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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4998 |
1. Al comma 4 dell'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente».
2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente»;
b) all'articolo 28, terzo comma, le parole: «ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente»;
c) all'articolo 32, terzo comma, le parole: «ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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