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PDL 4019

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4019



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI CENTA, APREA, MOFFA, CASINI, BARBIERI, CAZZOLA, GHIZZONI, GNECCHI, GOISIS, FEDRIGA, TABACCI, MARINELLO, GRANATA, ZAZZERA, CESA, LOLLI, MELANDRI, BARBARO, FRASSINETTI, BRUGGER, LIVIA TURCO, MOLES, CONCIA, ANTONINO FOTI, ABELLI, ABRIGNANI, ADORNATO, AGOSTINI, ALLASIA, AMICI, ANGELI, ANGELUCCI, ANTONIONE, ARGENTIN, ARMOSINO, ASCIERTO, BACHELET, BARBA, BARBATO, BECCALOSSI, BELCASTRO, BERARDI, BERGAMINI, BERNARDO, BERRUTI, BIANCOFIORE, BIANCONI, BINETTI, BOCCIARDO, BONINO, BONIVER, BOSI, BUTTIGLIONE, CALABRIA, CAPITANIO SANTOLINI, CARLUCCI, ENZO CARRA, CASSINELLI, CASTELLANI, CATANOSO GENOESE, CATONE, CAVALLARO, CERONI, CICCANTI, CODURELLI, COMPAGNON, CONTENTO, CORSINI, COSCIA, COSTA, CRISTALDI, DAL LAGO, DE CAMILLIS, DE GIROLAMO, DE NICHILO RIZZOLI, DE POLI, DELFINO, DELL'ELCE, DI BIAGIO, DI CATERINA, DI VIRGILIO, DIONISI, D'IPPOLITO VITALE GUIDO DUSSIN, RENATO FARINA, FOLLEGOT, VINCENZO ANTONIO FONTANA, ANNA TERESA FORMISANO, FRONER, FUCCI, FUGATTI, GARAGNANI, GARAVINI, GERMANÀ, GIAMMANCO, GOLFO, GOTTARDO, GOZI, GRIMOLDI, IANNACCONE, IAPICCA, LA LOGGIA, LABOCCETTA, LAFFRANCO, LANDOLFI, LAZZARI, LEHNER, LENZI, LIBÈ, LISI, LORENZIN, LUNARDI, LUSETTI, MALGIERI, MANCUSO, MANTINI, MARAN, MARCAZZAN, MARSILIO, MATTESINI, MAZZOCCHI, MAZZUCA, MENIA, MEREU, MIGLIORI, MILANATO, MISTRELLO DESTRO, MONAI, MONDELLO, MORONI, MURER, MURGIA, MURO, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, OSVALDO NAPOLI, NARO, NICCO, NICOLUCCI, NIZZI, OCCHIUTO, PAGANO, PALMIERI, PALUMBO, PANIZ, PELINO, MARIO PEPE (IR), PETRENGA, PICCHI, PIFFARI, PISO, POLI, POLIDORI, POLLASTRINI, POLLEDRI, PORCU, PORFIDIA, PUGLIESE, QUARTIANI, RAISI, RAO, RAZZI, REPETTI, RIA, ROSATO, LUCIANO ROSSI, MARIAROSARIA ROSSI, RUGGERI, SALTAMARTINI, SANTAGATA, SARDELLI, SCANDEREBECH, SCANDROGLIO, SCAPAGNINI, SCELLI, SCHIRRU, SCILIPOTI, SILIQUINI, SIMONETTI, SIRAGUSA, SISTO, STEFANI, STRACQUADANIO, STRADELLA, STRIZZOLO, TASSONE, FEDERICO TESTA, TESTONI, TOCCAFONDI, VALDUCCI, VANALLI, VELTRONI, VENTUCCI, VERSACE, VIGNALI, ZACCARIA, ZINZI

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti

Presentata il 20 gennaio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha la finalità di assicurare una forma di tutela in materia di sicurezza sociale per la categoria degli atleti non professionisti. In passato, la competenza per la tutela di tale categoria era
 

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affidata alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), soppressa poi con l'articolo 28 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. L'attività previdenziale della SPORTASS comprendeva, tra l'altro, il Fondo di previdenza degli sportivi (FPS), che consentiva la possibilità di accesso al Fondo stesso agli sportivi professionisti e dilettanti iscritti o affiliati alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o alle altre istituzioni sportive sottoposte a norme di vigilanza dello stesso CONI.
      La gestione del FPS erogava pensioni complementari e facoltative, il cui sistema di gestione era a ripartizione e le cui prestazioni erano cumulabili e compatibili con altri trattamenti previdenziali obbligatori o facoltativi, qualunque fosse l'altro ente erogatore.
      Con la soppressione della SPORTASS è venuta meno una qualsiasi forma di tutela previdenziale, determinandosi di fatto una discriminazione e una sperequazione sempre più evidenti tra i settori del mondo sportivo tutelati da un'apposita disciplina e i settori, viceversa, totalmente privi di qualsiasi garanzia nell'ambito delle prestazioni sportive effettuate.
      È opportuno pertanto riconoscere un livello minimo di tutela a quanti operano in questo settore caratterizzato – proprio per la tipicità e la specificità delle prestazioni rese – da un percorso inevitabilmente più breve e intermittente rispetto ad altre attività, aggiornando in particolare le disposizioni previdenziali. La presente proposta di legge, che si compone di tre articoli, interviene al fine di garantire una tutela a livello previdenziale per gli atleti e le atlete che praticano discipline sportive a livello non professionistico, nonché di riconoscere un'indennità di maternità a tali soggetti.
      In particolare, l'articolo 1 prevede che agli atleti e alle atlete non professionisti, che esercitano da almeno un anno e in modo esclusivo attività sportiva dilettantistica di interesse nazionale e che per tale attività beneficiano del solo rimborso delle spese (tramite un rinvio ai redditi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), sia estesa la facoltà di riscatto per tutta la durata delle attività praticate, sulla base di quanto prevede l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 1997 e con le medesime modalità previste per il riscatto della durata dei corsi di studio universitario per i soggetti che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e che quindi non sono iscritti ad alcuna gestione previdenziale. L'onere del riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno che si intende riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, moltiplicato per l'aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo per il riscatto è deducibile fiscalmente dall'interessato ed è detraibile nella misura del 19 per cento dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato è fiscalmente a carico, mentre il comma 5-ter del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997 dispone che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo i periodi riscattati sono utili per la maturazione di anzianità contributive pari o superiori a quarant'anni ai fini del raggiungimento del diritto al trattamento pensionistico.
      L'articolo 2 è, invece, finalizzato ad assicurare alle atlete e agli atleti non professionisti, attualmente sprovvisti di tutele, un'adeguata copertura dell'evento maternità attraverso l'erogazione di un'indennità.
      Si prevede, infatti, la corresponsione di un'indennità pari all'80 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciale, per i periodi di congedo di maternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, pari nel 2011 a circa 969 euro mensili, e di un'indennità pari al
 

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30 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali per i successivi sei mesi di astensione facoltativa, entro l'anno di vita del bambino, pari a circa 363 euro mensili. A tali provvidenze si fa fronte con una copertura assicurativa mediante contributi obbligatori dovuti dagli atleti, sia maschi che femmine, a ciò interessati, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza statale, attraverso la costituzione di un'apposita gestione speciale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, prevedendo in particolare il pagamento di un contributo obbligatorio annuo pari allo 0,46 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali, pari nel 2011 a 67 euro annui, da corrispondere secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto.
      L'articolo 3 prevede le modalità di attuazione della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Norme in materia previdenziale per gli atleti non professionisti).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, la facoltà di riscatto di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è estesa agli atleti e alle atlete non professionisti che praticano da almeno un anno discipline di interesse nazionale, per tutta la durata delle attività praticate, purché in tali periodi conseguano soltanto redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, secondo le modalità e i termini previsti ai commi 5-bis e 5-ter del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997.

Art. 2.
(Tutela della maternità per gli atleti non professionisti).

      1. Alle atlete e agli atleti di cui articolo 1 della presente legge sono riconosciute un'indennità di maternità pari all'80 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali per i periodi di congedo di maternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e un'indennità pari al 30 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali per i successivi sei mesi di astensione facoltativa, entro il primo anno di vita del bambino. Per ottenere le indennità, gli aventi diritto sono tenuti a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo obbligatorio annuo pari allo 0,46 per cento del minimale di reddito degli iscritti

 

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alla gestione esercenti attività commerciali, da corrispondere secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto.

Art. 3.
(Norme di attuazione).

      1. Le modalità di attuazione della presente legge sono definite da un regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS e il Comitato olimpico nazionale italiano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

        


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