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PDL 4539

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4539



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANTONIO MARTINO, FALLICA, MOLES, GRIMALDI, IAPICCA, PUGLIESE, STAGNO D'ALCONTRES, TERRANOVA, BERGAMINI, BONCIANI, MAZZUCA, PICCHI, SOGLIA, VESSA

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Istituzione dei ministeri del tesoro e delle finanze

Presentata il 21 luglio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Con la legge 15 maggio 1997, n. 127, più conosciuta come «legge Bassanini», il Ministro dell'economia raccoglie le competenze che a suo tempo erano dei Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio, delle partecipazioni statali e del Mezzogiorno. Questo fa sì che tutti gli altri membri del Governo di fatto non abbiano alcun potere; è il Ministro dell'economia che tiene «i cordoni della borsa». Fintanto che ci sarà questa situazione, la collegialità del Governo di fatto non esisterà e il Presidente del Consiglio dei ministri non sarà in grado di fornire alcun indirizzo di politica economica all'esecutivo.
      Non era certamente questo l'impianto costituzionale ereditato dai Padri costituenti.
      Tanto più che la legge Bassanini avrebbe dovuto portare a dei risparmi di spesa per l'amministrazione pubblica e ad una maggiore razionalizzazione di essa e, invece, a distanza di più di dieci anni, si può decisamente affermare che non ha destato gli effetti sperati.
      La presente proposta di legge prevede un nuovo spacchettamento delle competenze
 

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del Ministero dell'economia e delle finanze.
      Si tornerebbe ad avere un Ministro del tesoro e uno delle finanze: ci sarebbe quindi un Ministero in più.
      Al Ministero del tesoro competerebbero:

          a) politica economica e finanziaria;

          b) politiche, processi e adempimenti di bilancio;

          c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico;

          d) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della quantità dei processi dell'organizzazione e alle gestione delle risorse; affari generali; programmazione generale del fabbisogno del Ministero; reclutamento del personale del Ministero;

      Al Ministero delle finanze competerebbero:

          a) politiche fiscali;

          b) funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio;

          c) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; affari generali; programmazione generale del fabbisogno del Ministero; reclutamento del personale del Ministero.

      Inoltre, si restituirebbero alcune peculiarità al Ministero dello sviluppo economico, che tornerebbe ad essere quello che è stato per un certo periodo, cioè il Ministero dell'economia reale. Si ripristinerebbe, in sintesi, la dialettica tra il Ministro dell'entrata e quello della spesa, in modo che l'unificazione sia fatta dal Governo nella sua collegialità, secondo l'indirizzo che dà il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il numero 5) è sostituito dal seguente:
      «5) Ministero del tesoro;»;

          b) dopo il numero 5) è inserito il seguente:
      «5-bis) Ministero delle finanze;».

Art. 2.

      1. Il capo V del titolo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Capo V
IL MINISTERO DEL TESORO

      Art. 23. – (Istituzione del Ministero e attribuzioni). – 1. È istituito il Ministero del tesoro.
      2. Al Ministero sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, incluso il settore della spesa sanitaria, demanio e patrimonio statali. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e su attività e le funzioni relative ai rapporti con le autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

      Art. 24. – (Aree funzionali). – 1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni

 

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di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

          a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo:

              1) all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali;

              2) alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio;

              3) all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria;

              4) all'analisi delle questioni relative al coordinamento della finanza pubblica e all'armonizzazione dei bilanci pubblici e delle regole di contabilità;

              5) alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico;

              6) alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato, compresi le politiche relative alla gestione del demanio e del patrimonio dello Stato, le misure di competenza statale relative all'utilizzo ottimale di beni pubblici da parte degli enti territoriali e l'esercizio delle funzioni previste dalla legge in tali materie, nonché alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compresi l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato;

              7) alle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione dell'agenzia del demanio, nel rispetto dell'autonomia gestionale ad essa attribuita, e all'esercizio dei poteri di coordinamento e di vigilanza attribuiti dalla legge su altri enti od organi; in tale ambito il Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, cura la predisposizione delle necessarie forme di coordinamento, secondo le modalità previste dal presente decreto e salva la possibilità di definire autonomamente forme di diretta collaborazione tra loro, delle attività e dei rapporti tra l'agenzia del demanio e le altre agenzie fiscali, agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio e con gli altri enti e organi che

 

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comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato;

              8) alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento nonché sugli strumenti attraverso i quali è erogato il credito al consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia;

          b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo:

              1) alla formazione e alla gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsti dalla lettera a);

              2) alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative;

              3) al controllo e al monitoraggio della spesa pubblica, inclusi i profili attinenti al patto di stabilità interno per le regioni e per gli enti locali e al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nonché ai piani di rientro regionali, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, compresi le funzioni ispettive e i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli uffici centrali del bilancio costituiti presso i ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato;

          c) programmazione economica e finanziaria; gestione, per quanto di competenza dello Stato, dei fondi perequativi destinati alle regioni e agli enti locali; coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione

 

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negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali e degli altri fondi dell'Unione europea;

          d) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale del Ministero; affari generali e attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune e indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, e acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del ministero.

      2. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'ambito delle stesse aree.

      Art. 25. – (Ordinamento). – 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nell'articolo 24.

      Art. 26. – (Trasferimento di funzioni, personale e risorse). – 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero del tesoro sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'economia e delle finanze nelle materie indicate all'articolo 24, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla legislazione vigente alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali».

 

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Art. 3.

      1. Dopo il capo V del titolo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«CAPO V-bis
IL MINISTERO DELLE FINANZE

      Art. 26-bis. – (Istituzione del Ministero e attribuzioni). – 1. È istituito il Ministero delle finanze.
      2. Al Ministero sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche fiscali e sistema tributario, catasto e dogane. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e su attività e le funzioni relative ai rapporti con le autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
      3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Ministero favorisce e attua la cooperazione con le regioni e con gli enti locali e il coordinamento con le loro attività.

      Art. 26-ter. – (Aree funzionali). – 1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

          a) politiche fiscali, con particolare riguardo:

              1) alle funzioni di analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali relative alle entrate tributarie ed erariali e sulla loro attuazione, ai fini della valutazione del sistema tributario e delle scelte di settore in sede nazionale, europea e internazionale;

              2) alle funzioni concernenti il coordinamento del sistema tributario statale, regionale e locale;

              3) alla predisposizione dei relativi atti normativi; di programmazione e di indirizzo e cura dei rapporti interni e internazionali per il conseguimento degli obiettivi fissati;

 

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              4) alla comunicazione istituzionale con i contribuenti e con l'opinione pubblica per favorire la corretta applicazione della legislazione tributaria;

          b) funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione delle agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, nel rispetto dell'autonomia gestionale ad esse attribuita; in aggiunta alle funzioni esercitate di concerto con il Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), numero 7), relativamente all'agenzia del demanio, funzioni di coordinamento, secondo le modalità previste dal presente decreto e fatta salva la possibilità di definire autonomamente forme di diretta collaborazione tra loro, delle attività e dei rapporti tra le agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio e con gli altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato; esercizio dei poteri di coordinamento e di vigilanza attribuiti dalla legge su altri enti od organi; funzioni di coordinamento, monitoraggio e controllo, anche attraverso apposite strutture per l'attuazione di strategie di integrazione tra i sistemi del Ministero, delle agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio e del Corpo della guardia di finanza, del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore; attività relative alla collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero e con l'agenzia delle entrate, per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;

          c) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune e indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della

 

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parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, e acquisti centralizzati; amministrazione delle risorse necessarie allo svolgimento dell'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie.

      2. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'ambito delle stesse aree.

      Art. 26-quater. – (Ordinamento). – 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali definite nell'articolo 26-ter. Il servizio consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del Ministro.
      2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e per l'imposta sul valore aggiunto, nonché in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.
      3. Fermi restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'autonomia organizzativa e i compiti di polizia economia e finanziaria attribuiti al Corpo della guardia di finanza, il coordinamento tra il medesimo Corpo e le agenzie fiscali nelle attività operative inerenti alle funzioni attribuite alle agenzie stesse è curato sulla base delle direttive impartite dal Ministro delle finanze per realizzare la migliore collaborazione nella lotta contro l'evasione fiscale.

      Art. 26-quinquies. – (Trasferimento di funzioni, personale e risorse). – 1. Entro

 

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diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero delle finanze sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'economia e delle finanze nelle materie indicate all'articolo 26-ter, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla legislazione vigente alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali».

Art. 4.

      1. Gli articoli 56 e 58 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono abrogati.


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