Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato

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PDL 4565

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4565



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della giustizia
(ALFANO)

con il ministro della difesa
(LA RUSSA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dello sviluppo economico
(ROMANI)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010

Presentato il 29 luglio 2011


      

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Onorevoli Deputati! — Il presente disegno di legge concerne la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010.

1.1 Contesto dell'Accordo.
      Tradizionalmente il settore del trasporto aereo internazionale è disciplinato da accordi bilaterali fra singoli Stati. Tuttavia, dopo le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee

 

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nel novembre 2002 (le cosiddette «open skies»), che giudicarono incompatibili con il diritto dell'Unione europea alcune clausole contenute negli Accordi aerei bilaterali stipulati da alcuni Stati membri con gli Stati Uniti d'America, la Commissione europea ha avviato e concluso una serie di accordi globali tra l'Unione europea e i Paesi terzi, perseguendo il fine di rafforzare le prospettive di promozione dell'industria europea, di ampliare le opportunità del trasporto aereo e di garantire eque condizioni di concorrenza, contribuendo al contempo alla riforma dell'aviazione civile internazionale.
      Rientra in quest'ottica anche l'Accordo globale con lo Stato della Georgia, che risponde alle esigenze di liberalizzare l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento per gli Stati membri e di garantire pari diritti e opportunità a tutti i vettori aerei dell'Unione europea e georgiani.
      L'intesa si allinea ad altri Accordi stipulati tra l'Unione europea e Paesi terzi, tutti finalizzati alla creazione di un ampio spazio aereo liberalizzato di cui è espressione – fra gli altri – l'Accordo European Common Aviation Area (ECAA), l'intesa multilaterale firmata il 9 giugno 2006 che istituisce lo Spazio aereo comune europeo, tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro, Norvegia, Serbia, Missione ONU per il Kosovo.
      Una volta entrato in vigore, il presente Accordo sostituirà gli accordi bilaterali esistenti attualmente in vigore fra gli Stati membri dell'Unione europea e la Georgia.
      A prescindere dal caso specifico della Georgia, la progressiva sostituzione dei numerosissimi accordi bilaterali con accordi globali con Paesi terzi, nei quali l'Unione europea agisce come soggetto unico, faciliterà i necessari processi di fusione e di consolidamento di soggetti imprenditoriali dell'Unione europea in grado di confrontarsi con le dinamiche di mercato mondiali.

1.2 Iter procedurale della firma.
      L'Accordo è stato negoziato dalla Commissione europea sulla base del mandato ricevuto dagli Stati membri dell'Unione europea il 5 giugno 2003.
      Le delegazioni della Georgia, dell'Unione europea e degli Stati membri hanno partecipato a tre tornate negoziali che si sono tenute tra il mese di settembre 2004 e il mese di marzo 2010, quando il testo è stato parafato.

1.3 Finalità dell'Accordo.
      L'Accordo mira a istituire uno spazio aereo liberalizzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Georgia, nel cui ambito i vettori di entrambe le Parti potranno stabilirsi liberamente, fornire liberamente i loro servizi sulla base dei princìpi commerciali, competere su base equa e paritaria, nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate.
      L'Accordo, rafforzando ulteriormente i legami economici tra l'Unione europea e la Georgia, apporterà vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dell'Unione europea e del Paese caucasico.

      L'Accordo, in sintesi, prevede:

          libertà di operare servizi aerei da ogni città dell'Unione europea verso ogni città nella Georgia e viceversa;

          libertà tariffaria;

          accordi di collaborazione tra le compagnie, inclusi gli accordi di code-sharing e di noleggio con equipaggio (wet-leasing);

          cooperazione fra le autorità nel settore della sicurezza aerea in termini di security e di safety;

          forte cooperazione in materia ambientale;

          misure a protezione del consumatore;

          un Comitato congiunto con funzioni consultive, interpretative e applicative dell'Accordo.

 

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1.4 Esame delle disposizioni.
      L'Accordo si compone di ventinove articoli e di quattro Allegati.

Articolo 1 – Definizioni.
      Illustra le terminologie e i concetti utilizzati nel corpo dell'Accordo.

Articolo 2 – Concessione di diritti.
      Definisce i diritti di sorvolo e di scalo tecnico, nonché altri diritti di traffico previsti nell'Accordo e necessari alla concreta operatività e all'esercizio delle rotte.

Articolo 3 – Autorizzazione.
      Illustra i requisiti necessari che ciascun vettore aereo di una delle Parti contraenti debba soddisfare, una volta inoltrata la domanda per le autorizzazioni di esercizio alle competenti autorità dell'altra Parte, per la concessione delle opportune autorizzazioni.

Articolo 4 – Riconoscimento reciproco di dichiarazioni regolamentari relative all'idoneità, alla proprietà e al controllo della compagnia aerea.
      Una volta ricevuta una domanda di autorizzazione da un vettore aereo di una delle Parti, le autorità competenti dell'altra Parte riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneità o della cittadinanza, adottate dalle autorità competenti della prima Parte in relazione a tale vettore aereo, come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti, salvo nei casi stabiliti nell'articolo 4 stesso.

Articolo 5 – Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni.
      Definisce i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte hanno il diritto di rifiutare, revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio o sospendere o limitare in altro modo l'esercizio di un vettore aereo appartenente all'altra Parte.

Articolo 6 – Investimenti.
      Si riferisce alla proprietà della partecipazione di maggioranza e al controllo effettivo di un vettore aereo della Georgia da parte di uno Stato membro, o di un vettore aereo dell'Unione europea da parte della Georgia.

Articolo 7 – Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.
      Definisce il regime di applicabilità di leggi, regolamenti, direttive amministrative delle rispettive Parti contraenti in materia di dogana, immigrazione, passaporti e sanità.

Articolo 8 – Condizioni di concorrenza.
      Definisce gli obiettivi e le condizioni di concorrenza per la fornitura dei servizi aerei delle due Parti contraenti.

Articolo 9 – Opportunità commerciali.
      Definisce i diritti di ciascuna Parte contraente in riferimento alle opportunità commerciali dei rappresentanti dei vettori aerei.

Articolo 10 – Diritti doganali e fiscalità.
      Disciplina il regime e i casi di esenzione doganale e fiscale, relativamente a carburante, provviste di bordo, pezzi di ricambio e lubrificanti necessari per garantire l'operatività dei servizi svolti dai vettori designati dalle Parti contraenti.

Articolo 11 – Oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea.
      Ciascuna Parte garantisce che gli oneri di uso, eventualmente imposti dalle autorità o enti competenti della riscossione, ai vettori aerei dell'altra Parte per l'utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e della navigazione aerea, di aeroporti e di infrastrutture e dei servizi per la sicurezza della navigazione aerea siano adeguati, ragionevoli, non ingiustamente discriminatori ed equamente ripartiti tra le varie categorie di utenti. Gli oneri di cui trattasi possono riflettere, ma non eccedere, il

 

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costo totale sostenuto dalle competenti autorità o enti per garantire gli adeguati servizi e infrastrutture aeroportuali e di sicurezza dell'aviazione all'interno dell'aeroporto o del sistema aeroportuale. Tali oneri possono comprendere una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti. Le infrastrutture e i servizi il cui uso è soggetto al pagamento di oneri sono offerti secondo criteri di efficienza e di economia. In ogni caso, tali oneri sono applicati ai vettori dell'altra Parte secondo condizioni non meno favorevoli delle condizioni più favorevoli applicate a qualunque altro vettore aereo nel momento in cui tali oneri sono stabiliti.

Articolo 12 – Fissazione dei prezzi.
      Le Parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera e equa concorrenza.

Articolo 13 – Statistiche.
      Definisce lo scambio tra le Parti di statistiche richieste dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e, su richiesta di una delle Parti, delle altre informazioni statistiche disponibili, che possano ragionevolmente essere richieste per esaminare l'andamento dei servizi aerei.

Articolo 14 – Sicurezza aerea.
      Definisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea specificata nel dettaglio nell'allegato III, parte C, dell'Accordo.

Articolo 15 – Protezione della navigazione aerea.
      Definisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea dell'Unione europea specificata nell'allegato III, parte D, dell'Accordo.

Articolo 16 – Gestione del traffico aereo.
      Le Parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo, al fine di estendere il «cielo unico europeo» alla Georgia e rafforzare così le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle norme che disciplinano il traffico aereo generale in Europa, di ottimizzare la capacità, di ridurre al minimo i ritardi e di migliorare l'efficienza ambientale.

Articolo 17 – Ambiente.
      Le Parti riconoscono l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di definizione e di attuazione della politica dell'aviazione e riconoscono la necessità di adottare misure efficaci a livello mondiale, nazionale e locale per ridurre al minimo gli impatti dell'aviazione civile sull'ambiente.

Articolo 18 – Protezione dei consumatori.
      Definisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea specificata nel dettaglio nell'allegato III, parte G, dell'Accordo.

Articolo 19 – Sistemi informatici di prenotazione.
      Definisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di trasporto aereo specificata nel dettaglio nell'allegato III, parte H, dell'Accordo.

Articolo 20 – Aspetti sociali.
      Definisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di trasporto aereo specificata nel dettaglio nell'allegato III, parte F, dell'Accordo.

Articolo 21 – Interpretazione e attuazione.
      Le Parti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio

 

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alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.

Articolo 22 – Il Comitato misto.
      Definisce l'istituzione di un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti, responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo.

Articolo 23 – Risoluzione delle controversie e arbitrato.
      In caso di controversie in materia di interpretazione o di applicazione dell'Accordo, le Parti si impegnano a risolverle in primo luogo mediante consultazioni formali in sede di Comitato misto, conformemente all'articolo 22 (Comitato misto), paragrafo 5, dell'Accordo.
      In caso di mancata risoluzione delle controversie in ambito del Comitato misto, l'articolo definisce la procedura di arbitrato.

Articolo 24 – Misure di salvaguardia.
      Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma dell'Accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dall'Accordo.

Articolo 25 – Relazioni con altri accordi.
      Le disposizioni contenute nell'Accordo prevalgono sulle disposizioni in materia contenute negli accordi bilaterali vigenti fra la Georgia e gli Stati membri. È tuttavia autorizzato l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dall'Accordo orizzontale, a condizione che non vengano effettuate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.

Articolo 26 – Modifiche.
      Definisce la procedura nel caso in cui una delle Parti intenda modificare le disposizioni dell'Accordo.

Articolo 27 – Scadenza.
      Ciascuna Parte può in qualsiasi momento decidere di denunciare l'Accordo, dandone preavviso scritto, tramite i canali diplomatici, all'altra Parte. Detto preavviso deve essere comunicato simultaneamente all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e al Segretariato delle Nazioni Unite.

Articolo 28 – Registrazione presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e il Segretariato delle Nazioni Unite.
      L'Accordo e tutte le modifiche sono registrati presso l'ICAO e presso il Segretariato delle Nazioni Unite.

Articolo 29 – Applicazione provvisorie ed entrata in vigore.
      L'Accordo entra in vigore entro un mese dalla data dello scambio dell'ultima nota diplomatica fra le Parti oppure, in via transitoria, dal primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima nota con la quale le Parti si sono comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale fine.

Allegato I – Servizi concordati e rotte specificate.
      Stabilisce la tabella delle rotte.

Allegato II – Disposizioni transitorie.
      Definisce, tra l'altro, il divieto del diritto di esercitare diritti di traffico di quinta libertà anche per i vettori aerei della Georgia tra i punti situati sul territorio dell'Unione europea, fatti salvi i diritti di traffico di quinta libertà già concessi nell'ambito degli accordi bilaterali fra la Georgia e gli Stati membri dell'Unione europea. Per «diritto della quinta libertà» si intende il privilegio concesso da uno Stato (detto «concedente») ai vettori aerei di un altro Stato (detto «concessionario») di fornire servizi di trasporto internazionali tra il territorio dello Stato concedente e il territorio di uno

 

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Stato terzo, a condizione che detti servizi abbiano come punto di partenza o di destinazione il territorio dello Stato concessionario.

Allegato III – Norme applicabili all'aviazione civile.
      Elenca i regolamenti applicabili all'Accordo in materia di aviazione civile.

Allegato IV – Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 3 e 4 e all'allegato I.
      Contiene l'elenco degli Accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Georgia, che saranno sostituiti dal presente Accordo (nella fattispecie: con Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

        Per quanto attiene agli aspetti finanziari, si rileva che gli unici oneri, meramente eventuali, discendenti dall'applicazione dell'Accordo riguardano le spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni del Comitato misto previsto dall'articolo 22.

        In relazione a tali spese, si precisa che i delegati italiani che partecipano alle riunioni del predetto Comitato provengono dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea a Bruxelles:

            1) l'ENAC provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai Comitati in qualità di rappresentanti italiani;

            2) non si configurano spese di missione per la partecipazione di esperti della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea alle riunioni che si tengono a Bruxelles.

        Per quanto concerne gli oneri derivanti dal ricorso al collegio arbitrale previsto dall'articolo 23 dell'Accordo, si rileva come anch'essi abbiano natura meramente eventuale e, qualora si configurino, graveranno sul bilancio dell'Unione europea.

        Per quanto concerne le altre attività poste in essere in attuazione dell'Accordo, esse non prevedono richieste di contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri.

        Dal presente provvedimento, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A) Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione. Si tratta di un Accordo di competenza mista dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e pertanto da sottoporre alla firma anche dei rappresentanti dei singoli Stati membri.

        L'intervento normativo è pienamente coerente con il programma di Governo, in quanto configura un adempimento di un obbligo gravante sull'Italia in qualità di Stato membro dell'Unione europea.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

        Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o di contraddizione, in quanto l'intervento normativo si risolve nella ratifica di un Accordo concluso in sede di Unione europea, secondo le procedure proprie dell'Unione europea che, a norma di quanto previsto dall'articolo 100, paragrafo 2, e dall'articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, regolano la preparazione, il negoziato e il perfezionamento degli accordi con i Paesi terzi.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il provvedimento si inserisce coerentemente nel quadro giuridico vigente, in quanto si allinea ad altri accordi stipulati tra l'Unione europea e i Paesi terzi, tutti finalizzati alla creazione di un ampio spazio aereo liberalizzato che possa condurre allo sviluppo e alla cooperazione nell'ambito della promozione della concorrenza, della difesa dell'ambiente, della tutela dei consumatori e della sicurezza.

        Una volta entrato in vigore, l'Accordo sostituirà le intese bilaterali semplificate operative, attualmente in vigore fra Italia e Georgia.

        L'applicazione provvisoria di cui all'articolo 29 si riferisce agli aspetti tecnico-operativi (definizione delle rotte, designazione delle compagnie, tipi di aeromobili utilizzati e di servizi offerti) in quanto è prassi consolidata, nel settore aeronautico, la distinzione tra le parti normative degli accordi, soggette al perfezionamento delle procedure interne previste per la loro entrata in vigore, e i contenuti operativi, applicabili a partire dalla firma dell'Accordo, o da una data precisa,

 

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come nella fattispecie in esame. Tale prassi è motivata dall'esigenza di rispondere con prontezza alle rapide evoluzioni tecniche ed economiche del settore, rendendo così immediatamente fruibili i servizi previsti nell'Accordo con soddisfazione degli utenti e degli operatori economici coinvolti.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Il provvedimento in esame non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.

5. Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

        L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6. Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        I princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e non risultano quindi direttamente coinvolti dall'intervento normativo. Tuttavia, rispetto ai rapporti tra Italia e Unione europea, risulta rispettato il principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di istituire uno spazio aereo liberalizzato tra l'Unione europea e la Georgia non è perseguibile attraverso interventi normativi adottati dai singoli Stati membri.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        L'intervento normativo non comporta alcun processo di rilegificazione, poiché si riferisce a una materia (trattati internazionali) che necessita di ratifica legislativa.

        Nella materia oggetto dell'intervento normativo in esame non è configurabile il ricorso alla delegificazione, in quanto la ratifica dell'Accordo con legge è prevista dall'articolo 80 della Costituzione, né è suscettibile di semplificazione normativa.

 

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8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non esistono progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame, in quanto la definizione di un accordo aereo tra Unione europea e un Paese terzo è per definizione di competenza dell'Unione europea.

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia degli accordi aerei stipulati tra Unione europea e Paesi terzi.

B) Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.

1. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'unione europea.

        L'intervento normativo in oggetto è pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea. Sarebbe semmai una mancata ratifica dell'Accordo da parte italiana a rappresentare una violazione del predetto ordinamento.

2. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

3. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        L'intervento è un adempimento rispetto agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e non presenta alcun profilo di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

4. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito la piena legittimità dell'Unione a negoziare in veste di soggetto unitario accordi aerei globali con Paesi terzi, secondo le procedure indicate dall'articolo 100, paragrafo 2, e dall'articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

        Al contempo, la Corte ha ribadito la legittimità degli accordi aerei bilaterali, escludendo quindi che la competenza dell'Unione europea a sottoscrivere accordi con Paesi terzi sia configurabile quale competenza esclusiva.

 

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5. Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

6. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

        Gli Stati membri, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati tutti a recepire l'Accordo sul piano interno, onde consentirne l'entrata in vigore.

C) Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nella normativa dell'Unione europea.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi contenuti nell'Accordo riguardanti atti dell'Unione europea risultano corretti.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non è stata adottata la tecnica della novella legislativa in quanto il testo non modifica direttamente né integra disposizioni vigenti sulla stessa materia.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        La materia degli accordi aerei tra Italia e Georgia non è regolata da alcun atto normativo.

        Le relazioni aeronautiche tra i due Paesi sono attualmente regolate da un'intesa semplificata di natura pattizia e di contenuto tecnico-operativo che verrà disapplicata a seguito dell'applicazione del presente accordo, così come previsto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

 

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5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Gli atti attuativi previsti dall'intervento normativo sono quelli consueti nella prassi delle relazioni aeronautiche e non presentano profili problematici in ordine ai termini previsti per la loro adozione.

        L'articolo 21 dell'Accordo prescrive una norma di chiusura a carattere residuale che impone alle parti di adottare tutte le misure idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dall'Accordo stesso. Trattandosi di prescrizione a contenuto generale, non presenta criticità relative alla tempistica attuativa.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

        A norma di quanto previsto dall'articolo 13 dell'Accordo, le elaborazioni statistiche relative alla materia oggetto del provvedimento sono curate dall'Unione europea e dalla Georgia e non comportano quindi costi aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni italiane.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato
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