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PDL 4473

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4473



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TOCCAFONDI

Introduzione dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di svolgimento di raduni a carattere musicale in locali o spazi non attrezzati

Presentata il 30 giugno 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La nascita dei cosiddetti «rave party» risale alla fine degli anni ottanta del secolo scorso e si colloca in un clima di generale contestazione politica, nel momento della formazione di controculture tese a denunciare problemi politici, difficoltà economiche e disagi sociali.
      Un rave party è per sua natura una manifestazione non ufficiale, per la quale non sono richiesti permessi, ed è ormai assodato che esso si presenti come una manifestazione illegale. Durante un rave party si occupano spazi abbandonati nelle città, oppure ampi spazi pubblici o privati fuori delle metropoli.
      I primi rave party si svolsero nelle fabbriche abbandonate delle città statunitensi, per poi espandersi in Gran Bretagna e nel resto dell'Europa. Durante i rave party è diffusa musica eseguita senza l'utilizzo di strumenti musicali ma scandita da suoni elettrici e da casse ritmiche ad altissimo volume per ore senza interruzione.
      L'eccitazione dell'evento (il termine rave significa «delirio», «entusiasmo sfrenato») e l'uso di droghe, come l’ecstasy, sono utilizzati dai partecipanti per resistere per ore alla musica ad alto volume.
      In Italia, il primo grande rave party si è svolto il 1o giugno 1990 ad Aprilia.
      Le manifestazioni rave, inizialmente considerate come un semplice fenomeno passeggero di moda, si sono sviluppate
 

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negli anni fino a divenire un vero e proprio fenomeno sociale. Attualmente i raduni rave sono eventi non più clandestini, ma organizzati nei minimi particolari, tuttavia resta la completa mancanza di comunicazioni agli organi di sicurezza o alle autorità cui spetta verificare l'esistenza delle necessarie condizioni di legalità e di sicurezza.
      Di fronte al cambiamento in atto occorre, pertanto, intervenire a livello legislativo, al fine di individuare regole che permettano di prevenire lo svolgimento di raduni clandestini con rischi per l'incolumità e per la salute dei partecipanti e di terzi.
      Con la presente proposta di legge si intendono dettare disposizioni volte a regolamentare in modo adeguato lo svolgimento dei raduni rave, per prevenire i rischi di eventi luttuosi che troppo spesso si leggono nelle cronache.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, inserito il seguente:

          «Art. 18-bis.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai raduni a carattere musicale ai quali partecipano più di cento persone, organizzati in locali o in spazi pubblici o privati non attrezzati per i pubblici spettacoli.
      2. Per lo svolgimento dei raduni di cui al comma 1 è necessaria l'autorizzazione del questore.
      3. Gli organizzatori dei raduni di cui al comma 1 presentano la richiesta di autorizzazione alla questura competente per il luogo in cui ne è previsto lo svolgimento almeno un mese prima del giorno di inizio del raduno. La richiesta contiene:

          a) l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e della durata del raduno;

          b) l'indicazione del numero previsto di partecipanti;

          c) le generalità e le firme degli organizzatori del raduno;

          d) l'indicazione delle modalità di diffusione della musica, del volume massimo delle emissioni sonore espresso in decibel e della durata complessiva della diffusione di musica.

      4. Alla richiesta di cui al comma 3 è allegata copia del titolo che autorizza l'occupazione del sito, rilasciato dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale sopra di esso.

 

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      5. Il questore, nel caso di omessa richiesta, ovvero per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza o di incolumità pubbliche, può impedire che il raduno abbia luogo.
      6. Gli organizzatori del raduno assicurano le condizioni igieniche necessarie e predispongono mezzi di raccolta dei rifiuti e di pulizia del luogo nonché un servizio d'ordine secondo le modalità prescritte dal questore.
      7. Gli organizzatori del raduno hanno l'obbligo di segnalare all'autorità di pubblica sicurezza l'eventuale presenza di soggetti in possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
      8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, oltre alle sanzioni previste dal quinto comma dell'articolo 18, si applica la sanzione accessoria della confisca degli strumenti musicali, degli impianti di diffusione sonora e di ogni altra attrezzatura finalizzata allo svolgimento del raduno. L'autorità di pubblica sicurezza può procedere al sequestro in via amministrativa. Se il raduno è svolto in uno spazio privato, le sanzioni di cui al primo periodo si applicano anche al proprietario o al titolare di altro diritto reale, qualora risulti il suo consenso all'occupazione del sito».

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