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PDL 4930

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4930



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GALLI, LEHNER, MONDELLO

Modifica all'articolo 2 e introduzione dell'articolo 2-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di documentazione allegata alle istanze e di termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi

Presentata il 2 febbraio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Una delle più importanti leggi di diritto amministrativo italiano è la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, una legge che ha subìto numerose revisioni, tra le quali quelle disposte dalla legge n. 69 del 2009, che ha inciso sul termine del procedimento. Per evitare la lentezza talvolta elefantiaca della pubblica amministrazione nel dare risposta alle istanze dei cittadini, la legge n. 69 del 2009 introduce un semplice ma efficace concetto: ogni procedimento, di ogni amministrazione, deve concludersi entro un termine ben preciso, che dalla legge stessa viene individuato in trenta giorni.
      Il diritto del cittadino ad avere risposte (siano esse positive o negative) dalla pubblica amministrazione entro un termine ragionevole viene enunciato all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea quale contenuto del principio di buona amministrazione.
      Il dare un termine uniforme in tutto il territorio nazionale ai procedimenti della pubblica amministrazione, pur fatti salvi i casi particolari presenti nella legge n. 241 del 1990, è anche coerente con il dettato costituzionale all'articolo 117, dove si enuncia come i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali debbano essere garantiti in tutto il territorio nazionale. Il compito della loro definizione spetta esclusivamente allo Stato, ma la loro realizzazione compete, oltre che allo stesso Stato, ai diversi enti locali, ovvero alle regioni, alle province e ai comuni.
      Purtroppo, l'attuazione della legge n. 241 del 1990 non ha soddisfatto né i princìpi richiamati, né le aspettative dei cittadini: molte amministrazioni, in vasta parte locali, non hanno mai stabilito i termini dei
 

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propri procedimenti, alcune li hanno semplicemente stabiliti con valenza ordinatoria per poi disattenderli, e non in forma perentoria, nonostante la legge n. 69 del 2009 avesse lasciato alle singole amministrazioni il compito di stabilire i termini con il limite massimo di novanta giorni, stabilendo che il termine che opera in assenza di previsione diversa fosse di trenta giorni. Sempre la legge n. 69 del 2009 prevedeva una norma transitoria, che imponeva alle singole amministrazioni di adeguare il termine di ogni procedimento entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. La legge n. 69 del 2009 è entrata in vigore il 4 luglio 2009, eppure pochissime amministrazioni si sono adeguate, soprattutto locali, e continuano a non attuare il disposto legislativo: la ragione principale è da ricercare nel fatto che la norma transitoria della legge n. 69 del 2009 non è stata inserita nella legge n. 241 del 1990, privando quindi tale legge dello strumento essenziale del termine entro il quale le amministrazioni avrebbero dovuto adeguarsi.
      Un altro motivo per cui la previsione del legislatore sembra destinata a rimanere inattuata è che le sanzioni non appaiono particolarmente efficaci: non sono infatti automatiche, ma derivano dalla presentazione di un'istanza di parte del cittadino leso dal silenzio della pubblica amministrazione, che deve ricorrere al giudice amministrativo e provare il danno da ritardo subìto, con dispendio oneroso e di tempo, quindi non certo un rimedio agevole per il cittadino.
      Termini esageratamente lunghi, o di continuo interrotti, da parte delle amministrazioni, sempre con maggior incidenza negli enti locali, hanno effetti deleteri sia sulla fiducia che i cittadini hanno nel «pubblico» sia sotto il profilo dello sviluppo economico: basti pensare a come si possa incrementare lo sviluppo economico se le risposte da parte della pubblica amministrazione hanno tempistiche abnormi rispetto alla media efficienza della pubblica amministrazione dei principali partner dell'Unione europea.
      Si ritiene quindi opportuno ribadire l'obbligo per la pubblica amministrazione di adeguare i termini della conclusione del procedimento all'originale dettato previsto dalla legge n. 69 del 2009, attraverso una modifica della legge n. 241 del 1990.
      La presente proposta di legge consta di un solo articolo, che inserisce dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 il comma 6-bis, ove si prevede che gli uffici degli enti locali, nel caso di procedimenti d'iniziativa di parte, controllino la documentazione allegata segnalando le mancanze e le integrazioni necessarie, rilasciando apposita ricevuta. Si inserisce, inoltre, l'articolo 2-ter, nel quale si stabilisce in novanta giorni il termine entro il quale le amministrazioni devono fissare la conclusione dei procedimenti. Decorsi i novanta giorni, il Consiglio dei ministri eserciterà i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 120 della Costituzione, trattandosi di livelli essenziali delle prestazioni, commissariando gli enti inadempienti; si pone, infine, l'obbligo per le amministrazioni di inserire l'indicazione di tali termini nella rispettiva carta dei servizi, nonché di rendere noto, anche con pubblicazione nel sito istituzionale, quanto disposto dalla stessa legge n. 241 del 1990 in materia di principio del silenzio assenso e i provvedimenti che sono esclusi dall'applicazione di tale principio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 7 agosto 1990, n 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 6 dell'articolo 2, è inserito il seguente:
      «6-bis. Per i provvedimenti amministrativi di competenza degli enti locali, se a iniziativa di parte, l'ufficio preposto al ricevimento ha l'obbligo di controllare l'eventuale documentazione allegata alla stessa, segnalando le mancanze o le integrazioni necessarie, rilasciando apposita ricevuta»;

          b) dopo l'articolo 2-bis è inserito il seguente:
      «Art. 2-ter. – (Termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi). – 1. Gli atti o i provvedimenti di cui alla presente legge sono adottati dalle amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione del comma 2 dell'articolo 2 si applica allo scadere del termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

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      2. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal comma 1, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un commissario ad acta.
      3. Le amministrazioni hanno l'obbligo di inserire l'indicazione dei termini di cui al comma 1 nella rispettiva carta dei servizi, nonché di rendere noto, anche tramite la pubblicazione nel rispettivo sito istituzionale, quanto disposto dalla presente legge in materia di principio del silenzio assenso e i provvedimenti che sono esclusi dall'applicazione di tale principio».

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