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PDL 3641

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3641



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPARINI, GOISIS, GRIMOLDI, CARLUCCI, COMAROLI, CONSIGLIO, PIROVANO, STUCCHI, VANALLI

Introduzione delle discipline dell'educazione alla multimedialità nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché dell'educazione all'emergenza sanitaria nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria superiore

Presentata il 19 luglio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si compone di due capi.
      Il capo I tratta dell'introduzione nelle scuole del ciclo primario e secondario della disciplina denominata «educazione alla multimedialità», finalizzata a fornire allo studente la conoscenza delle forme e delle regole per l'utilizzo consapevole dei media.
      Il modo di comunicare tra le persone in seguito all'avvento di internet, dei social network e, più in generale, della digitalità rappresenta un nuovo paradigma della comunicazione. Si tratta di una «media morfosi» epocale. La multimedialità nella scuola è importante perché può permettere di realizzare sessioni di apprendimento raffinate e ricche di elementi informativi complementari, integrando testi, componenti audio, immagini e filmati. Il valore aggiunto dell'apprendimento, in una situazione multimediale, dipende dall'aumento della consapevolezza cognitiva e dunque da una metodologia che contenga un'idea di apprendimento potenziata rispetto a modelli devoluti o in profonda revisione.
      L'aspetto più rilevante della multimedialità ai fini dell'apprendimento è quello relativo a come può evolversi negli studenti la rappresentazione delle conoscenze, delle espressioni e delle padronanze
 

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oggetto dell'interazione didattica o educativa.
      Alcuni studiosi di pedagogia informatica e di scienze cognitive sostengono che «il contenuto stesso di ogni situazione multimediale, sommata all'esperienza del suo percorrimento, si presenta come irriducibile ad una rappresentazione unidimensionale; le logiche unilineari di organizzazione interna dei saperi appaiono sempre più il frutto di un artificio necessario, ma freddo, di fronte a quanto più il loro trattamento multimediale dimostra che i saperi sono interattivi, nel loro stesso prodursi in quanto oggetti di conoscenza e di esperienza». Le generazioni precedenti di quasi duemila anni si sono formate sui libri: si riteneva praticamente impossibile accrescere il sapere attraverso modalità che non fossero quelle fornite dal supporto cartaceo, seguendo una traccia lineare. Le lezioni cattedratiche seguono questa impostazione metodologica da generazioni infinite e tutta la dottrina della docenza nel mondo occidentale ha sempre seguito il percorso sequenziale. Ma non sempre è stato così: prima della scrittura e della diffusione dei libri di testo il sapere veniva trasmesso oralmente, senza modelli scritti, senza il filo conduttore dell'ordine sequenziale e bidimensionale della carta. La mente umana funziona in modo non sequenziale: gli stessi artifici narrativi che la letteratura ha sviluppato possono essere visti come delle scappatoie dall'appiattimento dell'ordine sequenziale. I vari meccanismi di prolessi, analessi ed ellissi narrative, la titolazione in paragrafi, le note a piè pagina e i rimandi altro non sarebbero che un tentativo di aggiustamento del metodo lineare rispetto all'ordine di racconto più congeniale alla mente umana: quello multidimensionale. Gli antichi concepivano la memoria come un'organizzazione di concetti o di immagini di essi (le idee platoniche), potenziabile attraverso il suo modo stesso di organizzarsi.
      L'apprendimento non è lineare ma a balzi, si capisce tornando indietro o andando avanti nel testo; ciò accade perché la memoria non è lineare ma a rete.
      La memoria risulta più allenata quando la si carica di associazioni: il procedimento mnemo-tecnico dei luoghi, che poi è quello della memoria del computer (in cui ciascun gruppo di dati ha un indirizzo preciso), permette sia il percorso sequenziale, sia il percorso a balzi.
      Ogni ricordo, seguendo l'impostazione cognitivista della memorizzazione e dell'apprendimento, si basa sull'associazione tra un dato da ricordare e una struttura esterna al dato, che può essere a sua volta una struttura mentale o uno strumento di supporto (scrittura, figura o registrazione, analogica prima e digitale poi). È di evidenza intuitiva la vicinanza tra queste elaborazioni mnemoniche e il modo in cui sono strutturati e presentati i prodotti multimediali e ipertestuali. In entrambi si vagheggia uno spazio non-fisico (mentale o virtuale), seguendo itinerari più o meno complessi, ponendo attenzione a immagini efficaci, intuitive e familiari, che si aprono ad altri spazi o concetti, idee, informazioni eccetera.
      Nell'ambito delle scienze cognitive il problema della rappresentazione del mondo è sempre stato strettamente correlato alle rappresentazioni mentali, che sono alla base della cosiddetta «teoria rappresentazionale della mente»: gli studiosi formulano due diverse ipotesi nell'ambito della psicologia cognitiva, ritenendo che il potere dei simboli sotteso al linguaggio rappresenti la capacità di sorreggere entrambe le modalità di costruzione dell'immagine mentale, sia pittorica che proposizionale, in quanto entrambe sono riconducibili alla funzione primaria della mente di costruzione degli schemi cooperativi, all'interno dei quali ricondurre il rapporto immediato e originario, che lega il pensiero al mondo e ai suoi oggetti.
      I luoghi della memoria sono costruiti e riempiti dalla mente stessa che poi li utilizzerà a tempo debito, mentre i prodotti multimediali si rivolgono a un pubblico che, al di là del coinvolgimento e dell'interattività del cliccare sulle icone, resta comunque un fruitore passivo di un prodotto non suo.
 

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      La multimedialità nella sua definizione più sintetica è compresenza e pluralità di diversificate risorse tecnologiche: quello che semioticamente si chiama «compresenza di più canali» con una decisiva prevalenza del canale visivo. Essa utilizza l'interattività e l'ipertestualità.
      L'interattività – secondo eminenti studiosi – è una delle caratteristiche che crea la dicotomia fra nuove e vecchie tecnologie, dove per vecchio e nuovo si intende prima e dopo l'avvento dei personal computer nella vita sociale: le nuove tecnologie fanno intravedere modi innovativi per apprendere e conoscere, nel senso che le informazioni di ogni tipo che giungono allo studente dipendono momento per momento da quello che lo studente stesso fa. L'interattività consiste nella libertà dell'utente di scegliere autonomamente i percorsi e le informazioni a cui accedere; in un libro sequenziale, l'utente chiamato lettore è invitato ad andare alla pagina successiva, e poi a quella seguente e così via, senza una grande varietà di scelta. L'ipertesto, invece, contiene informazioni di ogni tipo (testi scritti, brani di linguaggio parlato o di musica, immagini, grafici, tabelle, animazioni o filmati), organizzate come una rete, cioè come un insieme di nodi connessi fra loro.
      L'ipertesto è innanzitutto una tecnologia software informativa preposta all'organizzazione non lineare delle informazioni; le informazioni sono organizzate per associazioni e il fruitore del programma può navigare da un blocco all'altro, da un concetto all'altro, da un oggetto all'altro, senza il vincolo di seguire scelte precedenti di consultazione.
      Il discente, utilizzando un siffatto programma, può esplorare liberamente i vari nodi della rete, realizzando percorsi significativi, secondo le proprie personali esigenze informative; questa operazione, compiuta in piena consapevolezza, fa sì che l'allievo possa sviluppare un personale controllo sia sull'argomento di studio, sia sul percorso di apprendimento, quindi interiorizzando l'intero processo formativo. L'utilizzo di ambienti per la creazione e per la lettura di ipertesti offre la possibilità ai docenti di lavorare su obiettivi cognitivi di notevole interesse, quali:

          1) l'avvicinamento a forme di pensiero non lineare;

          2) l'uso di un metodo di lavoro basato sull'associazione delle informazioni;

          3) la capacità di rappresentare la conoscenze acquisite in complessi modelli concettuali, utilizzando forme espressive e linguaggi differenti;

          4) la capacità di gestire la comunicazione di informazioni attraverso l'utilizzo di strumenti informatici avanzati.

      L'elevato dinamismo che caratterizza la nostra società, definita sempre più spesso «società dell'informazione», pone come centrale l'informazione stessa, attribuendole il ruolo di risorsa strategica che condiziona l'efficienza dei sistemi, divenendo fattore di sviluppo economico, di crescita e di ricchezza culturale.
      Il trattamento dell'informazione e l'elaborazione delle conoscenze sono diventati recentemente la principale fonte occupazionale: la società post-fordista impegna nel settore del trattamento informativo più del 60 per cento della sua forza lavoro; informazione e conoscenza sono quindi le materie prime e i principali prodotti della nostra società. All'interno degli organismi pubblici e privati (fabbriche, aziende, università, uffici, enti di ogni tipo) la gestione dell'informazione e la sua trasmissione caratterizzano ogni momento produttivo: nella società dell'informazione è cambiato il rapporto dell'uomo con i propri strumenti di lavoro; questo rapporto non è più diretto, ma mediato tramite l'elaboratore elettronico ed è determinato da programmi, sistemi, computer, supporti, memorie eccetera, il tutto però mediante il medesimo codice e in base ai medesimi princìpi logici. Si è passati da un modo diretto e analogico di gestire fatti, oggetti e processi, a un modo discontinuo e indiretto, mediato dalla logica che governa i nuovi strumenti, ossia la logica digitale. Nella società industriale gli oggetti e gli strumenti del lavoro venivano gestiti direttamente

 

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dalla mano e dall'occhio dell'uomo; nella società dell'informazione sono gestiti mediante programmi, algoritmi e linguaggi. Non è possibile svolgere alcun lavoro, o anche semplicemente partecipare alla nuova società in cui stiamo entrando, senza venir a contatto con il trattamento automatico delle informazioni. Continueranno a esistere medici, avvocati, giornalisti, economisti e tecnici con le loro conoscenze specifiche, ma essi svolgeranno il loro lavoro in modo nuovo con i mezzi e con gli strumenti che la società interconnessa e digitale mette loro a disposizione. Sempre meno le professioni del presente sono lo specchio di quelle future; ogni giorno nascono professioni nuove e i mestieri di tipo tradizionale si arricchiscono di contenuti: è la conseguenza del passaggio dalla società industriale alla società dell'informazione.
      Si tratta di un processo irreversibile che comporta uno sforzo di formazione enorme, quale non era mai stato affrontato dalle società precedenti. Il problema si pone per la formazione delle nuove generazioni. A tale fine, l'articolo 2 della proposta di legge stabilisce il numero di ore settimanali dedicate allo studio dell'insegnamento dell'educazione alla multimedialità.
      L'articolo 3 prevede l'inserimento obbligatorio dell'insegnamento dell'educazione alla multimedialità nel piano di studio della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado con modalità differenziate per i vari ordini e gradi nonché per gli indirizzi di studio. Il comma 2 del predetto articolo identifica negli insegnanti titolari della scuola primaria e nei docenti delle materie umanistiche presso le istituzioni scolastiche secondarie superiori di primo e di secondo grado i soggetti preposti all'insegnamento della disciplina in parola. Tali docenti possono a loro volta avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali della scuola. A tal fine gli istituti stipulano contratti di diritto privato con esperti in possesso dei predetti requisiti (comma 3). Possono accedere all'insegnamento i soggetti in possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione o che hanno riconosciuta professionalità in materia (comma 4).
      L'articolo 4 prevede l'istituzione di corsi di aggiornamento e di qualificazione professionali al fine di fornire agli insegnanti in servizio presso le singole istituzioni scolastiche gli elementi tecnico-informativi necessari all'insegnamento della nuova disciplina.
      L'articolo 5 prevede, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, specifichi il contenuto dei programmi di insegnamento dell'educazione alla multimedialità. I programmi dovranno prevedere la trattazione sia teorica sia pratica della materia, al fine di formare negli studenti una cultura della conoscenza e del corretto accesso ai media (comma 2).
      Il capo II della presente proposta di legge si propone di rendere obbligatorio l'insegnamento del primo soccorso all'interno della scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo di istruzione e formazione per sensibilizzare gli studenti al primo soccorso, di fornire una preparazione adeguata ad affrontare situazioni di emergenza sanitaria e di rendere gli studenti coscienti di rischi e dei benefìci correlati a interventi errati o corretti in caso di primo soccorso. L'insegnamento dell'educazione all'emergenza sanitaria, al di là del valore squisitamente pedagogico e conoscitivo sotteso alla sua articolazione, rappresenta sicuramente il miglior investimento che uno Stato moderno può realizzare ai fini dell'effettiva prevenzione delle malattie e delle errate abitudini comportamentali. Sotto questo profilo, si tratta di un investimento destinato ad arrecare vantaggi alla comunità dal punto di vista non solo sanitario, ma morale e sociale. La necessità di intervento in tempi immediati o comunque assai precoci, al massimo entro due minuti dall'insorgenza dell'evento, è scientificamente dettata dal fatto che la morte di un essere umano è un processo tempo-dipendente caratterizzato
 

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dalla progressiva e rapida compromissione dei livelli di ossigenazione delle cellule cerebrali e cardiache. Quando tale compromissione dell'ossigenazione cellulare cerebrale e miocardica diviene di livello assoluto (condizione definita di anossia), se non si interviene dall'esterno entro cinque o al massimo sette minuti con interventi specifici finalizzati a ripristinare un adeguato flusso di ossigeno a questi distretti cellulari, le lesioni conseguenti, cellulari e quindi organiche, diventano assolutamente irreversibili. Ne deriva che chiunque, trovandosi al cospetto di una situazione di emergenza sanitaria, se adeguatamente addestrato, può effettuare nei confronti di una persona colta da malore o vittima di un trauma i semplici interventi aventi, primariamente, l'obiettivo di fornire un'ossigenazione minimale di emergenza del cervello e del cuore.
      Le situazioni di emergenza sanitaria hanno, inoltre, un significativo risvolto giuridico di rilievo penalistico. L'articolo 593 del codice penale, infatti, impone al cittadino l'obbligo di prestare soccorso. Ma prestare soccorso ha senso solo se lo si sa fare, tanto più che il primo soccorso è una vera e propria scienza, che non può essere né inventata né improvvisata.
      Quest'iniziativa legislativa muove dalla considerazione che non ha senso l'imposizione a un cittadino di un obbligo di prestare soccorso senza assicurare ad esso anche un'adeguata formazione. Il legislatore ha, pertanto, il dovere istituzionale, nei confronti del cittadino, di garantire la più capillare delle strategie formative in materia di primo soccorso, il che è possibile solo inserendo questa disciplina nell'obbligo di formazione e istruzione.
      Il percorso didattico (articolo 8) è articolato in cinque livelli progressivi di apprendimento:

          a) primo livello, Basic Life Support (BLS): supporto di base alle funzioni vitali;

          b) secondo livello, Basic Trauma Care (BTC): primo soccorso al paziente traumatizzato;

          c) terzo livello, First Aid (FA): primo soccorso al paziente non traumatizzato;

          d) quarto livello, Early Defibrillation (ED): la defibrillazione precoce semiautomatica, altrimenti definita dalla letteratura internazionale BLS-D;

          e) quinto livello, Basic Disaster Care (BDC): primo soccorso nelle grandi emergenze.

      Ai corsi di primo livello partecipano gli studenti del terzo anno di scuola secondaria di primo grado e quelli del primo anno della scuola secondaria di secondo grado che non lo hanno già superato in precedenza; a quelli di secondo livello partecipano gli studenti del primo anno della scuola secondaria di secondo grado, a quelli di terzo livello hanno facoltà di partecipare gli studenti del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado. I corsi di quarto livello sono riservati agli studenti del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado e quelli di quinto livello agli studenti del quinto anno, che ne fanno richiesta. La partecipazione degli studenti ai corsi è obbligatoria per quelli BLS e per quelli BTC, facoltativa per quelli FA, ED e BDC. Alla fine del corso, per ogni singolo livello, previo esame teorico-pratico, è rilasciata un'attestazione del corso seguito e dell'idoneità conseguita, a firma congiunta del dirigente scolastico, del docente formatore e del responsabile dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. Il superamento dell'esame è condizione per l'accesso al livello successivo di apprendimento. Per l'organizzazione dei corsi le istituzioni scolastiche stipulano apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali od ospedaliere ovvero con i policlinici universitari per l'individuazione del personale, operante presso le relative strutture, cui affidare i corsi stessi. Il personale è individuato dal dirigente scolastico fra i soggetti a lui indicati dagli enti, previa valutazione dei curricula. Di fondamentale rilievo sono, inoltre, le disposizioni dell'articolo 9, in base alle quali all'insegnamento dell'educazione all'emergenza sanitaria sono preposti medici specialisti nel settore dell'emergenza-urgenza, con riferimento ai

 

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profili della medicina di emergenza, della chirurgia generale, dell'anestesia-rianimazione-terapia intensiva, della medicina interna o della cardiologia ovvero che hanno conseguito la laurea specialistica in scienze infermieristiche e ostetriche, in servizio presso l'area critica territoriale e ospedaliera dipartimentale di emergenza, in possesso di curriculum idoneo e di certificazione di idoneità all'insegnamento rilasciata da università o da società scientifiche autorevoli nel settore dell'emergenza, accreditate presso enti universitari. Nell'ambito del monte ore previsto per ciascun livello dei corsi, tre ore sono riservate ai docenti interni di scienze e di educazione fisica, per la presentazione del corso con specifico riferimento alle nozioni base di anatomia e di fisiologia del corpo umano.
      Fino alla stipula delle convenzioni i dirigenti scolastici possono organizzare i corsi affidandoli a medici o a infermieri di loro scelta, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, nonché a coloro che hanno conseguito la laurea in scienze infermieristiche e ostetriche o un titolo equipollente, ovvero che hanno maturato un'anzianità di cinque anni presso l'area critica territoriale e ospedaliera dipartimentale di emergenza, purché muniti di adeguata formazione universitaria nel settore dell'emergenza e del primo soccorso, con la partecipazione a master o a corsi di alta formazione in materia di emergenza medico-chirurgica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
EDUCAZIONE ALLA MULTIMEDIALITÀ

Art. 1.
(Finalità).

      1. Il presente capo reca norme per l'introduzione nelle scuole del ciclo di istruzione primario e secondario della disciplina dell'educazione alla multimedialità al fine di fornire agli studenti la conoscenza delle forme e delle regole per l'utilizzo consapevole dei media.

Art. 2.
(Ore destinate all'insegnamento dell'educazione alla multimedialità).

      1. Nell'orario di insegnamento della scuola primaria è prevista un'ora destinata all'educazione alla multimedialità settimanale. Nel ciclo della scuola secondaria di primo e di secondo grado sono previste due ore settimanali, anche frazionabili, destinate all'educazione alla multimedialità individuate nell'ambito dell'orario settimanale fissato dalle disposizioni vigenti.
      2. Gli organi collegiali delle scuole di cui al comma 1, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione delle attività educative, definiscono le modalità relative alla collocazione temporale, eventualmente anche pomeridiana, delle ore dedicate all'insegnamento dell'educazione alla multimedialità.

 

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Art. 3.
(Modalità di inserimento e di affidamento dell'insegnamento dell'educazione alla multimedialità).

      1. L'insegnamento obbligatorio dell'educazione alla multimedialità è inserito nel piano di studio della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, con modalità differenziate per i vari ordini e gradi nonché per gli indirizzi di studio.
      2. All'insegnamento dell'educazione alla multimedialità sono preposti:

          a) nella scuola primaria, gli insegnanti titolari;

          b) nella scuola secondaria di primo e di secondo grado i docenti delle materie umanistiche.

      3. I docenti di cui al comma 2 possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tal fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con esperti in possesso dei predetti requisiti.
      4. Possono accedere all'insegnamento di cui al comma 3 i soggetti in possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione o che hanno una riconosciuta professionalità in materia.

Art. 4.
(Corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale degli insegnanti).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca approva e rende esecutivo un progetto

 

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complessivo di corsi di aggiornamento e di qualificazione professionali al fine di fornire agli insegnanti di cui all'articolo 3 gli elementi tecnico-informativi necessari all'insegnamento dell'educazione alla multimedialità.
      2. Il personale interessato ai corsi di cui al comma 1 è esonerato dal servizio per il periodo di durata degli stessi.

Art. 5.
(Programmi di insegnamento).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, specifica il contenuto dei programmi di insegnamento dell'educazione alla multimedialità.
      2. I programmi di cui al comma 1 devono prevedere la trattazione teorica e pratica dell'educazione alla multimedialità, al fine di formare negli studenti una cultura della conoscenza e del corretto accesso ai media.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutato in 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Capo II
EDUCAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA

Art. 7.
(Finalità).

      1. Il presente capo reca norme per l'introduzione nelle scuole secondarie di primo grado e nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di corsi di educazione all'emergenza sanitaria finalizzati a rendere consapevoli gli studenti delle diverse fasce di età dei potenziali rischi conseguenti a comportamenti errati nelle attività del tempo libero e nella vita domestica e scolastica, nonché a fornire loro la conoscenza e l'addestramento adeguati per effettuare, in caso di necessità, interventi di primo soccorso.

Art. 8.
(Corsi di educazione all'emergenza sanitaria).

      1. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, in sede di definizione dei curricula delle istituzioni scolastiche, autorizza l'organizzazione dei corsi di educazione all'emergenza sanitaria ai sensi dell'articolo 7, di seguito denominati «corsi».
      2. I corsi hanno una durata di quindici ore e sono distinti nei seguenti cinque livelli:

          a) corso di primo livello – Basic Life Support (BLS): supporto di base alle funzioni vitali;

          b) corso di secondo livello – Basic Trauma Care (BTC): primo soccorso al paziente traumatizzato;

 

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          c) corso di terzo livello – First Aid (FA): primo soccorso al paziente non traumatizzato;

          d) corso di quarto livello – Early Defibrillation (ED): defibrillazione precoce semiautomatica;

          e) corso di quinto livello – Basic Disaster Care (BDC): primo soccorso nelle grandi emergenze.

      3. Al corso di primo livello-BLS partecipano gli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado e gli studenti del primo anno della scuola secondaria di secondo grado che non hanno superato il corso frequentato al terzo anno; al corso di secondo livello-BTC partecipano gli studenti del primo anno della scuola secondaria di secondo grado; al corso di terzo livello-FA hanno facoltà di partecipare gli studenti del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado. Il corso di quarto livello-ED è riservato agli studenti del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado e il corso di quinto livello-BDC è riservato agli studenti del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado che ne fanno richiesta.
      4. La partecipazione degli studenti ai corsi è obbligatoria per i corsi di primo e di secondo livello ed è facoltativa per i corsi di terzo, di quarto e di quinto livello.
      5. Alla fine di ciascun corso, per ogni livello, previo esame teorico-pratico, è rilasciata un'attestazione del corso seguito e dell'idoneità conseguita, a firma congiunta del dirigente scolastico, del docente formatore e del responsabile dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera.
      6. Il superamento dell'esame di cui al comma 5 è condizione per l'accesso al corso di livello successivo.
      7. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche stipulano apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali, con le aziende ospedaliere o con i policlinici universitari per l'individuazione del personale, operante presso le relative strutture, cui affidare i corsi stessi. Il personale è individuato dal dirigente scolastico tra i soggetti a lui indicati dagli enti

 

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di cui al primo periodo, previa valutazione dei curricula.
      8. Le convenzioni di cui al comma 7 sono stipulate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.
(Affidamento dei corsi).

      1. I corsi sono affidati, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 7, a laureati in medicina e chirurgia, specialisti nel settore dell'emergenza-urgenza, con riferimento ai profili della medicina di emergenza, della chirurgia generale, dell'anestesia-rianimazione-terapia intensiva, della medicina interna o della cardiologia, ovvero a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica in scienze infermieristiche e ostetriche, in servizio presso l'area critica territoriale e ospedaliera dipartimentale di emergenza, in possesso di curriculum idoneo e di certificazione di idoneità all'insegnamento rilasciata da università o da società scientifiche autorevoli nel settore dell'emergenza, accreditate presso enti universitari.
      2. Nell'ambito del monte ore previsto per ciascun livello dei corsi ai sensi dell'articolo 8, tre ore sono riservate ai docenti interni di scienze e di educazione fisica per la presentazione del corso con specifico riferimento alle nozioni di base di anatomia e di fisiologia del corpo umano.
      3. Fino alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 8, comma 7, i dirigenti scolastici possono organizzare i corsi affidandoli a medici o a infermieri di loro scelta, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché a coloro che hanno conseguito la laurea in scienze infermieristiche e ostetriche o un titolo equipollente, hanno maturato un'anzianità di cinque anni presso l'area critica territoriale e ospedaliera dipartimentale di emergenza e sono muniti di adeguata formazione universitaria nel settore dell'emergenza e del primo soccorso, con la partecipazione a master o

 

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a corsi di alta formazione in materia di emergenza medico-chirurgica, dando preventiva comunicazione dell'organizzazione del corso e indicazione di un termine per la presentazione di eventuali dichiarazioni di disponibilità e curriculum all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, al collegio degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia e all'azienda sanitaria od ospedaliera competenti per territorio.

Art. 10.
(Programmi e organizzazione dei corsi).

      1. I programmi dei singoli corsi sono elaborati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge da una commissione istituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute:

          a) corso di primo livello-BLS: supporto di base alle funzioni vitali con metodiche di base;

          b) corso di secondo livello-BTC: primo soccorso nel paziente traumatizzato;

          c) corso di terzo livello-FA: primo soccorso nel paziente non traumatizzato;

          d) corso di quarto livello-ED: defibrillazione precoce semiautomatica;

          e) corso di quinto livello-BDC: primo soccorso nelle grandi emergenze.

      2. Nel primo anno di attuazione della presente legge, i corsi di primo livello-BLS devono essere organizzati, per gli studenti del primo anno, anche presso le scuole secondarie di secondo grado.
      3. È in facoltà dei consigli di istituto autorizzare l'estensione dei corsi di primo livello-BLS agli studenti degli anni secondo e seguenti della scuola secondaria di secondo grado.

 

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Art. 11.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8, comma 7, e dell'articolo 9, valutato in 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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