Frontespizio Pareri

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4480-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4480-A



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

Conversione in legge del decreto-legge 1o luglio 2011, n. 94, recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania

Presentato il 1o luglio 2011

(Relatore: GHIGLIA)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio), XII (Affari sociali), XIV (Politiche europee) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 4480.
L'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 13 luglio 2011, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 4480.
 

Pag. 2


torna su
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 4480 e rilevato che:

                  esso reca un contenuto omogeneo, in quanto l'unico articolo di cui si compone prevede misure di carattere sostanziale unificate dalla finalità – come si legge nella relazione illustrativa – di «superare le attuali criticità nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, che si rende indispensabile fronteggiare con somma urgenza»;

                  la gestione dell'emergenza rifiuti in Campania è una materia che, nel corso della XVI legislatura, è stata oggetto di provvedimenti di decretazione d'urgenza e, in particolare, dei decreti-legge n. 90 del 2008, n. 172 del 2008, n. 195 del 2009 e n. 196 del 2010, tutti caratterizzati per la natura temporanea delle misure introdotte; a tale impianto si conforma anche il provvedimento all'esame che introduce disposizioni che, a mente dell'articolo 1, comma 1, sono destinate ad avere efficacia sino al 31 dicembre 2011;

                  il decreto-legge, oltre a caratterizzarsi come disciplina temporanea, reca un impianto ampiamente derogatorio del diritto vigente; ciò viene motivato con il riferimento, contenuto nel preambolo, al «permanere di una situazione di elevata criticità», e con il richiamo, operato dal comma 1 dell'articolo 1, allo «stato di criticità» in cui versa la regione Campania in relazione al sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani non pericolosi; analogo riferimento al «permanere di una situazione di elevata criticità» già era contenuto nel preambolo del decreto-legge n. 196 del 2010, nonché all'articolo 1, comma 7-bis, del medesimo decreto-legge, che richiamava la «permanenza di condizioni di criticità»;

                  in ragione del richiamato «stato di criticità», esso si caratterizza pertanto come disciplina derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in due casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate: ciò si riscontra, segnatamente, all'articolo 1, comma 1, ove si dispone che i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania possano essere smaltiti, da un lato, in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 182, comma 3, del testo unico delle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (che pone il divieto di smaltire i rifiuti solidi urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti), e, dall'altro, in deroga alle procedure previste dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 196 del 2010, (che richiede, affinché i rifiuti della regione Campania possano essere smaltiti in altre regioni, il raggiungimento di un accordo interregionale in sede di Conferenza Stato Regioni); in un caso, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in un intero settore dell'ordinamento: si tratta del comma 2 dell'articolo 1, che

 

Pag. 3

novella l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010, introducendovi la possibilità per i commissari straordinari nominati ai sensi della medesima disposizione di derogare «agli strumenti urbanistici vigenti»; infine, esso autorizza implicitamente condotte in deroga ad interi comparti normativi: ciò si riscontra al medesimo comma 1 dell'articolo 2, laddove novella il succitato decreto-legge n. 196 del 2010, prevedendo che i commissari straordinari operino, tra l'altro, con i poteri conferiti al Sottosegretario di Stato per la protezione civile dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008 – che consente la deroga «a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria»;

                  il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1, novella l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010, la cui legge di conversione (si tratta delle legge n. 1 del 2011), è stata recentemente approvata dal Parlamento, mentre, al già richiamato comma 2, dispone una deroga alle procedure di cui all'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto-legge; tali interventi, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituiscono una modalità di produzione legislativa non pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

                  il provvedimento, laddove all'articolo 1, comma 2, attribuisce ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010, i poteri conferiti al Sottosegretario di Stato per la protezione civile dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 90 del 2008, nella parte in cui richiama il comma 2 dell'articolo 2 in questione, reca un rinvio normativo del quale andrebbe valutata la portata normativa, tenuto conto che tale disposizione si limita a consentire al Sottosegretario di Stato di utilizzare «le procedure di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327» e che il succitato articolo 43 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 293 del 2010; peraltro, l'articolo 34 del decreto-legge recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 30 giugno scorso e non ancora emanato, nel testo disponibile, introduce, nell'ambito del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, l'articolo 42-bis, volto a ridisciplinare la materia dell'utilizzazione senza titolo di un bene a scopi d'interesse pubblico tenendo conto – sembrerebbe – dei princìpi statuiti dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa;

                  esso, all'articolo 1, comma 3, laddove richiama il «principio comunitario della prossimità in sede di smaltimento dei rifiuti», non contiene il riferimento all'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE – ove il suddetto principio è rinvenibile unitamente a quello dell'autosufficienza – che è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 205 del 2010;

 

Pag. 4

                  sul piano della tecnica di redazione del testo, il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1, nel fare riferimento agli impianti STIR della regione Campania (Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti), in difformità rispetto a quanto disposto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, utilizza tale sigla cui non segue la specificazione del significato;

                  infine, il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); nella relazione di accompagnamento non si dà conto della disposta esenzione dall'obbligo di redigerla, ancorché la relativa dichiarazione sia allegata al provvedimento;

        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 2 – nella parte in cui attribuisce ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010, i poteri conferiti al Sottosegretario di Stato per la protezione civile dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 90 del 2008 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare il richiamo al comma 2 dell'anzidetta disposizione, tenuto conto che essa opera, a sua volta, un rinvio all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 293 del 2010 e i cui contenuti, riadattati – come sembra – ai princìpi statuiti dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa con riferimento alla materia dell'utilizzazione senza titolo di un bene a scopi d'interesse pubblico, sembrano essere stati trasfusi nell'articolo 34 del decreto-legge recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 30 giugno scorso e non ancora emanato.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 4480, di conversione del decreto-legge n. 94 del 2011, recante «Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania»;

 

Pag. 5

        premesso che:

            il provvedimento è riconducibile alla materia ambientale, attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevano inoltre le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi della lettera g) del medesimo secondo comma dell'articolo 117, nonché «governo del territorio» assegnata dall'articolo 117, terzo comma, alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

            in alcune recenti sentenze (ad esempio, la n. 182 del 2006 e la n. 367 del 2007), la Corte costituzionale ha riconosciuto alla legislazione regionale la facoltà di assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale o paesaggistica, purché siano rispettate le regole uniformi fissate dallo Stato;

            le successive sentenze del 2008 (n. 214) e del 2009 (nn. 61, 225, 232, 238, 247 eccetera) ribadiscono tali limiti regionali, riconducendo alla materia della tutela dell'ambiente numerose questioni sollevate dalle regioni, tra le quali si ricordano, per la loro rilevanza, la difesa del suolo, la gestione delle risorse idriche e i rifiuti;

        rilevato che:

            all'articolo 1, comma 2, si introducono novelle al decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, prevedendo, tra l'altro, che il commissario straordinario regionale ivi previsto operi con i poteri di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 90 del 2008;

            in particolare, il rinvio contenuto nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 90 del 2008 all'articolo 43 (recante la disciplina della utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico: cosiddetta «acquisizione sanante») del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 (testo unico sugli espropri) – giudicato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 4-8 ottobre 2010, n. 293 – va inteso come riferito all'articolo 42-bis, introdotto nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica dall'articolo 34 del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 2814), il quale reca una nuova disciplina della materia dell'utilizzazione senza titolo di un bene a scopi di interesse pubblico,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 6


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 4480, di conversione del decreto-legge n. 94 del 2011, recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 7


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il decreto-legge 1o luglio 2011, n. 94, recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera;

            considerato che il provvedimento afferisce alla materia ambientale, che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione assegna alla competenza esclusiva dello Stato, ed evidenziato che il «governo del territorio» è riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            preso atto che occorre valorizzare e responsabilizzare ulteriormente il ruolo delle autonomie territoriali interessate nell'affrontare la crisi ambientale connessa alle evidenti criticità dello smaltimento dei rifiuti campani,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che nel ciclo di smaltimento dei rifiuti almeno una quota dell'aliquota non riciclabile dopo la differenziazione sia destinata alla termovalorizzazione.


Frontespizio Pareri
torna su