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PDL 3222-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3222-3481-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 3222, d'iniziativa dei deputati

MOFFA, TORTOLI

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici

Presentata il 16 febbraio 2010

n. 3481, d'iniziativa dei deputati

FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, ZAMPARUTTI

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici

Presentata il 18 maggio 2010

(Relatori: FEDRIGA, per la XI Commissione;
BARANI, per la XII Commissione)


NOTA: Le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali), il 19 maggio 2011, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 3222 e 3481. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 3222 Moffa e n. 3481 Farina Coscioni, recante «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, oltre che alla materia di legislazione concorrente tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), alle seguenti materie di potestà legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, della Costituzione): sicurezza dello Stato; armi munizioni ed esplosivi (lettera d)), tutela della concorrenza (lettera e)), ordine pubblico e sicurezza (lettera h));

            rilevato che:

                la proposta di legge prevede che per tutti i cantieri interessati da attività di scavo sia effettuata, a cura del coordinatore per la progettazione, sulla base del parere vincolante espresso dall'autorità militare competente per territorio, la valutazione del rischio di presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante i lavori e che, quando il coordinatore per la progettazione, sulla base del predetto parere, deve procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provveda a incaricare a questo fine un'impresa specializzata in possesso dei requisiti stabiliti dallo stesso provvedimento in esame;

                rilevato che non appare chiaro se l'acquisizione del parere dell'autorità militare sia obbligatorio in tutti casi ovvero – come appare più ragionevole – sussista un margine di discrezionalità riguardo alla valutazione del rischio in capo al coordinatore per la progettazione;

                il testo è suscettibile di determinare un aggravio dei costi e un ritardo nei tempi di esecuzione per la generalità dei lavori per i quali siano necessari cantieri interessati da attività di scavo, senza riguardo all'entità dei lavori stessi: la prescrizione si applica infatti a tutti i cantieri – purché interessati da attività di scavo – come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2009, vale a dire a qualunque luogo in cui si effettuino i seguenti lavori edili o di ingegneria civile: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili

 

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o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, nonché gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile;

                atteso che il rischio di presenza di ordigni bellici inesplosi potrebbe non esistere per alcune zone del Paese (quelle che non siano state teatro di operazioni di guerra) o per alcune tipologie di aree (ad esempio le aree urbane già oggetto di scavi per edificazioni in epoca postbellica), sarebbe forse possibile prevedere che l'autorità militare, in luogo della ricognizione caso per caso, effettui una mappatura preventiva dell'intero territorio nazionale secondo l'entità dell'effettivo rischio di presenza di ordigni bellici;

                della bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere deve essere incaricata un'impresa specializzata che, oltre ad essere in possesso dei requisiti (peraltro generici: «possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica») previsti dal testo in esame, sia iscritta ad un apposito albo che dovrà essere istituito con decreto interministeriale entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame presso il Ministero della difesa;

                con il medesimo decreto dovranno essere definiti i criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo;

            non è prevista alcuna disciplina transitoria per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e la sua effettiva applicabilità (che presuppone l'istituzione dell'albo e la valutazione delle imprese che chiedano di iscrivervisi);

                in tutti i casi di attribuzione di un onere in capo a un soggetto appare necessario verificare, nell'ottica di un equo bilanciamento di interessi e valori, la proporzionalità tra il bene tutelato e quello sacrificato;

                appare nel caso di specie necessario trovare il miglior contemperamento possibile tra l'esigenza della sicurezza dei lavoratori, che è un bene primario protetto dalla Costituzione, e la libertà d'iniziativa economica privata, che è anch'essa tutelata dalla Costituzione,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            si subordini l'efficacia delle disposizioni recate dalla proposta di legge in esame alla effettiva operatività dell'albo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), o – in alternativa – si preveda una disciplina

 

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transitoria per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e l'effettiva operatività dell'albo in questione;

        e con la seguente osservazione:

            al fine di contemperare l'esigenza della sicurezza dei lavoratori, che è un bene primario protetto dalla Costituzione, e la libertà d'iniziativa economica privata, che è anch'essa tutelata dalla Costituzione, valuti la Commissione di merito la possibilità di circoscrivere l'impatto della disciplina in esame sui privati committenti di lavori che comportino scavi, in particolare assicurando la più stretta proporzionalità tra l'onere imposto ai privati stessi e l'interesse pubblico alla salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

        esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 3222 Moffa e dell'abbinata n. 3481 Farina Coscioni – «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici» – recante norme volte a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro con riguardo allo specifico rischio connesso al rinvenimento di ordigni bellici inesplosi;

        richiamata la previsione secondo cui l'attività di bonifica preventiva è riservata ad imprese specializzate in possesso di specifici requisiti ed iscritte in un istituendo albo presso il Ministero della difesa;

        evidenziato che l'attività di sminamento non appare attualmente avere una sua specifica normativa di riferimento, in quanto il codice dell'ordinamento militare ha abrogato espressamente il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante norme sulla «bonifica dei campi minati», senza però riprodurne i contenuti e che pertanto sarebbe auspicabile colmare tale lacuna ordinamentale;

 

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        preso atto degli orientamenti del Governo in relazione alla necessità di derubricare la natura vincolante del parere reso dall'autorità militare competente per territorio sull'attività di bonifica sistematica e preventiva, più correttamente definibile come «bonifica programmata»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il parere dell'autorità militare competente per territorio, ai fini della valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante l'attività di scavo nei cantieri, non assume carattere vincolante.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge n. 3222 e abbinata, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici;

        preso atto degli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica del 28 aprile 2011, riferita al provvedimento in oggetto e negativamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

            rilevato che, al fine di superare la contrarietà del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, occorre modificare l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, chiarendo che le attività poste in essere dall'amministrazione militare in relazione al provvedimento in esame sono esclusivamente quelle che la stessa amministrazione già svolge, su richiesta degli interessati, in materia di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi della normativa vigente;

            rilevato, altresì, che il funzionamento dell'albo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), rientra tra le funzioni già svolte a legislazione vigente dalla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa e non determina, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,

 

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            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, introdurre le seguenti modifiche:

                al primo periodo, sopprimere le parole: sulla base del parere vincolante espresso dall'autorità militare competente per territorio;

                al secondo periodo sostituire le parole: sulla base del parere espresso dall'autorità militare ai sensi del periodo precedente, deve con la seguente: intenda;

                al terzo periodo apportare le seguenti modifiche:

                    sostituire le parole: osservando le prescrizioni impartite dal Ministero della difesa, con la consulenza tecnica e con le seguenti: sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché;

                    sostituire le parole: medesimo Ministero con le seguenti: Ministero della difesa;

            all'articolo 1, comma 1, lettera d), secondo periodo:

                dopo le parole: è istituito aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 3222 Moffa e n. 3481 Farina Coscioni, recante «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici»;

            evidenziato positivamente che il provvedimento contribuisce al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cantieri;

            rilevato, peraltro, che l'espressione «deve procedere» contenuta nel comma 1, lettera b), del provvedimento potrebbe ingenerare talune perplessità interpretative in ordine al soggetto su cui grava in concreto

 

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lo svolgimento dell'attività di bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, al comma 1, lettera b), del provvedimento, che, qualora il coordinatore per la progettazione, sulla base del parere espresso dall'autorità militare, ritenga opportuna la bonifica preventiva del sito, alla suddetta bonifica procede un'impresa specializzata di ciò incaricata dal committente.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO UNIFICATO
delle Commissioni

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1 dell'articolo 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), interessati da attività di scavo»;
          b) all'articolo 91 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero

 

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della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute»;
          c) al comma 1 dell'articolo 100, dopo le parole: «di cui all'allegato XI,» sono inserite le seguenti: «con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo,»;
          d) all'articolo 104 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91, l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'albo di cui al presente comma e, sulla base di una proposta formulata da un'apposita commissione di cinque esperti designati dai medesimi Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché per la valutazione biennale di tale idoneità. Ai componenti della commissione di esperti di cui al periodo precedente non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese»;
          e) all'allegato XI, dopo il punto 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante
 

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dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo»;
          f) all'allegato XV, punto 2.2.3, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
          «b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo».

      2. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia a decorrere dalla data di istituzione dell'albo di cui all'articolo 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo.


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