Frontespizio Pareri Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3442-4372-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3442-4372-A



 

Pag. 1

PROPOSTE DI LEGGE

n. 3442, d'iniziativa dei deputati

GREGORIO FONTANA, DE ANGELIS, GIDONI, FAVA, CARLUCCI

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate

Presentata il 28 aprile 2010

e

n. 4372, d'iniziativa dei deputati

GIACOMELLI, RUGGHIA, GAROFANI, VILLECCO CALIPARI, RECCHIA, LAGANÀ FORTUGNO, LA FORGIA, MOGHERINI REBESANI, ROSATO

Disposizioni concernenti le associazioni combattentistiche e di interesse delle Forze armate

Presentata il 24 maggio 2011

(Relatore: MAZZONI)


NOTA: La IV Commissione permanente (Difesa), il 31 maggio 2011, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 3442. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo della proposta di legge n. 4372, si veda il relativo stampato.
 

Pag. 2


torna su
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 3442 Gregorio Fontana, recante «Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate»;

            rilevato che la proposta di legge stabilisce i criteri generali per l'individuazione degli organismi qualificabili di interesse delle Forze armate, regolandone il riconoscimento della personalità giuridica e le relative misure di agevolazione, ed è pertanto riconducibile alle materie ordinamento civile e difesa e Forze armate che l'articolo 117, secondo comma, lettere l) e d), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione Giustizia,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 3442;

            osservato che l'articolo 5, comma 3, prevede che annualmente il Ministro della difesa emani un decreto di ripartizione dei relativi contributi posti a carico del bilancio dello Stato;

            ritenuto che appaia preferibile, conformemente all'attuale normativa generale prevista dalla legge n. 549 del 1995, prevedere che il riparto fra i singoli enti sia effettuato annualmente con decreto ministeriale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 3


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il progetto di legge n. 3442, recante disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

                le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, che consentono l'applicazione alle associazioni di interesse delle Forze armate delle disposizioni in materia di tassazione sui redditi, contenute nell'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, relative alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sono sostanzialmente prive di effetti finanziari, anche in considerazione della vocazione eminentemente non commerciale delle attività svolte da tali associazioni;

                le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, in materia di valorizzazione e alienazione degli immobili militari, che prevedono la possibilità di concessione degli stessi, in uso gratuito temporaneo, alle associazioni non sono suscettibili di produrre effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica dal momento che si tratta di porzioni di immobili già in uso per le finalità istituzionali del Ministero della difesa e per le quali non sono configurabili le procedure di alienazione o valorizzazione di cui agli articoli 307 e 314 del decreto legislativo n. 66 del 2010;

                rilevata l'opportunità di prevedere esplicitamente che le attività di incentivazione delle associazioni previste dall'articolo 3, comma 2, avverranno senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            - all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: sono incentivate aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,

            - all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: legge 28 dicembre 1995, n. 549 aggiungere le seguenti: iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa;

        con la seguente condizione:

            all'articolo 5, comma 2, le parole da: all'articolo 14, comma 7-bis fino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: all'articolo

 

Pag. 4

2195 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

            e con la seguente osservazione:

                valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 1 dell'articolo 4 al fine di garantire un miglior coordinamento con le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 322 del 1989 che disciplinano l'obbligo di rilevazione statistica».


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge n. 3442 Gregorio Fontana, recante «Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione di merito;

            considerato che la formulazione dell'articolo 1, in forza del riferimento esplicito alle sole Forze armate ivi contenuto, sembra escludere dall'ambito di applicazione del provvedimento le associazioni di interesse delle Forze di polizia ad ordinamento militare;

            evidenziato come l'estensione alle associazioni di interesse delle Forze armate delle previsioni in materia di regime tributario delle ONLUS di cui all'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, disposta dall'articolo 4, comma 2, presenti aspetti di criticità sotto il profilo della coerenza con l'ordinamento tributario,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            con riferimento all'articolo 4, provveda la Commissione di merito a sopprimere il comma 2, il quale dispone che alle attività delle associazioni di interesse delle Forze armate direttamente connesse alle finalità statutarie si applichi la normativa di cui all'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, sia in ragione del fatto che la disposizione del TUIR prevede un regime tributario di favore relativo alle attività istituzionali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che non può meccanicamente essere esteso anche a soggetti, come le associazioni di interesse delle Forze armate, che non perseguono finalità di solidarietà sociale e che hanno, in alcuni casi, personalità giuridica di diritto pubblico, sia in considerazione del fatto

 

Pag. 5

che le predette associazioni possono già avvalersi, qualora rivestano la qualifica di enti non commerciali, del regime tributario agevolato previsto dall'articolo 148 del TUIR e dalla legge n. 398 del 1991;

        e con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dell'intervento legislativo anche alle associazioni di interesse delle Forze di polizia ad ordinamento militare, quali il Corpo della guardia di finanza.

 

Pag. 6


TESTO
della proposta di legge n. 3442

torna su
TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Associazioni di interesse delle Forze armate).

Art. 1.
(Associazioni di interesse delle Forze armate).

      1. Sono di interesse delle Forze armate e posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli altri organismi con personalità giuridica anche di diritto privato, di seguito denominati «associazioni», i cui atti costitutivi o statuti, redatti nella forma dell'atto pubblico, prevedono:

      1. Identico:

          a) espressamente l'apoliticità, l'apartiticità nonché l'assenza di finalità sindacali;           a) identica;
          b) il perseguimento, in ambito nazionale, di fini di utilità sociale di rilevante interesse nei settori della difesa e della sicurezza nazionali;           b) il perseguimento, in ambito nazionale, con attività regolarmente programmate, di fini di utilità sociale di rilevante interesse nei settori della difesa e della sicurezza nazionali nonché in quello della protezione civile;
          c) lo svolgimento di attività sulla base di programmi di durata almeno triennale;       Soppressa
          d) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo, la sovranità dell'organo assembleare, i criteri di ammissione e di esclusione degli associati o dei partecipanti, i criteri e le forme di pubblicità delle convocazioni assembleari;           c) identica;
          e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, nonché di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altri organismi che perseguono fini analoghi, sentito il Ministero della difesa;           d) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, nonché di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altri organismi che perseguono fini analoghi, sentito il Ministero della difesa; per le associazioni d'arma lo statuto può prevedere che la devoluzione del patrimonio, in

Pag. 7
  caso di scioglimento per qualunque causa, avvenga esclusivamente a favore di organismi costituiti nell'ambito della medesima arma, corpo o specialità delle Forze armate;
          f) l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;           e) identica;
          g) il perseguimento, senza scopi di lucro, di una o più delle seguenti finalità:           f) l'obbligo di sostenere e diffondere i valori costituzionali cui si ispira l'ordinamento delle Forze armate della Repubblica e il perseguimento, senza scopi di lucro, di una o più delle seguenti finalità:
              1) mantenere vivi i sentimenti di appartenenza o di vicinanza all'istituzione militare;           1) identico;
              2) alimentare e trasmettere l'amore per la patria;           2) identico;
              3) diffondere i valori costituzionali e democratici delle Forze armate, nonché la storia e la cultura militari;           3) diffondere i valori democratici delle Forze armate, nonché la storia e la cultura militari;
              4) custodire e tramandare gli ideali e le tradizioni delle Forze armate, delle armi, dei corpi e delle specialità;           4) identico;
              5) mantenere vivi il culto, l'esempio e la memoria dei caduti nelle guerre nazionali e in altre operazioni militari in patria e all'estero;           5) identico;
              6) concorrere a tutelare e a valorizzare gli istituti e i luoghi della memoria militari;           6) identico;
              7) incrementare i rapporti tra Forze armate e società civile;           7) identico;
              8) concorrere nelle attività di volontariato e di protezione civile, di interesse del Ministero della difesa, a livello nazionale e locale.           8) identico.

      2. Le associazioni sono individuate con uno o più decreti del Ministro della difesa, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con decreto del Ministro della difesa è, altresì, stabilito l'ordine

      2. Le associazioni sono individuate con uno o più decreti del Ministro della difesa. Con decreto del Ministro della difesa è, altresì, stabilito l'ordine di precedenza delle associazioni nella partecipazione alle


Pag. 8
di precedenza delle associazioni nella partecipazione alle cerimonie militari e alle altre manifestazioni pubbliche. cerimonie militari e alle altre manifestazioni pubbliche.
        3. Il patrimonio dell'associazione resta nella titolarità dell'associazione stessa anche in caso di trasformazione da ente di diritto pubblico ad ente di diritto privato.

Art. 2.
(Tipi di associazioni).

Art. 2.
(Tipi di associazioni).

      1. Le associazioni si distinguono in:

      1. Identico.

          a) combattentistiche;  
          b) d'arma;  
          c) di categoria.  

      2. Le associazioni combattentistiche sono costituite fra ex combattenti, reduci di guerra o di prigionia, e da coloro che, condividendone il patrimonio ideale, i valori e le finalità, intendono contribuire alla realizzazione degli scopi associativi.

      2. Identico.

      3. Le associazioni d'arma sono costituite fra appartenenti, in congedo o in servizio, a un'arma, un corpo o una specialità delle Forze armate, inclusi i giovani che hanno conseguito l'attestato rilasciato al termine della frequenza dei corsi volontari di formazione atletico-militare svolti presso i reparti delle Forze armate.

      3. Identico.

      4. Le associazioni di categoria sono costituite fra appartenenti, in congedo o in servizio, a specifici ruoli dei militari di ogni grado, ivi compresi i volontari in ferma breve e prefissata.

      4. Identico.

        5. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni d'arma e di categoria possono prevedere la partecipazione di coloro che, condividendone il patrimonio ideale, i valori e le finalità, intendono contribuire alla realizzazione degli scopi associativi.

Art. 3.
(Riconoscimento della personalità giuridica).

Art. 3.
(Riconoscimento della personalità giuridica).

      1. Il riconoscimento della personalità giuridica, nonché le modifiche dell'atto

      1. Il riconoscimento della personalità giuridica, anche per i soggetti di diritto


Pag. 9
costitutivo o dello statuto delle associazioni sono disposti ai sensi della normativa vigente in materia, previo parere conforme del Ministro della difesa, anche per le associazioni con personalità giuridica di diritto privato. privato, nonché le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni sono disposti ai sensi della normativa vigente in materia, previo parere conforme del Ministro della difesa.
      2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, sono incentivate forme di aggregazione fra associazioni che perseguono finalità omogenee.       2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, sono incentivate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, forme di aggregazione fra associazioni che perseguono finalità omogenee.

Art. 4.
(Disposizioni in materia di rilevazioni statistiche, disciplina tributaria e sede).

Art. 4.
(Disposizioni in materia di rilevazioni statistiche, disciplina tributaria e sede).

      1. Le rilevazioni di carattere statistico sono richieste alle associazioni, da parte delle amministrazioni competenti, per il tramite del Ministero della difesa.

      1. Le rilevazioni di carattere statistico, da fornire ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono richieste alle associazioni per il tramite dell'ufficio di statistica del Ministero della difesa.

      2. Alle associazioni si applicano le disposizioni dell'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per le attività direttamente connesse alle finalità statutarie.       2. Identico.
      3. Il Ministero della difesa può consentire alle associazioni l'uso temporaneo a titolo gratuito di locali strettamente commisurati alle esigenze di funzionamento, individuati, ove disponibili, nell'ambito di immobili in uso attuale a comandi, reparti ed enti dello stesso Ministero.       3. Identico.

Art. 5.
(Contributi).

Art. 5.
(Contributi).

      1. In considerazione delle finalità statutarie, dei costi fissi di funzionamento, delle attività assistenziali e promozionali effettivamente svolte, nonché dei progetti associativi concernenti anche il recupero e la tutela di siti museali e di sacrari militari, alle associazioni sono erogati i con tributi di cui all'articolo 1, commi 40, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,

      1. In considerazione delle finalità statutarie, dei costi fissi di funzionamento, delle attività assistenziali e promozionali effettivamente svolte, nonché dei progetti associativi concernenti anche il recupero e la tutela di siti museali e di sacrari militari, alle associazioni sono erogati i contributi di cui all'articolo 1, commi 40, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,


Pag. 10
nonché quelli previsti in altre disposizioni di legge. iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa, nonché quelli previsti in altre disposizioni di legge.
      2. Alle finalità previste dal comma 1 del presente articolo concorrono le risorse di cui all'articolo 14, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.       2. Alle finalità previste dal comma 1 del presente articolo concorrono le risorse di cui all'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
      3. Il Ministro della difesa, tenuto conto delle finalità, delle attività e dei progetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché del più razionale impiego dei fondi, conseguito anche attraverso le forme di aggregazione di cui al comma 2 dell'articolo 3, provvede annualmente con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, alla ripartizione dei contributi a carico del bilancio dello Stato fra le associazioni destinatarie degli stessi.       3. Il Ministro della difesa, tenuto conto delle finalità, delle attività e dei progetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché del più razionale impiego dei fondi, conseguito anche attraverso le forme di aggregazione di cui al comma 2 dell'articolo 3, provvede annualmente con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, alla ripartizione dei contributi a carico del bilancio dello Stato fra le associazioni destinatarie degli stessi.
      4. Il Ministro della difesa effettua il controllo sull'utilizzo dei contributi erogati alle associazioni, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1-bis del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.       4. Identico.


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
torna su