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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4193 |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di seguito denominata «Convenzione».
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione medesima.
1. Il Ministero della difesa provvede alla distruzione delle munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione, in dotazione alle Forze armate.
2. Lo stoccaggio e la distruzione delle munizioni e delle submunizioni di cui al comma 1 sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Convenzione.
3. Si procede alla distruzione di munizioni e submunizioni di cui al comma 1, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle mille unità, esclusivamente destinata agli scopi consentiti dall'articolo 3, paragrafo 6, della Convenzione, rinnovabile tramite trasferimento da altro Stato parte, ai sensi
1. Il Ministero degli affari esteri è designato quale autorità nazionale competente a presentare al Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della Convenzione, nonché a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della Convenzione medesima.
2. Il Ministero degli affari esteri, in qualità di autorità nazionale per gli adempimenti internazionali di cui al comma 1, riceve dai Ministeri competenti i dati necessari alla compilazione dei rapporti nazionali, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, in particolare:
a) dal Ministero della difesa i dati relativi alle lettere b), c), e), f), g), h) e i);
b) dal Ministero dello sviluppo economico i dati relativi alla lettera c).
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 58, e successive modificazioni, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e delle munizioni a grappolo ed in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine e delle munizioni a grappolo nonché in favore dell'universalizzazione della Convenzione di Ottawa contro le mine antipersona e della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo».
2. All'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 58, e successive modificazioni,
1. All'articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:
«m-bis) il sostegno e l'assistenza alle vittime delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo, ivi inclusi le attività di riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico, tramite programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo».
1. Chiunque impiega, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse, ovvero assiste anche finanziariamente, incoraggia o induce altri ad impegnarsi in tali attività, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 258.228 a euro 516.456.
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, concernenti le attività di smaltimento del munizionamento a grappolo, da realizzare in attuazione della Convenzione, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2011, di euro 2.006.400 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015.
2. Per l'attuazione dell'articolo 14 della Convenzione, la spesa è valutata in euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2011.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività del monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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