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PDL 5123

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5123



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANGELINO ALFANO, BERSANI, CASINI, CICCHITTO, FRANCESCHINI, GALLETTI, DELLA VEDOVA, PISICCHIO

Misure per garantire la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici

Presentata il 12 aprile 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Il finanziamento pubblico dei partiti presuppone regole certe che garantiscano la trasparenza e il controllo sui bilanci. Questa è la strada e bisogna intervenire rapidamente.
      Cancellare del tutto i finanziamenti pubblici, destinati ai partiti – già drasticamente tagliati dalle manovre finanziarie del 2010-2011 – sarebbe un errore drammatico, che punirebbe tutti allo stesso modo (compresi coloro che in questi anni hanno rispettato scrupolosamente le regole) e metterebbe la politica completamente nelle mani di lobbies, centri di potere e di interesse particolare.
      Il punto è un altro: trasformare il finanziamento pubblico nella leva per riformare i partiti. Come ha ricordato il Presidente della Repubblica Napolitano, è necessario sancire per legge regole di democraticità e trasparenza nella vita dei partiti e meccanismi corretti e misurati di finanziamento della loro attività.
      La strada maestra è quella della discussione e dell'approvazione di una legge organica che trasformi i partiti in associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica, con precisi requisiti statutari.
      Presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati sono in discussione diverse proposte di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione che approderanno in Assemblea nel mese di maggio. Con la presente proposta di legge intendiamo approvare anticipatamente, nei tempi più rapidi possibili, una nuova normativa sulla trasparenza e sui controlli.
 

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      La proposta di legge, se approvata, cambierà immediatamente le regole su alcuni aspetti cruciali della gestione finanziaria dei partiti. Tra questi segnaliamo i seguenti punti.

1) I sistemi di controllo.

      Sono rese obbligatorie per legge la verifica e la certificazione dei bilanci dei partiti da parte di società di revisione esterne e indipendenti. I controlli esterni dei bilanci, superando il sistema di verifiche meramente formali effettuate dai revisori nominati da Camera e Senato, sono attribuiti alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti politici. La Commissione, che ha sede presso la Camera dei deputati, è composta da tre componenti individuati nelle persone del Presidente della Corte dei conti, del Presidente del Consiglio di Stato e del Primo Presidente della Corte di cassazione, ciascuno dei quali si avvale fino a un massimo di due magistrati appartenenti ai rispettivi ordini giurisdizionali. La Commissione è coordinata dal Presidente della Corte dei conti.

2) Le sanzioni.

      Chi agisce scorrettamente deve subire non una sospensione, come accade oggi, ma una vera e propria decurtazione dei rimborsi elettorali, pari a tre volte la misura dell'irregolarità riscontrata.

3) La trasparenza.

      Si abbassa da 50.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale i contributi ai partiti vanno dichiarati pubblicamente e i conti dei partiti vanno pubblicati obbligatoriamente in internet, permettendo a tutti i cittadini di verificare dove i partiti si procurano le risorse e come le impiegano.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dell'articolo 43, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e a tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la sua conformità alle norme che lo disciplinano.
      2. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta dal Presidente della Corte dei conti, dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Primo Presidente della Corte di cassazione, ciascuno dei quali si avvale fino a un massimo di due magistrati appartenenti ai rispettivi ordini giurisdizionali. I tre componenti della Commissione e i magistrati di cui essi si avvalgono non percepiscono alcun compenso per l'attività prestata ai sensi della presente legge. I lavori della Commissione sono coordinati dal Presidente della Corte dei conti.

 

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      3. La Commissione effettua il controllo del rendiconto, della relazione e della nota integrativa dei bilanci che i singoli partiti e movimenti politici sono tenuti a depositare alla stessa, unitamente al giudizio della società di revisione di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla loro approvazione, e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. La Commissione può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute alla documentazione prodotta a prova delle spese stesse. Nell'ambito del controllo la Commissione invita, in contraddittorio, il partito o il movimento politico a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze. Entro il 31 luglio di ogni anno la Commissione trasmette ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione contenente l'esito del controllo. Qualora dalla relazione emerga la permanenza di irregolarità, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono ad applicare, su proposta della Commissione, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente in una decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali pari a tre volte la misura delle irregolarità riscontrate. Nel caso in cui le irregolarità riguardino proprietà immobiliari o partecipazioni ad imprese, il partito o movimento politico perde il diritto a godere di una somma pari al 10 per cento dei valori patrimoniali non iscritti nel bilancio o indicati in maniera inesatta.
      4. Nel sito internet del partito o del movimento politico e in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, entro il 15 giugno di ogni anno, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
      5. I partiti e i movimenti politici che partecipano o hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali
 

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sono soggetti, fino allo scioglimento degli stessi, all'obbligo di rendicontazione di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.
      6. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di investire la propria liquidità derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano.
      7. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola; «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «cinquemila».
      8. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, le contribuzioni dei partiti e dei movimenti politici a fondazioni, enti e istituzioni o società che eccedono nell'anno solare l'importo di 50.000 euro comportano l'obbligo per questi ultimi di sottoporre i propri bilanci al controllo di cui al comma 3.
      9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano ai rendiconti dei partiti e movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità a legge dei rendiconti dei partiti e movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012, di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, è effettuato dalla Commissione. La Commissione comunica ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica i rapporti di valutazione relativi ai predetti rendiconti rispettivamente entro il 31 gennaio 2013 e il 31 gennaio 2014.


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