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PDL 5001

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5001



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANGELI, BARBIERI, BINETTI, BOSI

Istituzione della Giornata nazionale delle migrazioni e disposizioni per l'istituzione di centri di accoglienza e di orientamento per i migranti

Presentata il 25 febbraio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Il fenomeno dell'emigrazione ha caratterizzato la storia degli italiani da sempre. Molti sono partiti verso altre città italiane o Paesi esteri per cercare un destino migliore. Io stesso feci questa scelta tanti anni fa e partii verso l'Argentina. Abbiamo lasciato la nostra terra, con la speranza di trovare l'agognata fortuna.
      Questo importante fenomeno migratorio ha fatto sì che si creassero numerosissime comunità italiane all'estero, che non hanno mai smesso di mantenere i rapporti con l'Italia, tramandando la loro identità nazionale e tradizioni anche alle generazioni successive. Il culmine di questo processo lo abbiamo visto con l'istituzione del voto per gli italiani all'estero, voluta fortemente e ottenuta dal nostro compianto collega, Mirko Tremaglia.
      E come sappiamo la storia è ciclica. Se ieri l'Italia era un Paese da cui principalmente si partiva, oggi è anche meta per molti che, come noi emigranti di tanti anni fa, cercano nel nostro «bel Paese» un'altra possibilità per loro e per le loro famiglie.
      L'istituzione della Giornata nazionale delle migrazioni ha lo scopo di rendere omaggio a queste storie, raccontandole per conoscere quelle passate e per comprendere quelle di oggi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la Giornata nazionale delle migrazioni, di seguito denominata «Giornata», per ricordare le migrazioni interne e internazionali.
      2. La data di celebrazione della Giornata è fissata con decreto del Presidente della Repubblica.
      3. La Giornata è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro per gli uffici pubblici, né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
      4. Le regioni e i comuni, in occasione della celebrazione della Giornata, promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di studio e di conoscenza del fenomeno migratorio interno e internazionale.
      5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della celebrazione della Giornata, le scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, promuovano dibattiti sull'emigrazione intesa come fenomeno sociale, economico e culturale da cui trarre insegnamento per l'elaborazione di un nuovo concetto di cittadinanza condivisa.

Art. 2.

      1. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, nel rispetto delle competenze specifiche degli enti locali, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce centri di accoglienza e di orientamento per i migranti

 

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italiani e stranieri che vivono nel territorio italiano.
      2. La funzione principale dei centri di cui al comma 1 è quella di riqualificare professionalmente gli emigrati italiani rimpatriati in Italia e gli stranieri residenti in Italia, orientandoli nella scelta di un lavoro adeguato alle loro competenze e offrendo un supporto psicologico e consulenze per facilitare i loro rapporti con le istituzioni.
      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, è nominata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una commissione per valutare il fenomeno del rientro in Italia degli emigrati italiani e dell'immigrazione degli stranieri nonché per individuare adeguati interventi di assistenza e di accoglienza, sulla base delle informazioni acquisite dai soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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