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PDL 4146

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4146



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIONATI

Disposizioni per l'istituzione dello sportello unico per la famiglia

Presentata l'8 marzo 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Di fronte alla preoccupante situazione sociale ed economica che si va delineando nel nostro Paese, comportante un grave disagio socio-ambientale, sono numerose le famiglie che avvertono il peso della gestione quotidiana e l'impossibilità di proiettarsi nel futuro. Non appare ancora raggiunto e quindi va proposto con forza l'obiettivo di porre al centro dell'azione politica la famiglia, riconoscendo il ruolo fondamentale che essa svolge in tutti gli ambiti sociali con le sue molteplici funzioni di sicurezza, di cura, di educazione, di assistenza, e di produzione di reddito e beni materiali. L'Italia è caratterizzata da un alto tasso di invecchiamento della popolazione e dalla delusione dell'aspettativa dei giovani di costituire nuove famiglie con figli, risultando largamente disattesa la creazione di asili nido, di consultori e di circuiti materno-infantili. Un'adeguata cultura nei confronti della famiglia non si costruisce per caso, ma attraverso la predisposizione o il potenziamento di strutture, anche amministrative, che possano creare significative opportunità di interazione tra le singole famiglie, le associazioni familiari e la pubblica amministrazione, facendo in modo che attraverso informazioni corrette tutti possano accedere ai servizi e tutti possano avere pari opportunità. Tutto questo ci porta a individuare come prioritari lo sviluppo di innovative politiche familiari e
 

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l'attenzione nei confronti delle famiglie con figli, delle giovani coppie e di quelle con particolari compiti di cura per la presenza di soggetti deboli, minacciate dalla diminuzione degli interventi del welfare. Nasce quindi la considerazione della mancanza di un organo importante che, all'interno delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, possa coordinare gli interventi delle diverse politiche, verificandone il reale impatto sulle famiglie. Si propone pertanto di istituire un apposito sportello per la famiglia, puntando a intensificare l'impegno delle amministrazioni locali per coordinare le diverse politiche che incidono sulla famiglia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di favorire l'assolvimento dei compiti quotidiani delle famiglie e di garantire loro un'assistenza adeguata, è istituito sul territorio nazionale lo sportello unico per la famiglia.

Art. 2.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni, di concerto con la regione di appartenenza, provvedono all'istituzione dello sportello unico per la famiglia nell'ambito del territorio di rispettiva competenza.

Art. 3.

      1. Allo sportello unico per la famiglia sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) realizzare percorsi formativi per le giovani coppie che intendono contrarre matrimonio sostenendole in modo adeguato nella procedura di accensione del mutuo per la prima casa di abitazione;

          b) incentivare l'offerta complessiva pubblica e privata dei servizi materno-infantili, valorizzando le risorse dei soggetti presenti sul territorio;

          c) individuare con le autorità locali misure più efficaci di sostegno delle famiglie con figli;

          d) assistere le famiglie nell'accesso ai servizi sociali e alle prestazioni sanitarie, in particolare in presenza di disabili o, comunque, di malati affetti da gravi patologie;

 

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          e) promuovere una rete di supporto che fornisca aiuto alle famiglie nella cura degli anziani;

          f) sviluppare politiche per consentire di conciliare le esigenze del lavoro e le esigenze della vita familiare, promuovendo iniziative quali, il telelavoro o il lavoro a tempo parziale.

Art. 4.

      1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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