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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4325 |
1. Al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio, di prodotti petroliferi semilavorati e prodotti lavorati e finiti, nonché di realizzare un sistema affidabile e trasparente che assicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica alle scorte di sicurezza, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, un organismo centrale di stoccaggio, senza scopo di lucro, sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. A tale organismo partecipano, obbligatoriamente, tutti i soggetti che hanno importato o immesso al consumo in Italia petrolio, prodotti semilavorati, lavorati o finiti.
2. All'organismo centrale di stoccaggio è affidato il compito di monitorare il funzionamento del mercato organizzato all'ingrosso dei carburanti per uso di autotrazione di cui all'articolo 2, nonché quello di definire criteri, modalità, diritti e obblighi di partecipazione al suddetto mercato degli operatori industriali e commerciali nonché dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.
1. La presente legge si applica ai seguenti carburanti per uso di autotrazione, di seguito denominati «carburanti»:
a) benzina;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante;
c) gas di petrolio liquefatto (GPL) usato come carburante;
d) gas naturale per autotrazione.
2. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti per uso di autotrazione e di assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al consumo, entro tre mesi dalla data di istituzione dell'organismo centrale di stoccaggio, il Gestore dei mercati energetici Spa, che dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Gestore dei mercati energetici e dei carburanti per uso di autotrazione (GMEC Spa), definisce un mercato organizzato all'ingrosso dei carburanti, secondo i princìpi di neutralità, trasparenza e concorrenza, nel quale sono negoziati, con listini almeno settimanali, prodotti petroliferi destinati all'autotrazione.
3. Gli eventuali maggiori oneri connessi alla gestione concorrente del GMEC Spa necessari per espletare le funzioni di cui al comma 1 sono finanziati attraverso un'apposita commissione da applicare sulle quantità negoziate dal medesimo GMEC. L'entità di tale commissione è comunicata, annualmente, al Ministero dello sviluppo economico.
1. Allo scopo di assicurare condizioni maggiormente concorrenziali di approvvigionamento dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti, Acquirente unico Spa, nell'ambito del mercato organizzato all'ingrosso di cui all'articolo 2, assicura ai gestori degli impianti di distribuzione di carburanti il servizio di:
a) acquisto sul mercato nazionale e internazionale e di rivendita all'ingrosso di carburanti;
b) affitto o acquisto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a).
2. Le modalità e le condizioni attraverso cui Acquirente unico Spa svolge le attività di cui al presente articolo sono definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
3. Per favorire le finalità concorrenziali, il contenimento dei prezzi al pubblico e la piena applicazione di quanto disposto dal presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico promuove, con il decreto di cui all'articolo 1, l'aggregazione tra gestori di impianti di distribuzione di carburanti nelle forme consentite dalla legge, al fine di sviluppare e di incentivare la capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti, dei servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi, nell'ambito dei mercati organizzati e fuori di essi.
1. Al fine di favorire le dinamiche concorrenziali e l'efficienza della rete di distribuzione dei carburanti, le attività di gestione degli impianti di distribuzione posti lungo le strade e le autostrade e di vendita al dettaglio di carburanti non possono essere esercitate da soggetti attivi direttamente o attraverso società partecipate, controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante, in almeno uno dei seguenti comparti all'ingrosso:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione, importazione o commercializzazione di prodotti finiti;
c) produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi correnti ma anche diversi da quello di autotrazione, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e metano per autotrazione.
2. La fase di separazione tra la titolarità delle attività di cui al comma 1 deve essere completata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. L'attività di rivendita al pubblico di carburanti può essere esercitata:
a) dai proprietari degli impianti di distribuzione di carburanti, con le limitazioni di cui all'articolo 4, mediante impiego di proprio personale dipendente;
b) da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, ai quali è affidata la gestione degli impianti di distribuzione automatica di carburanti attraverso rapporti contrattuali definiti dai commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. La forma contrattuale che regola il rapporto tra titolare dell'impianto e gestore è regolata ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
3. Ai fini dell'articolo 4, comma 1, della presente legge, possono essere previste tipologie contrattuali in materia di gestione degli impianti ulteriori rispetto a quelle attivabili ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
4. I contratti di cui al comma 3, compresi quelli di fornitura e di somministrazione e quelli che disciplinano le attività complementari esercitate presso gli impianti, devono essere conformi ai contratti-tipo definiti attraverso specifici accordi da sottoscrivere attraverso le rappresentanze associative dei proprietari degli impianti e quelle dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di seguito denominate «parti». I contratti-tipo sono adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, che altresì stabilisce i tempi e le modalità con i quali
1. In deroga a quanto disposto ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e dall'articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione di carburanti non possono essere imposti vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento.
2. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dall'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del marchio come elemento distintivo degli impianti di distribuzione, nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti.
3. Ai sensi del comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione di carburanti possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente unico Spa, da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le clausole difformi delle disposizioni dei commi da 1 a 3, contenute nei contratti vigenti, sono automaticamente sostituite ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, fatto
1. Al fine di assicurare una trasparente informazione agli utenti del servizio di distribuzione di carburanti, i gestori degli impianti di distribuzione di carburanti sono obbligati:
a) a indicare e a vendere i carburanti con un prezzo unitario espresso in centesimi di euro, con l'aggiunta di un solo numero decimale;
b) a esporre, in maniera visibile dalla carreggiata, e a pubblicizzare in prossimità degli erogatori esclusivamente il prezzo effettivamente praticato attraverso i medesimi erogatori.
2. Allo scopo di consentire il necessario adeguamento tecnico delle relative attrezzature di erogazione, quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 acquista efficacia trascorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione delle disposizioni del comma 1, è fatto divieto a chiunque di esporre o di pubblicizzare, in
1. Al fine di ottenere un più avanzato livello di competitività che contribuisca a realizzare il prezzo al consumo più contenuto su tutto il territorio nazionale a vantaggio dei consumatori, nel rispetto del diritto alla mobilità dei cittadini, nonché di un adeguato livello di informazione sull'andamento dei prezzi, chiunque immette al consumo carburanti è obbligato:
a) a trasferire a condizioni eque e non discriminatorie tali carburanti ai rivenditori finali operanti nello stesso stadio distributivo e nello stesso bacino di utenza, al fine di garantire un'effettiva concorrenza tra i medesimi rivenditori;
b) a comunicare settimanalmente alla Commissione tecnica di valutazione delle dinamiche dei prezzi dei carburanti istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 gennaio 2011, i listini nazionali dei prezzi raccomandati per la sola modalità di rivendita self-service, al fine di consentire un adeguato livello di monitoraggio dell'andamento dei prezzi e del loro confronto con quello praticato negli altri Stati membri dell'Unione europea.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sul rispetto delle disposizioni del comma 1 e applica alle eventuali infrazioni sanzioni amministrative pecuniarie di importo minimo pari a 100.000 euro e di importo massimo pari al 10 per cento del fatturato realizzato in
1. Sono fatte salve le disposizioni assunte, nell'ambito delle relative competenze assegnate loro in materia, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 83-bis, commi 17, 18 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di garantire il servizio universale destinato ad assicurare la mobilità dei cittadini sul proprio territorio.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, i comuni, quando intendono riservare aree pubbliche all'installazione di impianti di distribuzione carburanti, stabiliscono i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione dei bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno due mesi prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.
1. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno provveduto all'individuazione e alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del Piano nazionale di ammodernamento della rete distributiva dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 279 del 30 novembre 2001, o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
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