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PDL 5087

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5087



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FAENZI, BECCALOSSI, FRASSINETTI, MAZZONI, MASSIMO PARISI, SALTAMARTINI

Agevolazione fiscale in favore dei proprietari di cavalli sportivi utilizzati nell'esercizio dell'attività agonistica

Presentata il 26 marzo 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende contribuire all'incremento e alla valorizzazione dell'attività agonistica del cavallo, attraverso un intervento di carattere fiscale costituito da una detrazione forfettaria in favore dei proprietari di cavalli sportivi, nel rispetto della disciplina nell'ambito dell'Unione europea, che impone vincoli di compatibilità.
      L'equitazione nell'ambito sportivo rappresenta un volano d'indubbio prestigio per l'economia nazionale, il cui abbinamento con segmenti del settore produttivo e industriale di secondo fascino e di popolarità quali, ad esempio, l'abbigliamento e il calzaturiero del cosiddetto «made in Italy», rappresenta ciò che oggi, in un processo di globalizzazione, è denominato «brand management», ovvero l'applicazione delle tecniche di marketing nei confronti di uno specifico prodotto di linea o marca di brand. Non marginale è, inoltre, l'aspetto riconducibile al turismo alberghiero con le manifestazioni sportive e agonistiche per i cavalli sportivi, il cui richiamo nei confronti di numerosi appassionati sportivi e degli operatori di scuderia può rappresentare un punto di forza socio-economico di considerevole rilievo.
      Occorre tuttavia evidenziare il segnale di difficoltà che giunge dal mondo allevatoriale e sportivo, che nel corso dei decenni ha perso importanza. Nonostante i brillanti sforzi dei singoli allevatori e dei cavalieri, l'Italia, infatti, attualmente non è in grado di competere con gli altri Paesi europei. Recenti stime indicano
 

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che, a differenza di quanto accade nel nostro Paese, in cui nascono circa 1.400 puledri all'anno, in Olanda e in Germania nascono, rispettivamente, 15.000 e 30.000 puledri, a conferma di come, sia dal punto di vista numerico che qualitativo, vi sia maggiore attenzione in Europa al mondo dell'equitazione agonistica. L'auspicio è, pertanto, che attraverso interventi di carattere fiscale numerosi amatori possano acquistare cavalli sportivi da far montare a cavalieri professionisti.
      La proposta di legge, composta da due articoli, riprende quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, per interventi a sostegno della domanda in particolari settori.
      L'articolo 1, con il comma 1, prevede, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, per i soggetti che esercitano le attività contrassegnate dal codice ATECO 93.12.00 relative alle attività di club sportivi, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, una detrazione in misura pari a 400 euro per ciascun cavallo utilizzato nell'esercizio dell'attività agonistica. Si precisa che il beneficio spetta entro i limiti di capienza dell'imposta lorda e non dà diritto a rimborsi.
      Il comma 2 prevede un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di determinare i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.
      Il successivo comma 3 precisa che l'agevolazione fiscale prevista dal comma 1 è fruibile nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, che dà attuazione al regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione 2009/C83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009. Si ricorda che, ai sensi di tale disciplina, è consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese di entità superiore alla soglia indicata nel regolamento «de minimis».
      Occorre ricordare come la normativa europea, a tale proposito, stabilisce che l'introduzione di agevolazioni fiscali di natura «non generalizzata», ma dirette a produrre un vantaggio selettivo qualificato come aiuto di Stato (per alcuni soggetti, per specifiche attività o settori, per particolari zone territoriali) necessita di un'apposita autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul finanziamento dell'Unione europea, fatte salve alcune deroghe che interessano specifiche aree regionali o specifici settori di attività.
      Infine con l'articolo 2 sono stabilite le necessarie norme relative alla copertura finanziaria del provvedimento.
      In definitiva, le disposizioni della proposta di legge intendono contribuire a un rilancio dell'attività agonistica equestre in tutte le sue espressioni formative, ludiche e addestrative, in concorso con l'attività svolta dalla Federazione italiana sport equestri (FISE) volta a rinnovare profondamente la pratica del galoppo, assicurando un comune progetto sportivo tra allevatori-imprenditori, cavalieri e sponsor.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Agevolazione fiscale in favore dei proprietari di cavalli sportivi).

      1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, è riconosciuta ai soggetti che esercitano le attività contrassegnate dal codice ATECO 93.12.00, relative alle attività di club sportivi, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, una detrazione dall'imposta sui redditi in misura pari a 400 euro per ciascun cavallo utilizzato nell'esercizio dell'attività agonistica. Il beneficio spetta entro i limiti di capienza dell'imposta lorda e non dà diritto a rimborsi.
      2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.
      3. L'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo è fruibile nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e successive modificazioni, e alla decisione C(2009)4277, della Commissione, del 28 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C. 151/19 del 3 luglio 2009, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.

 

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Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggiore gettito erariale almeno pari a 50 milioni di euro.
      3. Dall'attuazione della disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.


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