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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4630 |
1) recuperare beni immobili pubblici per troppo tempo rimasti inutilizzati, con la possibilità di risanare aree ed edifici il più delle volte di particolare interesse artistico, storico e monumentale;
2) offrire la possibilità di attuare celermente interventi urbanistici, considerate le posizioni strategiche che in molti casi hanno gran parte di questi beni sui territori in cui si trovano (articolo 2, comma 3);
3) offrire la possibilità agli enti locali di acquisire importanti patrimoni senza alcun onere finanziario;
4) avviare entro ventiquattro mesi un piano straordinario di intervento nel settore edilizio capace di attivare investimenti valutabili fra i 10 ed i 15 milioni di euro. Questa stima si basa sulla possibilità di allestire dei piani di investimento in almeno venti aree regionali valutabili singolarmente in circa 0,5-0,7 milioni di euro di investimenti, con una forte ricaduta sul piano occupazionale. Per raggiungere questo quarto obiettivo sono previste precise condizioni agli interessati per l'acquisizione gratuita dei beni: le domande da presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri dovranno essere accompagnate dai progetti esecutivi riguardanti le opere che si intendono realizzare per l'utilizzo del bene, nonché dal piano finanziario (articolo 2, comma 2).
Sempre al fine di facilitare l'attuazione di questa importante operazione, gli enti interessati potranno usufruire per i finanziamenti di mutui a tasso agevolato con ammortamenti trentennali fino alla copertura dell'intero ammontare della spesa. Questo straordinario piano di investimenti avrebbe forti ripercussioni sull'occupazione, tra l'altro, in un settore attualmente in crisi come quello edilizio.
Le domande dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 7), previa convalida da parte della stessa Presidenza dell'individuazione del bene immobile oggetto del trasferimento, che dovrà avvenire entro tre mesi dalla segnalazione formale da parte degli enti interessati (articolo 2, comma 1).
Alla realizzazione delle opere interessanti i beni immobili dello Stato trasferiti gratuitamente agli enti locali possono concorrere consorzi di comuni, aziende municipalizzate, aziende speciali e società miste, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia pubblico (articolo 4). La gestione delle opere e dei servizi che saranno realizzati sui beni immobili ceduti dallo Stato potrà essere affidata dagli enti locali ad enti, associazioni o società di carattere privatistico (articolo 5). I beni immobili dello Stato acquisiti dagli enti locali non potranno essere alienati prima di trenta anni (articolo 6).
1. I beni immobili dello Stato appartenenti al demanio civile e militare non utilizzati da almeno dieci anni possono essere trasferiti, a titolo gratuito e senza oneri fiscali, ai comuni, alle province e alle regioni che ne fanno richiesta.
1. L'individuazione dei beni immobili oggetto del trasferimento di proprietà è effettuata dagli enti interessati che, con atto formale, provvedono a segnalarla alla Presidenza del Consiglio dei ministri la quale, entro tre mesi, provvede a convalidarla.
2. Ottenuta la convalida dell'individuazione del bene oggetto del trasferimento, gli enti interessati presentano la richiesta di stipulazione dell'atto di cessione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, corredata dei progetti esecutivi delle opere che si intendono realizzare con il relativo piano finanziario.
3. L'approvazione dei progetti riguardanti le opere di cui al comma 2 da parte degli organi competenti dell'ente in cui sono ubicate ha valore di variante al piano regolatore generale del comune interessato.
1. Gli enti interessati all'acquisizione dei beni immobili dello Stato di cui alla presente legge possono accedere a mutui trentennali a tasso agevolato fino alla copertura della spesa complessiva prevista per la realizzazione dei progetti presentati, esclusi gli eventuali aumenti derivanti da varianti in corso d'opera.
1. Alla realizzazione delle opere interessanti i beni immobili dello Stato trasferiti ai sensi della presente legge possono concorrere anche consorzi di comuni, aziende municipalizzate, aziende speciali e società miste, purché il capitale sociale sia pubblico in misura superiore al 51 per cento.
1. La gestione delle opere realizzate ai sensi della presente legge può essere affidata a enti, associazioni o società di carattere privatistico.
1. I beni immobili realizzati ai sensi della presente legge non possono essere alienati prima di trenta anni. Possono comunque essere ceduti in comodato per una durata non inferiore a cinquanta anni a privati che intendono investire per realizzare servizi e impianti di interesse pubblico.
1. Le richieste di cessione di beni dello Stato di cui all'articolo 2 devono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Tale termine non può essere oggetto di proroghe.
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