normativa del riferimento alla «generale applicazione del procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture»;

                l'articolo 9, comma 1, che, laddove prevede il generale differimento dei termini in favore degli enti locali per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, non precisa che tale disposizione opera solo nei confronti degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, provocando dei dubbi interpretativi;

                l'articolo 16, comma 1, che reca una disposizione meramente ricognitiva in relazione alla promozione turistica delle zone colpite dal sisma, la quale si giustifica solo in quanto il successivo comma 2 prevede l'affidamento di tali compiti di informazione ad «un

 

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operatore, anche internazionale, specializzato in materia di comunicazione per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turistici internazionali»;

                l'articolo 17, comma 6, che, laddove prevede che i rifiuti siano raccolti «anche dai soggetti incaricati dalle pubbliche Amministrazioni», introduce una norma – che sembrerebbe opportuno espungere – ripetuta anche al periodo successivo, dove, tuttavia, risulta formulata in termini più chiari;

                l'articolo 17, comma 12, laddove l'espressione «in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi» appare di incerta portata normativa,

                l'articolo 17, comma 16, laddove la disposizione in base alla quale «Le aziende unità sanitarie locali assicurano la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.», appare priva di portata normativa, in quanto già l'ordinamento vigente assegna alle AUSL tali attribuzioni;

                l'articolo 18, laddove non appare chiara la portata applicativa dei differimenti, delle sospensioni e delle proroghe di termini in materia di autorizzazioni che vengono disposte, in quanto, mentre i commi 2 e 3 si riferiscono alle sole attività soggette ad AIA (quelle cioè individuate all'Allegato 8 [rectius, VIII], del decreto legislativo n. 152 del 2006), il comma 4 sembra applicarsi a tutte le attività, mentre il comma 5 specifica che «Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA (ovvero non incluse nel D. Lgs. 152/2006, Allegato 8)»;

        sul piano della tecnica di redazione del testo e della corretta formulazione di singole disposizioni:

            il decreto legge reca numerose disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica o imprecisa, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio; al riguardo, si segnalano: l'articolo 4, comma 5, che dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i comuni predispongano i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, oppure, nel caso siano stati già adottati, li aggiornino, senza richiamare compiutamente la disposizione contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce ai comuni funzioni relative alla predisposizione di piani comunali di emergenza (si tratta dell'articolo 108, comma 1, lettera c); l'articolo 5, comma 1, che contiene un riferimento all'articolo 7-bis del «decreto legge 1o settembre 2008, n. 169, convertito dalla legge 30 ottobre 2008», in luogo di quello, corretto, al decreto- legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 30 ottobre 2008; l'articolo 5, comma 2, che prevede che le regioni nel cui territorio si trovano le aree interessate dai sismi del 20 e 29 maggio siano autorizzate a modificare i piani di edilizia scolastica «eventualmente

 

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predisposti sulla base della previgente normativa di settore», senza precisare a quale normativa vigente (e non «previgente») ci si intenda riferire; l'articolo 6, comma 6, che, nel disporre sospensioni dei termini nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, stabilisce che si osservano le disposizioni di cui all'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, senza richiamare la fonte normativa che contiene tali norme (si tratta del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); l'articolo 8, comma 1, n. 9), che stabilisce che è sospeso fino al 30 settembre 2012 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere «[...] erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», reca un riferimento normativo impreciso, in quanto è il solo articolo 106 a recare disposizioni in materia di iscrizione degli intermediari negli «albi» (e non negli elenchi, come recita invece il testo); l'articolo 8, comma 6, che fa riferimento alla «causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218» senza specificare che si tratta dell'articolo 1218 del codice civile; l'articolo 18, che, ai commi 2, 3 e 5, al fine di individuare le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), richiama l’«allegato 8» al decreto legislativo n. 152 del 2006 in luogo dell'allegato VIII;

            sempre in relazione ai richiami normativi, il provvedimento contiene numerosi riferimenti ad atti normativi nei quali la tipologia dell'atto viene abbreviata ovvero risulta generica ovvero manca la data di pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» degli atti non numerati (prescritta dal paragrafo 12 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi). A titolo esemplificativo: all'articolo 3, commi 7 e 11, all'articolo 8, comma 8, all'articolo 17, commi 1, 2 e 9, all'articolo 18, commi 1, 2, 3 e 5, e all'articolo 19, commi 1 e 2, gli atti vengono indicati in forma abbreviata; all'articolo 3, comma 7, all'articolo 5, comma 11, all'articolo 8, comma 8 e all'articolo 17, comma 2, si richiamano decreti ministeriali, senza indicare né i Ministri che li hanno emanati, né la data di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale»; all'articolo 8, comma 1, si fa riferimento alla «legge 2000, n. 212», senza indicare per esteso la data di emanazione (27 luglio); infine, all'articolo 16, comma 1, si richiama (indicandolo con la sigla: DPCM) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2011, senza indicarne la data di pubblicazione;

            il provvedimento reca alcune formule che si «auto qualificano»: ad esempio, all'articolo 2, comma 2, si precisa che la proposta di riparto del Fondo si basa su «criteri oggettivi», mentre, al comma 7 del medesimo articolo 2, si fa riferimento a condizioni di sicurezza «adeguate»;

            in termini più generali, il provvedimento reca espressioni poco chiare, imprecise o incomplete; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 4, comma 2, che, al primo periodo, stabilisce che gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo (realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati

 

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dal sisma) sono realizzati dai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, mentre, all'ultimo periodo, dispone che nell'ambito del medesimo piano di interventi urgenti, «si provvede secondo le modalità stabilite d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Presidente della regione interessata»; al riguardo, non risulta quindi chiaro quale sia il soggetto incaricato di provvedere alle esigenze individuate dall'articolo 4, comma 2: se, come sembrerebbe dal testo, il soggetto competente è il Presidente della Regione, andrebbe infatti soppresso il riferimento all'intesa con quest'ultimo; ciò si riscontra, altresì, all'articolo 8, comma 1, n. 9), che, laddove dispone la sospensione del pagamento di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o «beni immobili» strumentali alle attività svolte nei medesimi edifici, contiene un evidente refuso;

            il decreto legge, in numerose disposizioni ricorre all'uso di sigle non precedute dalla denominazione per esteso dell'organo o dell'istituto cui ci intende riferire, ancorché la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 14, lettera b) ), raccomandi di riportare, nella prima citazione dell'ente, organo o istituto, la sua denominazione per esteso; in relazione alla suddetta circostanza, si segnalano, a titolo esemplificativo, l'articolo 3, comma 5, che si riferisce alle schede AeDES (Scheda di rilevamento danno, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sisma); l'articolo 12, comma 3, che richiama il FAR (Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca); l'articolo 17, comma 7, che si riferisce al FIR (Fondo di investimento regionale) e ai Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche); l'articolo 17, comma 9, che fa riferimento all'ARPA (Agenzia ambientale della Regione) e all'A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale); l'articolo 19, comma 2, che fa riferimento alla procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale), al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) e al Comando Provinciale VVF (Vigili del Fuoco), nonché all'ATERSIR (Agenzia territoriale per i servizi idrici e i rifiuti);

            in relazione, infine, alla struttura del testo, il provvedimento, all'articolo 17, commi 2 e 4, si articola in capoversi non contrassegnati da lettere, in difformità quindi rispetto a quanto disposto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 7, lettera e);

        sul piano del coordinamento interno del testo:

            il decreto legge si riferisce agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, utilizzando formulazioni, espressioni e riferimenti variegati, anche nell'ambito di uno stesso articolo, che sembrerebbe invece necessario uniformare, facendo riferimento in modo univoco alle date degli eventi sismici a fronte dei quali si interviene; in proposito, si rileva infatti che nel titolo ed in numerose disposizioni (per esempio: articolo 1, commi 1 e 4; articolo 3, commi 1 e 5; articolo 8, comma 3; articolo 13) si fa riferimento agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; nel preambolo ci si limita a richiamare gli eventi sismici «che hanno

 

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colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»; l'articolo 2, comma 1 e l'articolo 17, comma 17, si riferiscono al «sisma del 20-29 maggio 2012»; l'articolo 3, comma 7, si riferisce ai «fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012»; l'articolo 8, comma 7, richiama soltanto il «sisma del 20 maggio 2012»; l'articolo 8, comma 15, fa riferimento agli «eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi»; l'articolo 12, comma 1, si riferisce al «sisma del maggio 2012»; la rubrica dell'articolo 13 richiama gli «eventi sismici del maggio 2012»; infine, l'articolo 17, comma 1, fa riferimento agli «eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti»;

            ulteriori difetti di coordinamento interno al testo si rinvengono, altresì, nell'ambito dell'articolo 3, comma 1, che attribuisce ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, la facoltà di concedere, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, contributi per «la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati» (lettera a)) e contributi per i beni mobili danneggiati destinati ad «attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico» (lettera b)), risultando pertanto necessario coordinare le due lettere, al fine di specificare se nell'espressione immobili «ad uso produttivo» si intenda ricomprendere le medesime tipologie di attività elencate nella lettera b); all'articolo 8, sono invece presenti due distinti richiami (che sembrerebbe invece opportuno ricondurre ad un unico richiamo) alla causa di forza maggiore di cui all'articolo 1218 del codice civile, cui fanno riferimento sia il comma 1, n. 9), sia il comma 6; infine, si rinvengono più disposizioni in materia di delocalizzazione delle attività produttive, presenti sia nell'articolo 3, commi 11 e 12, sia nell'articolo 19, che sembrerebbe invece opportuno collocare in un unico contesto;

            inoltre, per un evidente errore materiale, in più punti, il decreto legge si riferisce al «presente decreto», denominandolo «la presente ordinanza»: si vedano, sul punto, e a titolo esemplificativo, l'articolo 17, comma 4 e l'articolo 18, commi 2, 3 e 4;

            da ultimo, il decreto legge contiene dei richiami normativi interni che appaiono inesatti: ad esempio, l'articolo 6, comma 9, facendo riferimento al rinvio dei processi in corso, richiama impropriamente il comma 6, lettera b), in luogo del comma 7; mentre, l'articolo 8, comma 2, secondo periodo, richiama il «precedente comma» in luogo del «precedente periodo»; l'articolo 8, comma 13; l'articolo 17, commi 1, 4, 6, 10, 11 e 12 e l'articolo 19, comma 1, invece, nel richiamare quanto previsto da altri commi, contengono un riferimento ai «punti» piuttosto che ai commi;

            infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre è corredato della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa, conformemente a quanto disposto

 

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dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, dà sinteticamente conto degli effetti derivanti dal provvedimento;

             il provvedimento, alla luce degli elementi sopra esposti, presenta evidenti caratteri di forte problematicità con riferimento ai parametri che presiedono ad una corretta ed ordinata produzione legislativa e sulla cui osservanza il Comitato per la legislazione è chiamato ad esprimersi;

             ritiene pertanto che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si rendano le norme indicate in premessa, che introducono discipline derogatorie di normative oggetto di fonti del diritto regionali ed europee, congrue rispetto al sistema delle fonti del diritto;

            si rendano coerenti con il sistema delle fonti del diritto:

                a) le disposizioni indicate in premessa che affidano compiti attuativi a fonti atipiche del diritto,

                b) le disposizioni che affidano a fonti secondarie il compito di modificare norme primarie in difformità rispetto alla tecnica della delegificazione delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988,

                c) le disposizioni che integrano il contenuto di fonti secondarie del diritto;

            sia inoltre chiarita la portata normativa delle disposizioni, indicate in premessa, che appaiono di dubbia o incerta portata applicativa;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            sia effettuato un adeguato coordinamento interno, procedendo, in particolare, ad uniformare, mediante un univoco riferimento alle date degli eventi sismici a fronte dei quali si interviene, i variegati riferimenti presenti nel testo agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia;

            si proceda a sostituire, ovunque ricorra, il riferimento alla «presente ordinanza», con quello al «presente decreto-legge»;

            in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi generici, errati o imprecisi, si provveda a specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio».

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5263, Governo di conversione del decreto-legge n. 74 del 2012 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,

            rilevato che il provvedimento è riconducibile alla materia «protezione civile», nonché, per talune disposizioni, alla materia «governo del territorio», che rientrano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, negli ambiti di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,

            tenuto conto che le disposizioni da esso recate sono altresì riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» e «tutela dell'ambiente», che le lettere e), g), l), e s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

            preso atto che l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge, attribuisce ai presidenti delle regioni la qualità di Commissari delegati, con i poteri previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992,

            ricordato che il suddetto comma 2 dell'articolo 5 prevede che «per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,

            evidenziato, al riguardo, che le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 non sono soggette a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti secondo quanto previsto con norma di interpretazione autentica dall'articolo 14 del decreto-legge n. 90 del 2008,

            richiamato il secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo da parte della Corte dei conti, disciplinato dalla legge n. 20 del 1994,

            tenuto altresì conto che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 rientrano tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità,

 

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            tenuto conto che l'articolo 11 attribuisce ad un «decreto di natura non regolamentare» del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate, la definizione dei criteri per la ripartizione e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi,

            ricordato, con riferimento alla natura del suddetto atto, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 5263, di conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»;

            segnalata l'esigenza che la Commissione di merito apporti al decreto-legge le modificazioni ed integrazioni concordate con i Presidenti delle Regioni colpite dal sisma,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 74 del 2012 recante disposizioni urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno interessato i territori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

            tenuto conto delle risultanze emerse dalla missione svolta da una delegazione della Commissione il 2 luglio 2012 nelle zone terremotate, in particolare nelle province di Modena e Mantova;

            considerata in generale l'esigenza di incrementare i finanziamenti destinati all'edilizia scolastica e alle sedi di servizi per l'infanzia così come le risorse necessarie per il potenziamento degli organici scolastici, al fine di garantire la consueta qualità dell'offerta formativa dei territori colpiti;

            considerato che, con riguardo all'articolo 4, comma 1, la specificazione «formalmente dichiarati» riferita al patrimonio di enti ecclesiastici escluderebbe un gran numero di chiese ed edifici religiosi di sicuro interesse culturale e sottoposti alle disposizioni di tutela per i quali, però, non è stata perfezionata la procedura di verifica dell'interesse medesimo;

            tenuto conto che molte risultano essere le sedi di archivi e biblioteche lesionate e inagibili a causa del sisma, e in tali casi si impone il trasferimento del patrimonio bibliografico e archivistico ad altra sede, mentre negli altri casi si imporranno comunque interventi di risistemazione del materiale, una volta che i locali che ospitano gli archivi e le biblioteche siano stati messi in sicurezza;

            osservato come l'affidamento della realizzazione degli interventi al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche appaia inadeguata in riferimento al patrimonio storico-artistico;

            considerato che il decreto non ha disposto alcuna previsione in favore delle attività di spettacolo: tale settore ha subito danni ingenti alle strutture (moltissimi sono i teatri pubblici inagibili) e alla propria ordinaria programmazione (innumerevoli gli spettacoli annullati mentre le sale cinematografiche sono deserte);

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1. con riguardo all'articolo 4, comma 1, si elimini la specificazione «formalmente dichiarati» riferita al patrimonio di enti ecclesiastici;

 

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            2. con riguardo all'articolo 4, comma 2, per la conservazione e il recupero del patrimonio storico-artistico danneggiato dal sisma, si disponga una specifica dotazione di spesa, la cui consistenza deve essere adeguata alle necessità, per la prima messa in sicurezza, da porre in capo alle Direzioni regionali per i beni culturali, così come è indispensabile riconoscere al personale degli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e il rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa;

            3. si preveda l'assunzione a tempo determinato di personale specializzato di III area al fine di potenziare l'organico delle strutture periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali presenti nei territori coinvolti dal sisma;

            4. per il patrimonio bibliografico e archivistico, si prevedano risorse dedicate sia per attrezzare i nuovi e provvisori spazi di deposito, sia per finanziare gli interventi di primo riordinamento, prodromico al ripristino dei servizi e delle situazioni conservative ordinarie;

            5. per il recupero del patrimonio religioso tutelato, si preveda per il Commissario la possibilità di avvalersi della Direzione regionale per i beni culturali competente per territorio;

            6. in ordine al patrimonio ecclesiastico in particolare, al fine di accelerare i lavori di messa in sicurezza e di ripristino di beni tutelati, si precisi che gli enti ecclesiastici possano procedere agli interventi previa redazione di perizia e asseverazione di un professionista abilitato, fermo restando che la perizia deve essere trasmessa alla Soprintendenza competente, che potrà sospendere i lavori se in dissenso con l'intervento, pur garantendo la conservazione del bene e la sua messa in sicurezza;

            7. si disponga una previsione di spesa per consentire una adeguata programmazione teatrale e cinematografica – anche mediante l'allestimento di tensostrutture – nei territori in cui le strutture dedicate siano inagibili e si dispongano forme di sostegno alle imprese teatrali e cinematografiche – inclusi percorsi agevolati e prioritari nella domande in corso di contributi statali e regionali – e forme di tutela ai lavoratori del settore;

            8. ai fini del ripristino e della messa in sicurezza degli edifici scolastici, venga assegnata alle province coinvolte e ai comuni interessati quota parte dello stanziamento di 100 milioni per l'edilizia scolastica previsto dall'articolo 53, comma 5, della legge n. 35 del 2012 e dello stanziamento di 100 milioni per la costruzione di nuovi edifici scolastici di cui alla tabella n. 5 della delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, raccordando tale misura con l'esclusione delle spese di edilizia scolastica dal patto di stabilità, come richiesto più volte dal Parlamento;

 

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            9. venga potenziato e reso maggiormente flessibile l'organico del personale scolastico attribuito alle Regioni colpite dal sisma, per far fronte alla precarietà degli spazi e all'organizzazione didattica condizionata dal sisma;

            10. dal punto di vista della formulazione del testo, all'articolo 5, comma 4, si sostituiscano le parole «nei comuni di cui al comma 1» – che si riferiscono, secondo la tecnica legislativa corretta, al comma 1 dell'articolo 5 – con le parole «nelle aree di cui al comma 1», in considerazione del fatto che quest'ultimo non cita comuni;

            11. si prevedano norme finalizzate alla garanzia del diritto allo studio, anche con riferimento al pagamento delle tasse scolastiche e universitarie per gli studenti – tenuto conto del reddito familiare – che risiedono nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessate dagli eventi sismici;

            12. si preveda, in fine, che gli impianti sportivi, destinati a ricovero dei terremotati, siano ripristinati nelle condizioni in cui si trovavano prima delle emergenze.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo);

            preso atto che il decreto-legge prevede una serie di misure efficaci per la ricostruzione e per il rilancio produttivo delle aree colpite dagli interventi sismici dello scorso mese di maggio;

            espresso particolare apprezzamento per le previsioni relative al Fondo di garanzia a tutela delle micro, piccole e medie imprese, al ridimensionamento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012 in favore dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché alla promozione di iniziative di informazione, anche all'estero, sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale nelle zone colpite dal sisma da parte del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

 

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            considerato con particolare favore le disposizioni che consentono alle aziende che hanno investito in energie rinnovabili e che sono state interessate dagli eventi sismici in oggetto di poter fare riferimento al II Conto energia ai fini della ricostruzione degli impianti danneggiati,

            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le misure previste nel provvedimento d'urgenza siano applicabili a tutti i territori delle province Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici dello scorso mese di maggio;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere misure che facilitino la ripresa delle attività in loco nel rispetto delle norme di sicurezza, optando per temporanee delocalizzazioni solo nei casi in cui risulti impossibile continuare l'attività produttiva nel territorio d'origine.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il decreto-legge n. 74 del 2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;

            considerato che il provvedimento, adottato in primo luogo per fronteggiare l'emergenza conseguente a tale drammatico evento, persegue anche l'obiettivo di avviare, nelle zone colpite, la ricostruzione delle abitazioni e degli uffici pubblici, nonché la ricostituzione del tessuto economico e sociale;

            osservato come il testo configuri uno sforzo concreto per porre le condizioni per una ripresa delle attività nell'intero territorio regionale, attraverso la previsione di misure quali la concessione di contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, la sospensione dell'IMU e degli oneri fiscali e contributivi, il sostegno al credito per far riprendere l'economia, la tutela dei lavoratori e delle imprese, l'allentamento del patto di stabilità per gli enti locali, la definizione

 

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delle prime risorse per la ricostruzione, l'affidamento alle regioni e ai comuni della gestione delle risorse, il conferimento ai presidenti delle regioni interessate di importanti poteri di intervento in base alle necessità, la semplificazione di alcune procedure;

            apprezzate le norme di più diretto interesse della XI Commissione, in materia di sostegno e concessione di agevolazioni in favore delle imprese delle predette zone e di erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito dei recenti eventi sismici;

            preso atto che si è riunito di recente il »tavolo« regionale di confronto tra soggetti istituzionali e territoriali e parti sociali al fine di definire la gestione operativa del protocollo per gli interventi straordinari relativi agli ammortizzatori sociali nelle zone coinvolte;

            sottolineato che in quella sede sono emerse varie problematiche aziendali ed occupazionali irrisolte;

            fatto presente che, nell'ambito del richiamato »tavolo«, sono state formulate alcune condivisibili richieste di modifica e integrazione del testo, riguardanti la previsione di agevolazioni contributive e fiscali a favore delle imprese, l'estensione della sospensione degli adempimenti fiscali tributari e contributivi e l'ampliamento delle deroghe al patto di stabilità per le spese sostenute da comuni province e regioni, finalizzate a fronteggiare i danni del sisma;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 7, al fine di sostenere il notevole incremento di lavoro tecnico e amministrativo a livello locale, occorre prendere in considerazione l'ipotesi di ampliare le deroghe al patto di stabilità per le spese per il personale, finanziate con risorse proprie, che vengono sostenute da comuni, province e regioni, proprio per fronteggiare i danni del sisma;

            b) all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'esigenza di estendere la sospensione degli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali, fino al 31 dicembre 2013, verificando altresì la praticabilità di un'analoga proroga per gli adempimenti fiscali;

            c) all'articolo 12, considerato che nell'area colpita dal sisma sono insediate punte di eccellenza dell'industria italiana a livello internazionale, si segnala l'esigenza di introdurre – anche per un periodo circoscritto dal punto di vista temporale – un credito d'imposta per le nuove assunzioni ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, nonché forme di agevolazioni contributive in vista degli investimenti che si renderanno necessari;

            d) sempre all'articolo 12, appare opportuno introdurre una norma che sospenda l'applicazione delle sanzioni in materia di invio

 

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tardivo delle comunicazioni obbligatorie per i datori di lavoro con locali ubicati nei comuni interessati dal sisma;

            e) all'articolo 15, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire ulteriori disposizioni tese a estendere l'ambito di applicazione delle misure di sostegno al reddito, prevedendo in particolare la possibilità di concessione, in deroga alla normativa vigente, di periodi di cassa integrazione guadagni – se necessario, anche per periodi brevi – in favore delle aziende operanti nelle aree colpite dall'evento sismico;

            f) al medesimo articolo 15, comma 1, occorre poi prevedere la copertura degli ammortizzatori sociali anche in favore dei lavoratori avventizi dell'agricoltura e degli stagionali, non in possesso dei cosiddetti «requisiti soggettivi»;

            g) all'articolo 15, comma 2, si reputa necessario rendere più accessibili i requisiti per l'accesso all'indennità una tantum prevista dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, in favore dei lavoratori autonomi e dei lavoratori parasubordinati, con l'auspicio che vengano individuati criteri volti a favorire il più ampio accesso per le persone che si trovano in una situazione economica e lavorativa particolarmente debole;

            h) al comma 3 del citato articolo 15, si suggerisce, altresì, di inserire una clausola che renda possibile utilizzare interamente il limite di spesa ivi previsto (70 milioni di euro), consentendo in particolare che – laddove lo stanziamento fissato per lo strumento indennitario non sia integralmente esaurito con tutte le domande accolte – sia possibile impiegare immediatamente le eventuali risorse residue per il finanziamento degli altri strumenti definiti dal decreto-legge n. 74 del 2012 (e viceversa);

            i) si raccomanda di affrontare – anche con eventuali modifiche e integrazioni al citato articolo 15 – la questione della messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, mediante specifiche disposizioni che prevedano la destinazione a tali finalità di una parte delle risorse dell'INAIL;

            l) valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare forme dirette a sostenere i cittadini e le imprese con agevolazioni fiscali e contributive per la ricostruzione e ristrutturazione degli insediamenti industriali e delle abitazioni.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5263, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»;

            tenuto conto delle risultanze delle audizioni informali svolte, che hanno interessato gli assessori all'agricoltura delle regioni colpite e i rappresentanti delle organizzazioni agricole e delle associazioni dei consorzi di tutela delle produzioni DOP e IGP e dei consorzi di bonifica e irrigazione;

            ricordato che la XIII Commissione Agricoltura, nella seduta del 31 maggio 2012, ha approvato una risoluzione con la quale ha impegnato il Governo ad alcuni interventi di prima emergenza per il sostegno al comparto;

        considerato che:

            nella zona del terremoto, territorio ad alta vocazione agricola, gravissimi sono i danni subiti dal sistema produttivo in generale e da una parte vitale del sistema agroalimentare italiano;

            come emerso nel corso delle audizioni, dalle rilevazioni finora effettuate risultano danneggiate circa 7.000 aziende agricole, delle quali circa 2.000 gravemente, distrutte o da ricostruire per adeguarle alle nuove norme antisimiche. Il bilancio provvisorio dei danni provocati dal sisma all'agricoltura sarebbe pari a circa 700 milioni di euro. I posti di lavoro a rischio nel settore agroalimentare sarebbero almeno pari a 8.000;

            le imprese agricole e agroalimentari hanno solo la possibilità di ripartire immediatamente o di chiudere, poiché le uniche attività che certamente non saranno delocalizzate sono legate all'agricoltura e ai suoi prodotti tipici, dal parmigiano al grana, dall'aceto balsamico tradizionale alle pere tipiche, la cui produzione non può avvenire al di fuori del territorio delimitato dai disciplinari di produzione approvati dall'Unione europea. Per questo occorre intervenire al più presto per non perdere un tessuto produttivo che è traino ed immagine del made in Italy nel mondo;

 

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            va inoltre considerata la specificità dell'agricoltura, per la necessità di affrontare la prima emergenza e le opere provvisorie al fine di consentire la continuazione dell'attività nelle imprese che non possono interrompere i cicli biologici animali e vegetali;

            il territorio colpito dal sisma è tra quelli che in Italia presentano una più alta densità di impianti di bonifica ed irrigazione, essendo per larga parte sotto il livello del mare: gli impianti idrovori che sono stati pesantemente danneggiati sia in Emilia che in Lombardia, nella provincia di Mantova, sono indispensabili per la sicurezza idraulica e per sollevare l'acqua destinata all'irrigazione: 130 mila sono gli ettari che rischiano di non essere irrigati, con possibile calo del 15-20 per cento della produzione di ortofrutta, mentre sono a rischio idraulico 55 comuni e 100 mila ettari di terreno. Per questi impianti vi è necessità di immediato ripristino dell'agibilità e di fondi per la ricostruzione e riparazione;

        rilevato che:

            il provvedimento in esame – che costituisce un importante punto di partenza per affrontare l'emergenza – non può essere considerato esaustivo per assicurare il necessario sostegno alla ripresa produttiva delle imprese agroalimentari, soprattutto per quanto riguarda l'adeguatezza delle risorse finanziarie messe a disposizione, ma può essere migliorato per diventare più aderente alle esigenze del mondo agroalimentare;

            alcune delle misure che possono essere adottate in sede di conversione del decreto sono di seguito indicate, mentre altre dovranno riguardare altri provvedimenti del Governo ovvero essere oggetto di ulteriori interventi, da sviluppare in particolare in sede europea;

            in particolare, considerato che sarebbe stata concessa l'autorizzazione ad erogare gli anticipi per i pagamenti diretti PAC, si ritiene necessario attivare adeguate iniziative in sede europea per ottenere la disponibilità delle relative risorse;

            la Commissione auspica che il provvedimento sia approvato definitivamente in tempi brevi, per offrire ai cittadini e alle imprese interessate un quadro certo dei sostegni sui quali possono contare, e che altrettanto rapidamente, attraverso procedure semplificate al massimo grado, le misure in esso previste siano concretamente attuate e le risorse finanziarie stanziate siano messe a disposizione dei destinatari;

            si raccomanda in particolare al Governo di procedere secondo criteri oggettivi e equi in tutti i casi nei quali è prevista una ripartizione delle risorse tra i territori interessati dagli eventi sismici;

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            la Commissione ritiene necessario apportare le seguenti modifiche al decreto in esame:

                1. in linea generale gli interventi, per quasi tutte le misure, salvo poche eccezioni, devono riguardare tutte le regioni interessate, naturalmente per le aree ed i soggetti danneggiati;

                2. si garantiscano procedure con tempi certi e ridotti per la definizione di tutti gli atti amministrativi e autorizzatori connessi con la ricostruzione in ambito agricolo di aziende e manufatti;

                3. in relazione all'articolo 3, comma 1, riguardante contributi in favore delle imprese, si preveda la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione e/o stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti, in strutture ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici. A tale riguardo, si ricorda che tali eventi hanno prodotto un danno particolarmente rilevante e specifico ad alcune produzioni a denominazione di origine o indicazione geografica protetta, tra cui in particolare parmigiano reggiano, grana padano e, in misura minore, anche aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Emilia e aceto balsamico di Modena. Questo danno richiede un'attenzione specifica, non solo per le perdite economiche, ma soprattutto per assicurare la continuità futura delle attività in quanto il prodotto stesso costituiva pegno per l'accesso al credito bancario;

                4. all'articolo 3, comma 2, è necessario prevedere che i soggetti i cui immobili e attività produttive siano stati danneggiati dal sisma sono esentati dal pagamento degli oneri istruttori relativi al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, anche ambientali, necessari alla ricostruzione e al ripristino dello stato dei luoghi e delle attività ovvero alla delocalizzazione degli impianti»;

                5. all'articolo 3, comma 6, è necessario prevedere che la comunicazione di avvio dei lavori edilizi di ripristino in deroga alle norme in materia di edilizia si applica anche ai territori delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici, con riferimento alle rispettive analoghe normative regionali vigenti;

                6. all'articolo 3, comma 7, l'allegato 1 sia integrato con l'indicazione dei comuni delle regioni Lombardia e Veneto interessati dai fenomeni sismici;

                7. prevedere per il comparto agroalimentare che le certificazioni di cui all'articolo 3, comma 7, necessarie per la ripresa delle normali condizioni di lavoro, possano essere di agibilità ordinaria per magazzini, rimesse per le attrezzature, capannoni e stalle in relazione

 

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alla deperibilità delle merci e alle problematiche connesse alle esigenze di accesso ai luoghi per la cura indifferibile delle specie animali allevate, considerato anche che in molti casi la tipologia delle strutture è generalmente tale da non risultare assoggettabile alla certificazione di agibilità sismica;

                8. all'articolo 3, comma 10, si propone di elevare da diciotto a trentasei mesi il termine per l'esecuzione degli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico;

                9. all'articolo 4, occorre ricomprendere esplicitamente nell'ambito dei servizi e delle strutture pubbliche oggetto del piano di interventi urgenti di cui al comma 1, lettera a), le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione il cui ripristino è indispensabile per evitare ulteriori danni alle zone colpite dal sisma sia in quanto zone prevalentemente agricole e quindi dipendenti dai servizi di irrigazione sia perché il servizio di difesa idraulica consente di evitare allagamenti in zone già disastrate con pericoli post-terremoto agli impianti in questione, agli argini, ai ponti fluviali ovvero a tutte le infrastrutture costituenti parti fondamentali del sistema idraulico ed irriguo;

                10. con riferimento all'articolo 8, si evidenzia la necessità che risorse finanziarie preziose per la ripresa dei territori colpiti dal sisma siano mantenute sui medesimi territori, nella più ampia misura consentita dalle condizioni della finanza pubblica. Si propone pertanto che sia differita al 31 dicembre 2012 la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti fissati dal medesimo articolo 8 al 30 settembre 2012. Si preveda conseguentemente l'estensione del periodo di sospensione anche per i termini già sospesi per effetto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012. Con riferimento a tale decreto, si segnala che è necessario che lo stesso ricomprenda espressamente anche i soggetti danneggiati dai ripetuti eventi succedutisi a quello del 20 maggio e, in particolare, da quello più grave del 29 maggio. Si deve specificare altresì che la sospensione prevista dal medesimo decreto riguarda gli adempimenti tributari riferiti ad immobili situati nei comuni colpiti anche se di proprietà di soggetti non residenti nei medesimi;

                11. si ritiene anche opportuna l'estensione delle sospensioni predette ai soggetti danneggiati dal terremoto nei comuni confinanti con l'area delimitata;

                12. all'articolo 8, comma 1, numero 4), si preveda che l'onere degli interessi passivi a carico dei consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 2, evitando che gli stessi siano posti a carico della proprietà consorziata. Infatti, l'articolo 8 contempla la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli; poiché i contributi consortili vengono imposti per la manutenzione e gestione delle opere e relative spese del personale dipendente, per le quali non vi è altra fonte di reperimento

 

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delle risorse, i consorzi di bonifica dovranno richiedere anticipazioni alle banche per potervi provvedere;

                13. si considera inoltre necessario, al fine di alleviare il peso degli oneri previdenziali per le aziende colpite dal sisma:

                    a. prevedere un sgravio, nella misura del 50 per cento, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 20 maggio ed il 31 dicembre 2012;

                    b. prevedere il recupero degli importi sospesi e sgravati, senza sanzioni ed interessi, in 100 rate mensili a partire da giugno 2013;

                14. si chiede di differire, per i fabbricati rurali ubicati nei territori interessati dal sisma e per un congruo periodo, dal 30 novembre 2012 al 30 novembre 2013, il termine concernente l'accatastamento dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

                15. all'articolo 8, comma 4, sia differito dal 30 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 il termine ivi previsto, che appare eccessivamente ristretto, tenuto conto della vastità dei danni alla popolazione e alle attività;

                16. all'articolo 8, comma 7, si estenda l'ambito di applicazione della disposizione anche alle zone colpite dal sisma del 29 maggio 2012. Inoltre, dovrà essere consentito l'accesso e il mantenimento delle incentivazioni vigenti per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili con riferimento al momento della presentazione della domanda, laddove la stessa sia stata presentata anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo altresì lo slittamento del termine per la messa in esercizio dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013;

                17. all'articolo 8, comma 14, si estenda anche agli altri territori colpiti dal sisma la possibilità per le aziende agrituristiche di svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione di pasti e bevande in deroga ai limiti previsti dalla normativa regionale, deroga attualmente prevista solo per la regione Emilia Romagna;

                18. all'articolo 10, relativo al Fondo di garanzia per le PMI, e all'articolo 11, relativo al sostegno alle imprese danneggiate dal sisma, si disponga espressamente l'applicabilità della normativa ivi prevista anche alle imprese del settore agroalimentare. L'esplicitazione è necessaria in quanto in relazione al sistema di interventi previsto per il terremoto in Abruzzo è stato riscontrato che il mancato specifico riferimento al comparto agroalimentare ha generato ritardi nell'attivazione degli aiuti al comparto suddetto ovvero in taluni casi un'ingiustificabile esclusione

                19. all'articolo 11, si preveda conseguentemente che il decreto che deve stabilire i criteri per la ripartizione del fondo e le modalità

 

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per la concessione del contributo in conto interessi sia adottato di concerto anche con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

                20. all'articolo 13, si ritiene necessario chiarire che l'intervento dell'ISMEA-SGFA, a favore delle imprese agricole danneggiate dal sisma, è privo di costi di commissione (al pari di quanto stabilito all'articolo 10 per gli interventi del Fondo di garanzia a favore delle micro, piccole e medie imprese) e che alle stesse imprese è riconosciuta priorità nell'espletamento dell'istruttoria della domanda. Si chiede inoltre di elevare all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento la percentuale delle garanzie dirette prestate da ISMEA per le imprese danneggiate;

                21. si propone di estendere la misura di cui all'articolo 13 anche alle imprese agricole conferenti di strutture di trasformazione e/o magazzinaggio ubicate nei territori colpiti dal sisma e risultate danneggiate, al fine di sostenere le aziende, e in particolare i caseifici, che hanno garantito i finanziamenti dando in garanzia il proprio prodotto e di assicurare la continuità delle filiere e del ciclo finanziario delle imprese colpite;

                22. siano disposte, per il sostegno delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici, specifiche agevolazioni in materia di IVA, per favorire il ripristino, la ristrutturazione e la costruzione dei fabbricati e degli altri beni strumentali distrutti o danneggiati dal terremoto. Si preveda, in particolare, per gli agricoltori che applicano il regime speciale IVA, la detrazione o il rimborso dell'imposta sull'acquisto dei beni e servizi acquistati per il ripristino, la ristrutturazione o la nuova costruzione di fabbricati ad uso strumentale e ai beni ammortizzabili acquistati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013 in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici. Si preveda inoltre la sospensione dell'efficacia delle norme che riguardano la rettifica della detrazione nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello speciale, relativamente ai beni ammortizzabili non ancora ceduti, acquistati o realizzati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013, in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici;

                23. all'articolo 14, si disponga che anche per le altre regioni interessate sia assicurata dallo Stato una quota di rimodulazione dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 per le annualità 2012 e 2013, ragguagliata alla frazione di territorio regionale colpita dal sisma;

                24. con riferimento all'articolo 17, si ritiene opportuno estendere analoghe facilitazioni anche per la rimozione di rifiuti (come ad esempio amianto, impianti, attrezzature) i cui costi ed oneri attualmente sono a carico dell'imprenditore;

                25. all'articolo 19, comma 2, ai fini del rilascio delle autorizzazioni ambientali per la delocalizzazione delle attività, è necessario prevedere il rispetto delle norme a tutela anche del patrimonio agroalimentare. Le zone interessate dal sisma si caratterizzano, infatti, per produzioni italiane agricole e alimentari di pregio rispetto alle

 

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quali occorre garantire il mantenimento delle quote di mercato dei prodotti del Made in Italy a maggior valore aggiunto;

                26. si ritiene necessario prevedere, per le imprese agricole ubicate nei territori interessati dal sisma, la proroga dei seguenti ulteriori termini relativi ad adempimenti in materia ambientale, che risultano eccessivamente gravosi:

                    a. si preveda, in deroga alle previsioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, che alle zone vulnerabili ubicate nelle province interessate dal sisma si applicano, fino al 30 giugno 2013, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili e che fino al medesimo termine alle imprese agricole ubicate nelle citate Province non si applicano le disposizioni nazionali e regionali relative alle caratteristiche e dimensioni dei contenitori di stoccaggio«;

                    b. si preveda che i termini del 31 luglio 2012 e del 1o settembre 2013 di cui all'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, concernenti le emissioni in atmosfera di impianti e attività, sono rispettivamente prorogati al 31 luglio 2013 ed al 30 giugno 2014;

                    c. si preveda un'adeguata proroga dei termini per gli adempimenti relativi al SISTRI.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 5263 di conversione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante

 

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interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;

            considerato che le disposizioni recate dal decreto-legge sono riconducibili, in parte, a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, (sistema tributario; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile; norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente e dei beni culturali), ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e in parte, a materie di competenza legislativa concorrente, (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; tutela della salute; protezione civile; governo del territorio) ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia previsto che la disposizione di cui all'articolo 14 si applica anche alle regioni Lombardia e Veneto;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 3, comma 1, la portata della norma che prevede che nella fissazione delle priorità, delle modalità e delle percentuali dei contributi sono «fatte salve le peculiarità regionali»;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 3, comma 11, che la deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla disciplina della VIA, andrebbe estesa anche al titolo III-bis, recante la disciplina dell'AIA;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare, all'articolo 4, comma 2, le norme che assegnano ai presidenti delle regioni interessate la competenza alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati con la disposizione secondo cui alle esigenze nell'ambito di tali interventi si provvede secondo modalità stabilite d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali ed il presidente della regione interessata;

            d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 5, comma 1, che sia acquisita la previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1997 n. 281, anziché della Conferenza Stato-regioni;

            e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7, la possibilità per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici di escludere dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del

 

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rispetto del patto di stabilità interno le voci di spesa relative alla ricostruzione e consolidamento degli edifici scolastici ed al personale specializzato delle soprintendenze dei beni culturali;

            f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire che gli interventi per la costruzione e l'attivazione dei servizi sociali siano attuati nel rispetto delle competenze riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

 

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TESTO
del disegno di legge
 
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TESTO
della Commissione
 
Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
 
Art. 1.
 
Art. 1.
    1. È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.     1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.     2. Identico.


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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 2:

            al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e curano la pubblicazione dei rendiconti sui siti internet delle rispettive regioni».

        All'articolo 3:

            al comma 1:

            alla lettera a), dopo le parole: «pubblici e privati» sono inserite le seguenti: «e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche,»;

            la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            «b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subìto gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è riconosciuta dall'autorità competente entro il 30 marzo 2013; in deroga ai princìpi contabili, i contributi di ristoro dei danni possono essere accertati nel primo bilancio da approvare»;

            dopo la lettera b) è inserita la seguente:

            «b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. Alla concessione dei contributi di cui alla presente lettera è riservata una somma pari a 65 milioni di euro. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

 

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provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate»;

            alla lettera c), dopo le parole: «alle strutture adibite ad attività sociali,» sono inserite le seguenti: «socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie,»;

            dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

            «f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;

            f-ter) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;

            f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti»;

            al comma 2, la parola: «utilizzate» è sostituita dalle seguenti: «esistenti o in corso di realizzazione»;

            al comma 6, dopo le parole: «30 ottobre 2008, n. 19,» sono inserite le seguenti: «nonché alle corrispondenti disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto,», le parole: «della predetta regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle predette regioni» e dopo le parole: «paesaggistici,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione, per i fabbricati rurali, per la riproposizione dell'originaria sagoma e per la possibile riduzione della precedente volumetria,»;

            al comma 7, dopo le parole: «di cui all'allegato 1 al presente decreto,» sono inserite le seguenti: «nonché per le imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subìto danni a seguito degli eventi sismici, accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o di altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche,» e dopo le parole: «deve acquisire» sono inserite le seguenti: «, nei casi di cui al comma 8,»;

            dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        «7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle ed altre strutture inerenti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria»;

 

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            il comma 8 è sostituito dai seguenti:

        «8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:

            a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

            b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

            c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

        8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali»;

            il comma 10 è sostituito dal seguente:

        «10. Nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto. Qualora l'accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione della sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9, tenendo conto degli interventi locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le seguenti scadenze temporali:

            a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;

 

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            b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;

            c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra quattro e otto per valore di livello di sicurezza Ls per cento compresi tra il 30 per cento e il 50 per cento, secondo l'equazione 4+ (Ls-30)/5»;

            al comma 12, secondo periodo, le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010» sono sostituite dalle seguenti: «di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2»;

            dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

        «13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica.

        13-ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, le opere temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti».

        All'articolo 4:

            al comma 1:

                all'alinea, dopo le parole: «d'intesa fra loro,» sono inserite le seguenti: «sentiti le province e i comuni interessati per i profili di competenza,»;

                alla lettera a), le parole: «compresi quelli adibiti all'uso scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia», dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «gli edifici municipali,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione»;

            al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «comma 2,» è inserita la seguente: «anche», le parole da: «e dei competenti uffici» fino a: «istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nonché degli altri soggetti pubblici competenti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentiti, in merito agli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, le province e i comuni competenti»;

 

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            dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        «5-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato a porre a disposizione delle amministrazioni comunali di cui all'articolo 1, i segretari comunali non titolari di sede, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso, sono assegnati in posizione di comando alle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati, anche in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle nuove o maggiori attività delle amministrazioni medesime connesse all'emergenza. Gli oneri finanziari derivanti dall'impiego del predetto personale, comprensivi delle spese di vitto e alloggio documentate, sono a carico del Ministero dell'interno, che vi provvede attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente».

        Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

        «Art. 4-bis.(Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e le attività culturali). – 1. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, sono adottate le seguenti misure:

            a) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, sia per far fronte agli interventi urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;

            b) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, per far fronte agli oneri connessi all'utilizzo delle necessarie risorse umane e strumentali disponibili, ivi compresi quelli derivanti dal riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso e dal rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di parte corrente».

 

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        All'articolo 5:

            al comma 1, dopo le parole: «regolare attività» sono inserite le seguenti: «educativa per la prima infanzia e», le parole: «Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», le parole: «dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 169, convertito dalla legge 30 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169» e dopo le parole: «ed alla ricostruzione degli edifici scolastici» sono inserite le seguenti: «o utilizzati per attività educativa per la prima infanzia»;

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono altresì ripartite tra le regioni medesime le seguenti risorse:

            a) una quota pari al 60 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 53, comma 5, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

            b) una quota pari al 60 per cento delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla tabella 5 della delibera n. 6/2012 del CIPE, del 20 gennaio 2012»;

            al comma 3, le parole: «l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna può» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici scolastici regionali per l'Emilia-Romagna, la Lombardia ed il Veneto possono».

        Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

        «Art. 5-bis.(Disposizioni in materia di controlli antimafia). – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture - uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzione, sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione.

        2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

            a) trasporto di materiali a discarica per conto terzi;

            b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi;

            c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

 

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            d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

            e) noli a freddo di macchinari;

            f) fornitura di ferro lavorato;

            g) autotrasporti per conto terzi;

            h) guardiania dei cantieri.

        3. Le prefetture - uffici territoriali del Governo effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

        4. Le prefetture - uffici territoriali del Governo delle province indicate al comma 1 effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

        5. Per l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino.

        6. Si applicano le modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2011, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012».

        All'articolo 6:

            ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, lettere a) e b), le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;

            al comma 4 il secondo periodo è soppresso;

            al comma 6, le parole: «di cui all'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni»;

            al comma 9, le parole: «ai sensi del comma 6, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 7, lettera b)».

        Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

        «Art. 7-bis. – (Crediti vantati dalle imprese). – 1. La pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio

 

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sanitario nazionale, provvedono al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, entro il termine di sessanta giorni fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali e quelli del Servizio sanitario nazionale, il rispetto del patto di stabilità interno».

        All'articolo 8:

            al comma 1, alinea, le parole: «del persistente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo», le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «30 novembre 2012» e le parole: «interessi. Sono» sono sostituite dalle seguenti: «interessi, sono»;

            al comma 1, numero 9), al primo periodo, le parole: «negli elenchi» sono sostituite dalle seguenti: «nell'albo» e le parole: «di cui agli articoli 106 e 107» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 106»; il secondo periodo è soppresso; al terzo periodo, dopo le parole: «attività imprenditoriale, commerciale, artigianale» è inserita la seguente: «, agricola» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale»;

            al comma 1, dopo il numero 9) è aggiunto il seguente:

                «9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice»;

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del presente decreto, è differito al 30 giugno 2013»;

            al comma 2, secondo periodo, le parole: «sospesi ai sensi del precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sospesi ai sensi del precedente periodo»;

            al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ordinanze sindacali di sgombero» sono inserite le seguenti: «, comunque adottate entro il 30 novembre 2012,», al secondo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2012 e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la

 

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distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi venti giorni»;

            dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        «3-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, per l'anno 2012, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è dovuta nella misura del 50 per cento e conseguentemente non si applicano la riserva statale sul gettito e il comma 17 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo si provvede mediante applicazione delle seguenti disposizioni: all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), le parole: “12,6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “12,8 per cento”;

            b) alla lettera b), le parole: “11,6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “11,8 per cento”;

            c) alla lettera c), le parole: “10,6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “10,8 per cento”;

            d) alla lettera d), le parole: “9 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “9,2 per cento”;

            e) alla lettera e), le parole: “8 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “8,7 per cento”.

        3-ter. Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefìci di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni»;

            al comma 4, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2012» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale»;

            al comma 5, la parola: «sospesi» è sostituita dalla seguente: «sospese»;

 

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            al comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 1218» sono aggiunte le seguenti: «, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi»;

            il comma 7 è sostituito dal seguente:

        «7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013»;

            al comma 8, dopo le parole: «normative comunitarie statali o regionali in materia» sono inserite le seguenti: «di benessere animale,», le parole: «registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni,» sono soppresse e dopo le parole: «nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici» sono inserite le seguenti: «,con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni,»;

            al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami»;

            al comma 11, le parole: «gli agricoltori» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende agricole»;

            al comma 13, le parole: «nei punti» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi»;

            al comma 14, le parole: «all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dalle rispettive leggi regionali»;

            al comma 15, dopo le parole: «regione Emilia Romagna,» sono inserite le seguenti: «della provincia di Mantova e della provincia di Rovigo,»;

            dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

        «15-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono prorogati, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31 dicembre 2012 a favore di immigrati che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di residenza in detti territori per effetto degli eventi sismici.

        15-ter. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal

 

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sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012.

        15-quater. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, sono regolate dal codice civile.

        15-quinquies. Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente, i termini di validità di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono prorogati di due anni. In caso di convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ovvero di accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il termine per l'inizio dei lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di quattro anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, è sospeso per un identico periodo».

        All'articolo 10:

            al comma 1, dopo le parole: «medie imprese» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali».

        All'articolo 11:

            al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le seguenti: «,con sede o unità locali» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori».

        Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

        «Art. 11-bis.(Attivazione nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma). – 1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a partire dall'esercizio 2013, una quota di 25 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti

 

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agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma nei territori di cui all'articolo 1 del presente decreto, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, con il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, con l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili.

        2. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento agevolato e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è pari allo 0,50 per cento nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

        3. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni interessate. Con il medesimo decreto sono disciplinate la misura e le modalità del concorso delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto agli oneri connessi alla quota di autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

        4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        All'articolo 12:

            al comma 1, dopo le parole: «2012» sono inserite le seguenti: «sono assegnati».

        Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

        «Art. 12-bis. – (Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese). – 1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e per le imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subìto danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, sono esentate da imposta le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto.

        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché

 

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la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e a 20 milioni di euro per l'anno 2013».

        All'articolo 13:

            al comma 1, dopo le parole: «destinati ad abbattere» sono inserite le seguenti: «per intero».

        All'articolo 14:

            al comma 1, le parole: «alla Regione Emilia Romagna» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni di cui al presente decreto» e le parole: «della medesima Regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime regioni».

        All'articolo 17:

            al comma 1, al primo periodo, le parole: «punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»; al secondo periodo, le parole: «di cui al presente punto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma», la parola: «facilmente» è soppressa e le parole: «secondo le modalità del punto 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità previste dal comma 2»;

            al comma 4, le parole: «di cui al punto 1 ove occorra» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 ove occorra», le parole: «della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» e le parole da: «In caso» fino a: «punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di ulteriori necessità i presidenti delle regioni dei territori di cui all'articolo 1, con proprio decreto, individuano gli ulteriori impianti in cui è possibile conferire i rifiuti di cui al comma 1»;

            al comma 5, dopo le parole: «CER 20.01.34» sono inserite le seguenti: «, ai rifiuti che contengono amianto, il codice CER 17.06.05»;

            al comma 6, le parole: «di cui al punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

            al comma 7, le parole: «di cui al punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «al punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4»;

            al comma 8, le parole: «di cui al punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

 

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            al comma 9, le parole: «al punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4», le parole: «di cui al precedente punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «sulla base della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base del presente decreto»;

            al comma 10, le parole: «al punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4»;

            al comma 11, le parole: «al punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4» e le parole: «di cui al punto 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7»;

            al comma 12, le parole: «di cui al punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trasporto dei rifiuti sanitari prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico avviene in deroga agli articoli 188-ter e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

        All'articolo 18:

            al comma 3, le parole: «Allegato 8» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato VIII alla parte seconda»;

            al comma 5, le parole: «Allegato 8» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato VIII alla parte seconda».

        All'articolo 19:

            al comma 1, le parole: «di cui al punto 25» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

            al comma 2, dopo le parole: «per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale» sono inserite le seguenti: «e delle corrispondenti leggi della regione Lombardia e della regione Veneto»;

            dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Per i procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non è dovuto alcun onere istruttorio».

        Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 19-bis. – (Zone a burocrazia zero). – 1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista

 

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dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

        Art. 19-ter.(Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). – 1. Per gli anni 2012 e 2013, in favore dei lavoratori autonomi e degli imprenditori che hanno cessato l'esercizio delle attività, residenti nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, è riconosciuta la facoltà di compensare le somme dovute a titolo di imposte dirette con i crediti di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

        All'articolo 20:

            al comma 1, le parole: «8, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «8, commi 3 e 15-ter».

 

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Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2012.
 
 
Testo del decreto-legge
 
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
    

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2012, adottato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, nonché le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le quali è stato dichiarato fino al 31 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

 

        Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1 del 22 maggio 2012 e le ordinanze n. 2 e 3 del 2 giugno 2012 con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti volti al primo soccorso, all'assistenza della popolazione nonché ai primi interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo e favorire gli interventi di ricostruzione, la ripresa economica e l'assistenza alle popolazioni colpite;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;

 

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        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali, della giustizia, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali;

 
emana
il seguente decreto-legge:
 

Capo I

INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

Capo I
INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

Articolo 1.
(Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni).

Articolo 1.
(Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni).

        1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

        Identico.

      2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati.  
      3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è prorogato fino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario è disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.  

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      4. Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge.  
      5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.  

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Articolo 2.
(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate).

Articolo 2.
(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate).

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.

        1. Identico.

      2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le finalità previste dal presente decreto, nonché sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nel rispetto delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati delle singole Regioni.      2. Identico.
      3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2 centesimi al litro, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.      3. Identico.
      4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalità di cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione.      4. Identico.
      5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:      5. Identico.
          a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei limiti delle finalità per esse stabilite;  
          b) con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici;  

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          c) per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonché le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Le predette voci di spesa possono essere reintegrate con utilizzo dei risparmi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti legislativi, conseguenti all'attività di razionalizzazione della spesa pubblica in applicazione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52.  

        6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

        6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti sui siti internet delle rispettive regioni.


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Articolo 3.
(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale).

Articolo 3.
(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale).

        1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, può essere disposta:

      1. Identico:

          a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto;          a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto;
          b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subìto gravi danni a beni mobili di loro proprietà;          b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subìto gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è riconosciuta dall'autorità competente entro il 30 marzo 2013; in deroga ai princìpi contabili, i contributi di ristoro dei danni possono essere accertati nel primo bilancio da approvare;

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            b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. Alla concessione dei contributi di cui alla presente lettera è riservata una somma pari a 65 milioni di euro. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate;
          c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;          c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
          d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;          d) identica;
          e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;          e) identica;
          f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.          f) identica;
            f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;
            f-ter) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;
            f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti.

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        2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni utilizzate alla data del 20 maggio 2012 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

        2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 20 maggio 2012 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

      3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.      3. Identico.
      4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.      4. Identico.
      5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica delle agibilità degli edifici e strutture ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i dati delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato, integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.      5. Identico.

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      6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, i soggetti interessati comunicano ai comuni della predetta regione l'avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio nonché per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.      6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, nonché alle corrispondenti disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto, i soggetti interessati comunicano ai comuni delle predette regioni l'avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, fatta eccezione, per i fabbricati rurali, per la riproposizione dell'originaria sagoma e per la possibile riduzione della precedente volumetria, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio nonché per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
      7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 – costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.      7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, nonché per le imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subìto danni a seguito degli eventi sismici, accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o di altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al comma 8, la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 – costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.

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        7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle ed altre strutture inerenti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.
      8. Nelle more dell'esecuzione della suddetta verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica potrà essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:      8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
          1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;          a) identica;
          2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;          b) identica;
          3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.          c) identica.
 

        8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.

      9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.      9. Identico.
      10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, il livello di sicurezza dovrà essere definito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Tale valore dovrà essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi.      10. Nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto. Qualora l'accelerazione spettrale come sopra individuata

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   non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione della sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9, tenendo conto degli interventi locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le seguenti scadenze temporali:
            a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
            b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
            c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra quattro e otto per valore di livello di sicurezza Ls per cento compresi tra il 30 per cento e il 50 per cento, secondo l'equazione 4+ (Ls-30)/5.

        11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto di Protezione civile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attività. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ed alle relative norme regionali di attuazione.

        11. Identico.


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      12. La delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.      12. La delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2.
      13. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.      13. Identico.
        13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica.
        13-ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, le opere temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti.

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Articolo 4.
(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale).

Articolo 4.
(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale).

        1. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse all'uopo individuate:

        1. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, d'intesa fra loro, sentiti le province e i comuni interessati per i profili di competenza, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse all'uopo individuate:

          a) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture edilizie universitarie, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;          a) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia e le strutture edilizie universitarie, nonché gli edifici municipali, le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
          b) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici.          b) identica.

        2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse all'uopo individuate, alle esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali e archivistici mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale danneggiato, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro, e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, si provvede secondo le modalità stabilite d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il presidente della regione interessata, sia per far fronte agli interventi urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione.

        2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, anche avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche nonché degli altri soggetti pubblici competenti, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sentiti, in merito agli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, le province e i comuni competenti. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse all'uopo individuate, alle esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali e archivistici mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale danneggiato, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro, e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, si provvede secondo le modalità stabilite d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il presidente della regione interessata, sia per far fronte agli interventi urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione.


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      3. Alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, può essere riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi già programmati dalle medesime regioni nell'Accordo di programma vigente, le Regioni procedono, previo parere del Ministero della salute, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.      3. Identico.
      4. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.      4. Identico.
      5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni predispongono ovvero, ove già adottati, aggiornano i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio.      5. Identico.
        5-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato a porre a disposizione delle amministrazioni comunali di cui all'articolo 1, i segretari comunali non titolari di sede, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso, sono assegnati in posizione di comando alle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati, anche in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle nuove o maggiori attività delle amministrazioni medesime connesse all'emergenza. Gli oneri finanziari derivanti dall'impiego del predetto personale, comprensivi delle spese di vitto e alloggio documentate, sono a carico del Ministero dell'interno, che vi provvede attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente.

Pag. 74-75
 

Articolo 4-bis.
(Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e le attività culturali).
 

        1. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, sono adottate le seguenti misure:

            a) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, sia per far fronte agli interventi urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;
            b) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, per far fronte agli oneri connessi all'utilizzo delle necessarie risorse umane e strumentali disponibili, ivi compresi quelli derivanti dal riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso e dal rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di parte corrente.

Pag. 76-77

Articolo 5.
(Ulteriori interventi a favore delle scuole).

Articolo 5.
(Ulteriori interventi a favore delle scuole).

        1. Al fine di consentire la più tempestiva ripresa della regolare attività scolastica nelle aree interessate dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, eliminando situazioni di pericolo, le risorse individuate dal DM 30 luglio 2010, assunto in applicazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 169, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, possono essere destinate alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico ed alla ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili a seguito della predetta crisi sismica. A tal fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca.

        1. Al fine di consentire la più tempestiva ripresa della regolare attività educativa per la prima infanzia e scolastica nelle aree interessate dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, eliminando situazioni di pericolo, le risorse individuate dal DM 30 luglio 2010, assunto in applicazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, possono essere destinate alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico ed alla ricostruzione degli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa per la prima infanzia danneggiati o resi inagibili a seguito della predetta crisi sismica. A tal fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca.

        1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono altresì ripartite tra le regioni medesime le seguenti risorse:
            a) una quota pari al 60 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 53, comma 5, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
            b) una quota pari al 60 per cento delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla tabella 5 della delibera n. 6/2012 del CIPE, del 20 gennaio 2012.

        2. Le regioni nel cui territorio si trovano le aree indicate nel comma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma, a modificare i piani di edilizia scolastica eventualmente già predisposti sulla base della previgente normativa di settore e non ancora attivati, anche con l'inserimento di nuove opere non contemplate in precedenza. I Presidenti delle Regioni interessate curano il coordinamento degli interventi di cui al presente articolo nell'ambito del piano di cui all'articolo 4.

        2. Identico.


Pag. 78-79
      3. Per fronteggiare l'emergenza e nei limiti di durata della stessa, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna può adottare per il prossimo anno scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi di adattamento del calendario scolastico, di flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, di articolazione e di composizione delle classi o sezioni.      3. Per fronteggiare l'emergenza e nei limiti di durata della stessa, gli uffici scolastici regionali per l'Emilia-Romagna, la Lombardia ed il Veneto, possono adottare per il prossimo anno scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi di adattamento del calendario scolastico, di flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, di articolazione e di composizione delle classi o sezioni.
      4. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2011/2012 nei Comuni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.      4. Identico.

Pag. 80-81
 

Articolo 5-bis.
(Disposizioni in materia di controlli antimafia).
 

        1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzione, sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione.

        2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
            a) trasporto di materiali a discarica per conto terzi;
            b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
            c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
            d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
            e) noli a freddo di macchinari;
            f) fornitura di ferro lavorato;
            g) autotrasporti per conto terzi;
            h) guardiania dei cantieri.
 

        3. Le prefetture-uffici territoriali del Governo effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

        4. Le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province indicate al comma 1 effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
        5. Per l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino.

Pag. 82-83
        6. Si applicano le modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2011, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012.

Pag. 84-85

Articolo 6.
(Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti).

Articolo 6.
(Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti).

        1. Fino al 31 luglio 2012, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

        1. Fino al 31 dicembre 2012, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

      2. Fino al 31 luglio 2012, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2.      2. Fino al 31 dicembre 2012, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2.
      3. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2012, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.      3. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 dicembre 2012, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.
      4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 luglio 2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.      4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Pag. 86-87
      5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21 maggio 2012 al 31 luglio 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.      5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21 maggio 2012 al 31 dicembre 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
      6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 20 maggio 2012. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.      6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 20 maggio 2012. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.
      7. Nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni colpiti dal sisma:      7. Nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni colpiti dal sisma:
          a) sono sospesi, fino al 31 luglio 2012, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;          a) sono sospesi, fino al 31 dicembre 2012, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;
          b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2012.          b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 dicembre 2012.

        8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

        8. Identico.

      9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).      9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lettera b).

Pag. 88-89

Articolo 7.
(Deroga al patto di stabilità interno).

Articolo 7.
(Deroga al patto di stabilità interno).

        1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

        Identico.


Pag. 90-91
 

Articolo 7-bis.
(Crediti vantati dalle imprese).
 

        1. La pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvedono al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, entro il termine di sessanta giorni fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali e quelli del Servizio sanitario nazionale, il rispetto del patto di stabilità interno.


Pag. 92-93

Articolo 8.
(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali).

Articolo 8.
(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali).

        1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresì sospesi fino al 30 settembre 2012:

        1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono altresì sospesi fino al 30 novembre 2012:

          1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;          1) identico;
          2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;          2) identico;
          3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;          3) identico;
          4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;          4) identico;
          5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;          5) identico;
          6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;          6) identico;
          7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;          7) identico;

Pag. 94-95
          8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;          8) identico;
          9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici.          9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale;
            9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice.
 

        1-bis. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del presente decreto, è differito al 30 giugno 2013.


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        2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

        2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

      3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.      3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi venti giorni.
        3-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, per l'anno 2012, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è dovuta nella misura del 50 per cento e conseguentemente non si applicano la riserva statale sul gettito e il comma 17 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo si provvede mediante applicazione delle seguenti disposizioni: all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

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            a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,8 per cento»;
            b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,8 per cento»;
            c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10,8 per cento»;
            d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,2 per cento»;
            e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,7 per cento».
 

        3-ter. Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefìci di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.

      4. Sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio.      4. Sono inoltre prorogati sino al 30 novembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
      5. Sono altresì sospesi per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.      5. Sono altresì sospese per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.
      6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218.      6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

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      7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013.      7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.
      8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di identificazione e registrazione degli animali, registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (D.P.R. 317/96, D.M. 31.01.2002 e succ. modificazioni, D.M. 16 maggio 2007), nonché registrazioni dell'impiego del farmaco (D. Lgs. 158/2006 e D. Lgs. 193/2006) che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici sono differiti al 30 novembre 2012.      8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, di identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (decreto del Presidente della Repubblica 317/96, decreto ministeriale 31.01.2002 e succ. modificazioni, decreto ministeriale 16 maggio 2007), nonché registrazioni dell'impiego del farmaco (D. Lgs. 158/2006 e D. Lgs. 193/2006) che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 30 novembre 2012.
      9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 119 del 2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012.      9. Identico.
      10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE.      10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE, dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.
      11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento CE 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, gli agricoltori ricadenti nei Comuni interessati dall'evento sismico – ai sensi dell'articolo 75 del Reg. CE 1122/2009 – possono mantenere il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.      11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento CE 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, le aziende agricole ricadenti nei Comuni interessati dall'evento sismico – ai sensi dell'articolo 75 del Reg. CE 1122/2009 – possono mantenere il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.
      12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.      12. Identico.

Pag. 102-103
      13. In relazione a quanto stabilito nei punti 11 e 12 la comunicazione all'autorità competente, prevista dai sopracitati articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorità preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempimento.      13. In relazione a quanto stabilito nei commi 11 e 12 la comunicazione all'autorità competente, prevista dai sopracitati articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorità preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempimento.
      14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009.      14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti dalle rispettive leggi regionali.
      15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del DPR n. 380 del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.      15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, della provincia di Mantova e della provincia di Rovigo, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del DPR n. 380 del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
        15-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono prorogati, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31 dicembre 2012 a favore di immigrati che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di residenza in detti territori per effetto degli eventi sismici.
        15-ter. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012.
        15-quater. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, sono regolate dal codice civile.

Pag. 104-105
        15-quinquies. Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente, i termini di validità di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono prorogati di due anni. In caso di convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ovvero di accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il termine per l'inizio dei lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di quattro anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, è sospeso per un identico periodo.

Pag. 106-107

Articolo 9.
(Differimento di termini per gli enti locali).

Articolo 9.
(Differimento di termini per gli enti locali).

        1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto il differimento dei termini per:

        Identico.

          1) la deliberazione del bilancio di previsione 2012;  
          2) il conto annuale del personale.  

Pag. 108-109

Capo II
INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA

Capo II
INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA

Articolo 10.
(Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012).

Articolo 10.
(Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012).

        1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano subìto danni in conseguenza di tali eventi, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 percento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

        1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano subìto danni in conseguenza di tali eventi, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.


Pag. 110-111

Articolo 11.
(Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012).

Articolo 11.
(Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012).

        1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire, su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subìto danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

        1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire, su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subìto danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012. Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente articolo.


Pag. 112-113
 

Articolo 11-bis.
(Attivazione nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma).
 

        1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a partire dall'esercizio 2013, una quota di 25 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma nei territori di cui all'articolo 1 del presente decreto, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, con il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, con l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili.

        2. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento agevolato e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è pari allo 0,50 per cento nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
        3. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni interessate. Con il medesimo decreto sono disciplinate la misura e le modalità del concorso delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto agli oneri connessi alla quota di autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
        4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pag. 114-115

Articolo 12.
(Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012).

Articolo 12.
(Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012).

        1. Per l'attività di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, per l'anno 2012, 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti danni dagli eventi sismici.

        1. Per l'attività di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, per l'anno 2012, sono assegnati 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti danni dagli eventi sismici.

      2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma provvede la Regione Emilia Romagna con propri atti, nei quali sono definiti, tra l'altro, l'ammontare dei contributi massimi concedibili. Tali atti stabiliscono, in particolare, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione.      2. Identico.
      3. La somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilità speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativa al FAR, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, per le finalità di cui ai commi 1 e 2.      3. Identico.

Pag. 116-117
 

Articolo 12-bis.
(Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese).
 

        1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e per le imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subìto danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, sono esentate da imposta le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto.

        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e a 20 milioni di euro per l'anno 2013.

Pag. 118-119

Articolo 13.
(Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012).

Articolo 13.
(Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012).

        1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

        1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere per intero, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.


Pag. 120-121

Articolo 14.
(Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale).

Articolo 14.
(Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale).

        1. Al fine di consentire alla Regione Emilia Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della medesima Regione è assicurata dallo Stato, limitatamente alle annualità 2012 e 2013, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183.

        1. Al fine di consentire alle regioni di cui al presente decreto di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 delle medesime regioni è assicurata dallo Stato, limitatamente alle annualità 2012 e 2013, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183.


Pag. 122-123

Articolo 15.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

Articolo 15.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

        1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, può essere concessa, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennità, con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.

        Identico.

      2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, una indennità una tantum nella misura da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.  
      3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefìci di cui dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2. L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefìci pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.  

Pag. 124-125

Articolo 16.
(Promozione turistica).

Articolo 16.
(Promozione turistica).

        1. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuove per il tramite della struttura di missione per il rilancio dell'Immagine Italia, istituita con DPCM del 15 dicembre 2011, iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale.

        Identico.

      2. A tal fine, la struttura di missione di cui al comma 1 è autorizzata ad affidare nell'anno 2012 con procedura d'urgenza un incarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato in materia di comunicazione per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo alla situazione recettiva, infrastrutturale e dell'offerta di servizi nelle zone colpite dal sisma, entro il limite di spesa di euro 300.000,00 e comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  

Pag. 126-127

Capo III
MISURE URGENTI IN MATERIA DI RIFIUTI E AMBIENTE

Capo III
MISURE URGENTI IN MATERIA DI RIFIUTI E AMBIENTE

Articolo 17.
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici).

Articolo 17.
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici).

        1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio individuati al punto 4, in deroga all'articolo 184 del D.Lgs. n. 152 del 2006 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Non rientrano nei rifiuti di cui al presente punto quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) facilmente individuabili che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità del punto 2.

        1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio individuati al comma 4, in deroga all'articolo 184 del D.Lgs. n. 152 del 2006 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Non rientrano nei rifiuti di cui al presente comma quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal comma 2.

      2. Nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti amianto occorre procedere, secondo le procedure previste dal D.M. 06/09/1994, nel modo seguente:      2. Identico.
          – In caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture, queste devono essere delimitate e confinate, e l'accessibilità deve poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilità e provvedere all'eventuale messa in sicurezza.  
          – In caso di capannoni lesionati con presenza di amianto compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate nelle aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre.  
          – In capannoni con presenza di amianto compatto, per procedere allo spostamento di attrezzature gli operatori che intervengono devono adottare fin dall'avvio dei lavori le precauzioni standard (ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di protezione con suole antiscivolo).  
          – I dispositivi di protezione individuale, una volta usati, non devono essere portati all'esterno ma depositati nell'azienda, in attesa del successivo intervento di bonifica.  

Pag. 128-129
          – Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del D.Lgs. n. 81/08. Il piano viene presentato al Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.  

        3. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione.

        3. Identico.

      4. I rifiuti di cui al punto 1 ove occorra, ancorché insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono stati prodotti, senza necessità di preventivo e specifico Accordo fra le Province interessate anche in deroga all'autorizzazione vigente per le operazioni oggetto della presente ordinanza, possono essere conferiti presso gli impianti indicati di seguito:      4. I rifiuti di cui al comma 1 ove occorra, ancorché insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono stati prodotti, senza necessità di preventivo e specifico Accordo fra le Province interessate anche in deroga all'autorizzazione vigente per le operazioni oggetto del presente decreto, possono essere conferiti presso gli impianti indicati di seguito:
          – Comune di Finale Emilia (MO) – Via Canaletto Quattrina di titolarità di FERONIA Srl;          – Comune di Finale Emilia (MO) – Via Canaletto Quattrina di titolarità di FERONIA Srl;
          – Comune di Galliera (BO) – Via San Francesco di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;          – Comune di Galliera (BO) – Via San Francesco di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;
          – Comune di Modena – Via Caruso di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;          – Comune di Modena – Via Caruso di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;
          – Comune di Medolla – Via Campana di titolarità di AIMAG S.p.A.;          – Comune di Medolla – Via Campana di titolarità di AIMAG S.p.A.;
          – Comune di Mirandola – Via Belvedere di titolarità di AIMAG S.p.A.;          – Comune di Mirandola – Via Belvedere di titolarità di AIMAG S.p.A.;
          – Comune di Carpi – Loc. Fossoli – Via Valle di titolarità di AIMAG S.p.A.;          – Comune di Carpi – Loc. Fossoli – Via Valle di titolarità di AIMAG S.p.A.;
          – Comune di Comune di Sant'Agostino (FE), località Molino Boschetti, via Ponte Trevisani 1, di CMV Servizi S.r.l.;          – Comune di Comune di Sant'Agostino (FE), località Molino Boschetti, via Ponte Trevisani 1, di CMV Servizi S.r.l.;
          – Comune di Novellara (RE) – Via Levata 64, di SABAR S.p.A;          – Comune di Novellara (RE) – Via Levata 64, di SABAR S.p.A;
          In caso di ulteriori necessità con decreto del Presidente della Giunta regionale sono individuati gli ulteriori impianti cui è possibile conferire i rifiuti di cui al punto 1.          In caso di ulteriori necessità i presidenti delle regioni dei territori di cui all'articolo 1, con proprio decreto, individuano gli ulteriori impianti in cui è possibile conferire i rifiuti di cui al comma 1.

Pag. 130-131

        5. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonché dalle operazioni di demolizione selettiva, sono attribuiti, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER 17.04.05; ai metalli misti il codice CER 17.04.07, al legno il codice CER 17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07, codice CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice CER 20.01.36, ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03*, oppure CER 17.06.04, ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli accumulatori e batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01.34. Ai rifiuti non altrimenti riciclabili è attribuito il codice CER 20.03.99 ovvero quelli derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12.

        5. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonché dalle operazioni di demolizione selettiva, sono attribuiti, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER 17.04.05; ai metalli misti il codice CER 17.04.07, al legno il codice CER 17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07, codice CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice CER 20.01.36, ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03*, oppure CER 17.06.04, ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli accumulatori e batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01.34, ai rifiuti che contengono amianto, il codice CER 17.06.05. Ai rifiuti non altrimenti riciclabili è attribuito il codice CER 20.03.99 ovvero quelli derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12.

      6. I rifiuti di cui al punto 1 sono raccolti oltre che dai gestori dei servizi pubblici anche dai soggetti incaricati dalle pubbliche Amministrazioni. Qualora i gestori del servizio pubblico non siano in possesso dei mezzi idonei alla raccolta di detta tipologia di rifiuto, stipulano appositi accordi con i privati per la messa a disposizione dei mezzi ovvero per l'espletamento dell'attività di carico dei mezzi di trasporto.      6. I rifiuti di cui al comma 1 sono raccolti oltre che dai gestori dei servizi pubblici anche dai soggetti incaricati dalle pubbliche Amministrazioni. Qualora i gestori del servizio pubblico non siano in possesso dei mezzi idonei alla raccolta di detta tipologia di rifiuto, stipulano appositi accordi con i privati per la messa a disposizione dei mezzi ovvero per l'espletamento dell'attività di carico dei mezzi di trasporto.
      7. Il trasporto dei materiali di cui al punto 1 da avviare a recupero o smaltimento è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc.), direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati previa comunicazione della targa del trasportatore ai gestori degli impianti individuati al punto 4 e pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle targhe dei trasportatori individuati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.      7. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 da avviare a recupero o smaltimento è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc.), direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati previa comunicazione della targa del trasportatore ai gestori degli impianti individuati dal comma 4 e pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle targhe dei trasportatori individuati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.
      8. I rifiuti di cui al punto 1 sono pesati all'ingresso all'impianto e viene redatto un registro sul quantitativo di rifiuti conferiti.      8. I rifiuti di cui al comma 1 sono pesati all'ingresso all'impianto e viene redatto un registro sul quantitativo di rifiuti conferiti.

Pag. 132-133
      9. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4 possono effettuare, sulla base di preventive comunicazioni a Provincia ed ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti di cui al precedente punto 1, nonché operazioni di selezione meccanica e cernita (D13) e (R12) mediante l'utilizzo di impianti mobili a titolarità propria o di imprese terze con essi convenzionate. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo le finalità della parte quarta del D.Lgs. 152/06 (articolo 177, comma 4). In particolare i titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne specifica evidenza ai fini della raccolta e gestione in sicurezza. Le suddette operazioni sono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e alla pertinente legislazione regionale in materia, nonché all'articolo 208 del citato D.Lgs 152/2006. Le attività di gestione dei rifiuti svolte presso siti già soggetti ad A.I.A., ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, non comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere. Per le suddette attività il gestore è tenuto a predisporre specifiche registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso e uscita dagli impianti gestiti sulla base della presente ordinanza; tali registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 190 e 188-ter del D.Lgs 152/2006.      9. I rispettivi gestori degli impianti individuati dal comma 4 possono effettuare, sulla base di preventive comunicazioni a Provincia ed ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti di cui al comma 1, nonché operazioni di selezione meccanica e cernita (D13) e (R12) mediante l'utilizzo di impianti mobili a titolarità propria o di imprese terze con essi convenzionate. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo le finalità della parte quarta del D.Lgs. 152/06 (articolo 177, comma 4). In particolare i titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne specifica evidenza ai fini della raccolta e gestione in sicurezza. Le suddette operazioni sono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e alla pertinente legislazione regionale in materia, nonché all'articolo 208 del citato D.Lgs 152/2006. Le attività di gestione dei rifiuti svolte presso siti già soggetti ad A.I.A., ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, non comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere. Per le suddette attività il gestore è tenuto a predisporre specifiche registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso e uscita dagli impianti gestiti sulla base del presente decreto; tali registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 190 e 188-ter del D.Lgs. 152/2006.
      10. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4 assicurano il personale di servizio per eseguire negli impianti di cui sopra la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Raee, nonché il loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto della normativa vigente; i rispettivi gestori degli impianti assicurano la gestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti amianto e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al loro successivo recupero o smaltimento.      10. I rispettivi gestori degli impianti individuati dal comma 4 assicurano il personale di servizio per eseguire negli impianti di cui sopra la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Raee, nonché il loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto della normativa vigente; i rispettivi gestori degli impianti assicurano la gestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti amianto e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al loro successivo recupero o smaltimento.
      11. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4 ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto di cui al punto 7 senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate per il deposito preliminare/messa in riserva e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, alla rimozione dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime e nelle loro adiacenze.      11. I rispettivi gestori degli impianti individuati dal comma 4 ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto di cui al comma 7 senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate per il deposito preliminare/messa in riserva e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, alla rimozione dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime e nelle loro adiacenze.

Pag. 134-135
      12. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico potranno essere smaltiti anche negli impianti di cui al punto 4 secondo il principio di prossimità al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti (in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi). In tal caso il gestore del servizio di raccolta si accorda preventivamente con quello che gestisce gli impianti dandone comunicazione alla Provincia e all'ARPA territorialmente competenti che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta.      12. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico potranno essere smaltiti anche negli impianti di cui al comma 4 secondo il principio di prossimità al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti (in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi). In tal caso il gestore del servizio di raccolta si accorda preventivamente con quello che gestisce gli impianti dandone comunicazione alla Provincia e all'ARPA territorialmente competenti che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta. Il trasporto dei rifiuti sanitari prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico avviene in deroga agli articoli 188-ter e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
      13. Le Province interessate dall'evento sismico, l'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti assicurano adeguata informazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti preposti alla gestione dell'emergenza.      13. Identico.
      14. L'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza per il rispetto del presente articolo.      14. Identico.
      15. Le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico.      15. Identico.
      16. Le aziende unità sanitarie locali assicurano la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.      16. Identico.
      17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed in particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento e all'avvio al recupero dei rifiuti, si provvede, nel limite di 1,5 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo della Protezione Civile già finalizzate agli interventi conseguenti al sisma del 20-29 maggio 2012. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.      17. Identico.

Pag. 136-137

Articolo 18.
(Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni).

Articolo 18.
(Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni).

        1. L'Autorità competente può sospendere i procedimenti in corso di cui alla parte IV – Titolo V del D.Lgs. 152/2006, articolo 242, in relazione alla bonifica dei siti contaminati, per un termine massimo di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto verificatasi nei siti medesimi a seguito degli eventi sismici, su richiesta documentata dei soggetti interessati.

        1. Identico.

      2. Per le attività individuate nel D. Lgs. 152/2006 Allegato 8 (attività soggette ad AIA) che hanno presentato domanda di rinnovo prima dell'adozione dell'ordinanza ed il cui procedimento è attualmente in corso, in deroga all'art. 29-octies comma 1 del D. Lgs. 152/2006, i termini del procedimento di rinnovo sono sospesi per 180 giorni e la validità dell'autorizzazione è prorogata sino all'entrata in vigore del provvedimento di rinnovo.      2. Identico.
      3. Per le attività individuate nel D. Lgs. 152/2006 Allegato 8 (attività soggette ad AIA) che devono presentare domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla data di adozione dell'ordinanza, in deroga all'articolo 29-octies comma 1, 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012 e la validità dell'autorizzazione vigente è prorogata fino al 30 giugno 2013.      3. Per le attività individuate nel D.Lgs. 152/2006 Allegato VIII alla parte seconda (attività soggette ad AIA) che devono presentare domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla data di adozione dell'ordinanza, in deroga all'articolo 29-octies comma 1, 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012 e la validità dell'autorizzazione vigente è prorogata fino al 30 giugno 2013.
      4. Per le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza e per un periodo di 12 mesi, sono sospesi i controlli programmati previsti nell'autorizzazione integrata ambientale.      4. Identico.
      5. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA (ovvero non incluse nel D. Lgs. 152/2006, Allegato 8).      5. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA (ovvero non incluse nel D. Lgs. 152/2006, Allegato VIII alla parte seconda).

Pag. 138-139

Articolo 19.
(Semplificazione di procedure di autorizzazione).

Articolo 19.
(Semplificazione di procedure di autorizzazione).

        1. Le aziende che hanno subito danni in seguito all'evento calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti comunicando all'autorità competente le modifiche non sostanziali e (in deroga all'articolo 29-nonies comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali) possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali. A tal fine la Commissione Unica di cui al punto 25 può svolgere un'attività di supporto all'azienda ovvero svolgere le verifiche necessarie.

        1. Le aziende che hanno subito danni in seguito all'evento calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti comunicando all'autorità competente le modifiche non sostanziali e (in deroga all'articolo 29-nonies comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali) possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali. A tal fine la Commissione Unica di cui al comma 2 può svolgere un'attività di supporto all'azienda ovvero svolgere le verifiche necessarie.

      2. I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle attività e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti alla nuova autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA ed AIA ed al procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010. La Regione Emilia-Romagna istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione Unica temporanea costituita da rappresentanti della Regione, di ARPA, Provincia, Comune e SUAP, integrata da ASL, Comando Provinciale VVF, Soprintendenza ed altri Enti che hanno competenza in materia di infrastrutture (ANAS, ENEL, TERNA, ATERSIR, consorzi bonifica, ecc.) competenti per territorio, cui è affidata la gestione e lo svolgimento, in modo coordinato, degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, secondo modalità che saranno individuate al momento dell'istituzione, consentendo anche l'inoltro cartaceo della documentazione per le procedure suddette, con la finalità di accelerare la tempistica e la semplificazione dei procedimenti nell'osservanza dei vincoli paesaggistici e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Sempre al fine di accelerare lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi, i termini di deposito e pubblicizzazione previsti dalle norme vigenti in materia di VIA [art. 9, commi 3 e 4 per le procedure di verifica (screening) di cui alla legge della Regione Emilia-Romagna 9/99 come modificata dalla legge della Regione Emilia-Romagna 3/12 e artt. 14, comma 1, e 15, comma 1, per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale] ed in materia di AIA [art. 29-quater, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 2006] sono ridotti alla metà, con arrotondamento all'unità superiore.      2. I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle attività e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti alla nuova autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA ed AIA ed al procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010. La Regione Emilia-Romagna istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione Unica temporanea costituita da rappresentanti della Regione, di ARPA, Provincia, Comune e SUAP, integrata da ASL, Comando Provinciale VVF, Soprintendenza ed altri Enti che hanno competenza in materia di infrastrutture (ANAS, ENEL, TERNA, ATERSIR, consorzi bonifica, ecc.) competenti per territorio, cui è affidata la gestione e lo svolgimento, in modo coordinato, degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, secondo modalità che saranno individuate al momento dell'istituzione, consentendo anche l'inoltro cartaceo della documentazione per le procedure suddette, con la finalità di accelerare la tempistica e la semplificazione dei procedimenti nell'osservanza dei vincoli paesaggistici e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Sempre al fine di accelerare lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi, i termini di deposito e pubblicizzazione previsti dalle norme vigenti in materia di VIA [art. 9, commi 3 e 4 per le procedure di verifica (screening) di cui alla legge della Regione Emilia-Romagna 9/99 come modificata dalla legge della Regione Emilia-Romagna 3/12 e artt. 14, comma 1, e 15, comma 1, per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale e delle corrispondenti leggi della regione Lombardia e della regione Veneto] ed in materia di AIA [art. 29-quater, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 2006] sono ridotti alla metà, con arrotondamento all'unità superiore.
        2-bis. Per i procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non è dovuto alcun onere istruttorio.

Pag. 140-141
 

Articolo 19-bis.
(Zone a burocrazia zero).
 

        1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


Pag. 142-143
 

Articolo 19-ter.
(Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo).
 

        1. Per gli anni 2012 e 2013, in favore dei lavoratori autonomi e degli imprenditori che hanno cessato l'esercizio delle attività, residenti nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, è riconosciuta la facoltà di compensare le somme dovute a titolo di imposte dirette con i crediti di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.


Pag. 144-145

Articolo 20.
(Copertura finanziaria).

Articolo 20.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 3, 4, 8, comma 3, e 13 del presente decreto si provvede, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 3, 4, 8, commi 3 e 15-ter, e 13 del presente decreto si provvede, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.      2. Identico.

Pag. 146-147

Articolo 21.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  

        Dato a Roma, addì 6 giugno 2012.

NAPOLITANO

 Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze.
 Cancellieri, Ministro dell'interno.
 Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 Balduzzi, Ministro della salute.
 Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.
 Ornaghi, Ministro per i beni e le attività culturali.
 Severino, Ministro della giustizia.
 Di Paola, Ministro della difesa.
 Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
 Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Visto, il Guardasigilli: Severino.

 

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Pag. 148-149


Allegato 1
(Art. 3, comma 7)

COD_REG

COD_PRO

COD_ISTAT

PRO_COM

NOME
 3  20  3020023  20023  Felonica
 3  20  3020027  20027  Gonzaga
 3  20  3020029  20029  Magnacavallo
 3  20  3020035  20035  Moglia
 3  20  3020039  20039  Pegognaga
 3  20  3020042  20042  Poggio Rusco
 3  20  3020046  20046  Quingentole
 3  20  3020047  20047  Quistello
 3  20  3020055  20055  San Benedetto Po
 3  20  3020056  20056  San Giacomo delle Segnate
 3  20  3020058  20058  San Giovanni del Dosso
 3  20  3020060  20060  Schivenoglia
 3  20  3020061  20061  Sermide
 3  20  3020067  20067  Villa Poma
 5  29  5029021  29021  Ficarolo
 5  29  5029022  29022  Fiesso Umbertiano
 5  29  5029025  29025  Gaiba
 5  29  5029033  29033  Occhiobello
 5  29  5029045  29045  Stienta
 8  35  8035009  35009  Campagnola Emilia
 8  35  8035020  35020  Correggio
 8  35  8035021  35021  Fabbrico
 8  35  8035028  35028  Novellara
 8  35  8035032  35032  Reggiolo
 8  35  8035034  35034  Rio Saliceto
 8  35  8035035  35035  Rolo
 8  36  8036002  36002  Bomporto
 8  36  8036004  36004  Camposanto
8 36 803600536005 Carpi
8 36 8036009 36009 Cavezzo
8 36 8036010 36010 Concordia sulla Secchia
8 36 8036012 36012 Finale Emilia
8 36 8036021 36021 Medolla
8 36 8036022 36022 Mirandola
8 36 8036028 36028 Novi di Modena
8 36 8036034 36034 Ravarino
8 36 8036037 36037 San Felice sul Panaro
8 36 8036038 36038 San Possidonio
8 36 8036039 36039 San Prospero
Allegato 1
(Art. 3, comma 7)

        Identico.

 

Pag. 150-151

COD_REG

COD_PRO

COD_ISTAT

PRO_COM

NOME
 8  36  8036044  36044  Soliera
 8  37  8037024  37024  Crevalcore
 8  37  8037028  37028  Galliera
 8  37  8037048  37048  Pieve di Cento
 8  37  8037053  37053  San Giovanni in Persiceto
 8  37  8037055  37055  San Pietro in Casale
 8  38  8038003  38003  Bondeno
 8  38  8038004  38004  Cento
 8  38  8038008  38008  Ferrara
 8  38  8038016  38016  Mirabello
 8  38  8038018  38018  Poggio Renatico
 8  38  8038021  38021  Sant'Agostino
 8  38  8038022  38022  Vigarano Mainarda
 


Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge Allegato
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