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PDL 3302

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3302



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE CORATO, BARANI, BECCALOSSI, BIANCONI, CARLUCCI, CICCIOLI, CORSARO, DE LUCA, GHIGLIA, LAFFRANCO, LAINATI, MANCUSO, MURGIA, TRAVERSA

Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché all'articolo 247 del codice di procedura penale, in materia di alloggio o locazione di immobili nei riguardi di stranieri privi del titolo di soggiorno

Presentata il 10 marzo 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Come è noto il cosiddetto «pacchetto sicurezza» del luglio 2008 ha introdotto, tra l'altro, un reato di cui è colpevole «chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo del titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione».
      La sanzione prevede la reclusione da sei mesi a tre anni.
      Tale reato è previsto dal comma 5-bis dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e successivamente modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.
      Le difficoltà che derivano in sede di applicazione della norma e di accertamento del reato riguardano l'individuazione dell'onerosità dovuta da chi occupa un immobile e dell'ingiusto profitto che ne deriva al proprietario. Si propone, dunque, di eliminare dai requisiti necessari per la configurazione del reato in esame il concetto di onerosità e di ingiusto profitto punendo chi, a qualsiasi titolo, dà in alloggio ovvero cede anche in locazione, un immobile ad uno straniero irregolarmente presente sul territorio italiano.
      Un altro problema riguarda i controlli da parte delle Forze dell'ordine che, secondo la normativa vigente, possono accedere
 

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agli alloggi solo con documentato consenso della persona che vi dimora. La violazione del domicilio è infatti legittima solo se ricorrono fondati motivi di ritenere che ivi si nascondano corpi di reato o latitanti eccetera; si propone, dunque, di prevedere la perquisizione anche quando vi è fondato motivo di ritenere che in un immobile abbiano dimora stranieri privi dei titoli di soggiorno, modificando in tal senso l'articolo 247 del codice di procedura penale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 5-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto,» sono soppresse.

Art. 2.

      1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 247 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
      «1-ter. Quando vi è fondato motivo di ritenere che in un immobile abbiano dimora stranieri privi dei titoli di soggiorno, è disposta perquisizione locale».


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