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PDL 4145

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4145



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BOSSA, MIOTTO, BUCCHINO, LENZI, MURER, PEDOTO, SARUBBI, SBROLLINI

Esclusione delle somme destinate alla prestazione di servizi sociali dall'assoggettabilità ad esecuzione forzata nei riguardi degli enti locali

Presentata l'8 marzo 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La Costituzione, all'articolo 2, sancisce che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
      Tale affermazione contiene due aspetti distinti ma in relazione: uno riguardante il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo e l'altro riguardante i doveri di solidarietà sociale che la Repubblica si assume.
      L'inviolabilità del diritto è ulteriormente chiarita dall'articolo 32 della stessa Costituzione, che pone la salute come diritto sia individuale che collettivo e stabilisce la gratuità delle prestazioni a sua garanzia, precisando che: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti».
      Sulla base di tale dettato costituzionale, è legittimo affermare che i servizi sociali, intesi come insieme di interventi finalizzati a superare una condizione di mancanza di benessere sociale, assumono rilevanza costituzionale.
      La legittimità di tale allocazione trova conferma nell'articolo 128 del decreto legislativo n. 112 del 1998 recante il «Conferimento
 

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di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali». In particolare, al comma 2 si precisa che «per “servizi sociali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia».
      Risulta evidente che il Costituente prima e il legislatore poi hanno affermato l'indispensabilità di assicurare interventi sociali che incidano sulle condizioni di bisogno e di difficoltà in modo da restituire dignità alla persona.
      La dignità di servizi pubblici indispensabili, anche ai fini di una corretta collocazione degli stessi nell'ambito del diritto pubblico e amministrativo, è anche individuata nel decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1993, che elenca tra i servizi locali indispensabili, con la competenza delle amministrazioni provinciali, i servizi di assistenza all'infanzia abbandonata, ai ciechi e ai sordi.
      Sono indispensabili quei servizi che, secondo il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere forniti obbligatoriamente dalle amministrazioni locali, in quanto «ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità» e devono essere finanziati con entrate fiscali proprie dell'amministrazione che integrano la contribuzione erariale dello Stato (articolo 149). Le somme necessarie per assicurare i servizi pubblici indispensabili, in caso di dissesto finanziario, non possono essere assoggettate ad esecuzione forzata (articolo 159). In ultimo, in caso di riduzione delle spese correnti, l'ente locale riorganizza, con criteri di efficienza, tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo, ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili (articolo 259).
      La legge n. 328 del 2000, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», ha ribadito la rilevanza costituzionale stabilendo proprio all'articolo 1 che «La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione».
      Tale norma ha anche modificato il sistema delle competenze, affidando la responsabilità di erogazione dei servizi sociali ai comuni, rispetto a quanto previsto nel decreto legislativo n. 112 del 1998 e nel citato decreto del Ministro dell'interno di individuazione dei servizi locali indispensabili del 1993.
      La Commissione europea, a sostegno di quanto già definito dalla normativa italiana, ha ribadito, nella comunicazione COM(2006)177 del 26 aprile 2006, che sono servizi sociali di interesse generale quelli che svolgono un ruolo preventivo e di coesione sociale, fornendo un aiuto personalizzato per facilitare l'inclusione nella società e per garantire il godimento dei diritti fondamentali.
      A questo punto è lecito affermare che i servizi sociali sono servizi indispensabili e inalienabili e che, pertanto, rientrano in una funzione pubblica di esercizio dei diritti, rispettando una prerogativa della Repubblica che è espressa in tutte le sue articolazioni istituzionali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 159, comma 2, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme di competenza degli enti locali destinate alla prestazione dei servizi sociali, di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e alle prestazioni del sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 2.

      1. Il Governo provvede ad adeguare il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1993, alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge.


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