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PDL 4884

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4884



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Modifica all'articolo 87 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di azione di regresso del fideiussore nel caso di insolvenza dello spedizioniere doganale

Presentata il 13 gennaio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, modificando l'articolo 87 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, prevede nuove norme in materia di fideiussione agli spedizionieri. L'obiettivo specifico è quello di escludere la possibilità da parte delle compagnie assicuratrici di promuovere l'azione di regresso nei confronti degli importatori quando lo spedizioniere beneficiario della fideiussione si è reso inadempiente nei confronti dell'amministrazione delle dogane.
      Tale normativa è divenuta ormai necessaria e improrogabile perché sono sempre più frequenti i casi di importatori che dopo avere regolarmente pagato allo spedizioniere i diritti doganali si vedono costretti a versarli una seconda volta al fideiussore subendo un'azione di regresso perché lo spedizioniere non ha versato il dovuto all'amministrazione delle dogane.
      L'importatore, nel momento in cui affida l'espletamento delle pratiche doganali allo spedizioniere, paga anticipatamente a quest'ultimo l'importo dei diritti dovuti all'amministrazione delle dogane per ottenere il via libera all'ingresso delle merci in Italia. Lo spedizioniere a sua volta riverserà all'amministrazione delle dogane in modo differito i diritti riscossi anticipatamente di volta in volta per le diverse pratiche da tutti gli importatori suoi clienti, nell'arco di un determinato periodo di tempo.
 

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      Lo spedizioniere può avvalersi di questa possibilità di versamento differito, traendone un certo vantaggio sotto il profilo finanziario, depositando preventivamente presso l'amministrazione delle dogane una fideiussione a garanzia degli importi. La fideiussione deve essere rilasciata da una compagnia assicuratrice accreditata presso la stessa amministrazione.
      Accade di frequente che, dopo avere riscosso i diritti in via anticipata e prima di averli riversati all'amministrazione delle dogane, lo spedizioniere si renda inadempiente, anche con l'apertura di procedure concorsuali. L'amministrazione delle dogane, pertanto, si rivolge alla compagnia assicuratrice, dalla quale riscuote gli importi garantiti in base alla polizza fideiussoria. La compagnia assicuratrice a sua volta può promuovere un'azione di regresso nei confronti degli importatori per il recupero delle medesime somme, e ciò in virtù di un'interpretazione che le sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 500 del 1993) hanno dato della normativa civilistica della fideiussione agli articoli 1949, 1950 e 1951 del codice civile, mutando tra l'altro l'indirizzo dato da una precedente sentenza con la quale la stessa Corte di cassazione aveva, al contrario, negato la legittimità di azione di regresso nei confronti dell'importatore. Secondo l'attuale interpretazione giurisprudenziale, dunque, poco importa se sotto il profilo giuridico l'importatore sia completamente estraneo a un rapporto di fideiussione che nasce esclusivamente per interesse dello spedizioniere e che quindi riguarda in modo esclusivo quest'ultimo e il fideiussore (principio di relatività del contratto, articolo 1372 del codice civile).
      Certe di poter procedere in ogni caso nei confronti degli importatori, le compagnie assicuratrici non accertano quasi mai la solidità finanziaria e il grado di solvibilità degli spedizionieri nella fase di stipula della fideiussione, o almeno non lo fanno in modo sufficientemente approfondito. Pertanto, i casi di spedizionieri inadempienti diventano sempre più frequenti, a totale ed esclusivo rischio degli importatori i quali, tra l'altro, quasi sempre sono completamente ignari dell'esistenza e dei termini del contratto di fideiussione.
      Per dare un'idea della dimensione del problema, a titolo di esempio, si può citare il caso di uno spedizioniere triestino resosi inadempiente per un importo di circa 12 milioni di euro di diritti doganali lasciati inevasi e per i quali sono ora chiamati a rispondere i suoi clienti importatori («Il Piccolo» di Trieste del 24 gennaio 2011).
      La vigente interpretazione giurisprudenziale della normativa crea dunque un grave inconveniente a danno di una categoria di operatori economici assai rilevante, quella degli importatori, la cui funzione è essenziale per il nostro sistema produttivo costituito in gran parte da imprese di trasformazione. Pagare due volte i diritti doganali rappresenta un costo non trascurabile per molti importatori, soprattutto per le piccole e medie imprese, non sopportabile in una congiuntura già di per sé notoriamente difficile. Per di più se i sistemi di esazione dei diritti doganali negli altri Paesi concorrenti non sono altrettanto punitivi nei confronti degli operatori, diventa concreto il rischio di giocare in negativo sul fattore competitività e sull'occupazione nel nostro Paese. L'intervento proposto nella presente proposta di legge da un lato viene incontro a concrete necessità del mondo imprenditoriale e dall'altro pone rimedio ad una manifesta iniquità, e ciò senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'incasso dei diritti da parte dell'amministrazione delle dogane resterebbe in ogni caso garantito dalle compagnie assicuratrici che hanno emesso le polizze fideiussorie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 87 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Nel caso di garanzia prestata mediante fideiussione rilasciata da un'azienda di credito o mediante polizza fideiussoria emessa da un istituto di assicurazione a fronte della concessione agli spedizionieri delle agevolazioni di pagamento periodico o differito di diritti doganali, previste dagli articoli 78 e 79 del presente testo unico, alle azioni in surroga o di regresso, di cui agli articoli 1949 e 1951 del codice civile, da parte dei fideiussori che hanno pagato alla dogana il debito degli spedizionieri resisi insolventi, non sono soggetti i proprietari delle merci estranei al contratto da cui origina il rapporto fideiussorio, in quanto considerati condebitori garantiti dal fideiussore ai sensi del citato articolo 1951 del codice civile».

Art. 2.

      1. Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 87 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, entrano in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della medesima legge sulla Gazzetta Ufficiale.


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