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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3891 |
1. La Repubblica riconosce il valore civile e la funzione di utilità sociale delle comunità intenzionali nelle quali si esprime la personalità dei cittadini e si contribuisce alla realizzazione dei valori di solidarietà sociale, civile, economica e culturale e di tutela dell'ambiente, nonché al perseguimento di obiettivi di ricerca etica, interiore e spirituale.
2. La funzione sociale delle comunità intenzionali è espressa, altresì, dallo svolgimento di compiti e di attività in favore della collettività che comportano risparmio della spesa pubblica.
1. Le comunità intenzionali sono aggregazioni di persone fisiche le quali condividono intenzionalmente un progetto di vita caratterizzato dalla ricerca etica e spirituale e fondato su forme di comunione dei beni, sulla collettività delle decisioni, sulla solidarietà e sul sostegno reciproco tra gli aderenti, attuato mediante forme di convivenza continuativa, anche legate a un determinato territorio o a momenti di valorizzazione degli usi civici.
1. Le comunità intenzionali sono costituite mediante atto pubblico.
a) un numero di membri con almeno dieci iscritti all'atto di presentazione della richiesta di costituzione;
b) un progetto di vita comunitaria caratterizzato dalle finalità di cui all'articolo 1, da attuare mediante forme di convivenza continuativa tra gli aderenti specificamente previste e indicate;
c) lo svolgimento di attività di utilità sociale da indicare nell'atto costitutivo;
d) la previsione di un ordinamento interno ispirato ai princìpi di uguaglianza e di pari opportunità tra i membri con indicazione dell'elettività delle cariche, dell'obbligo del bilancio etico sociale, dei criteri di ammissione, delle modalità di scioglimento e degli obblighi devolutivi in caso di scioglimento.
3. Le comunità intenzionali in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono richiedere l'iscrizione nel Registro nazionale delle comunità intenzionali, di seguito denominato «Registro nazionale», istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'iscrizione è deliberata in favore delle comunità intenzionali che ne fanno domanda a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente articolo e purché risulti che le comunità siano esistenti e operanti da almeno tre anni.
4. L'iscrizione nel Registro nazionale attribuisce alla comunità intenzionale la personalità giuridica nonché tutti i diritti, gli obblighi, i benefìci e le qualità previsti dalla legge in favore di tali soggetti e per i rapporti da essa disciplinati.
5. L'iscrizione nel Registro nazionale attribuisce, altresì, alla comunità intenzionale un trattamento normativo e fiscale equiparato a quello delle associazioni no profit e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
6. Il Registro nazionale è tenuto e vigilato dall'Osservatorio nazionale delle
1. Le comunità intenzionali traggono le loro risorse economiche da:
a) quote e contributi degli aderenti;
b) donazioni, lasciti, eredità ed erogazioni liberali;
c) contributi di amministrazioni o di enti pubblici;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi verso terzi privati e pubblici;
e) proventi di cessioni di beni derivanti da attività economiche svolte tramite prestazioni d'opera dei medesimi, di carattere commerciale, artigianale o agricolo;
f) altre entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento della comunità.
2. Le comunità intenzionali sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui al comma 1.
3. Le comunità intenzionali hanno l'obbligo di redigere il bilancio annuale delle proprie entrate ed uscite.
4. Le comunità intenzionali sono tenute a reinvestire al proprio interno i proventi derivanti dalle attività economiche svolte, coerentemente con le finalità istituzionali, con il divieto di distribuire tra i membri gli utili eventualmente maturati.
1. Le comunità intenzionali possono sottoscrivere convenzioni con pubbliche
1. Le comunità intenzionali possono ricevere in comodato dalle pubbliche amministrazioni beni pubblici mobili e immobili per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
2. Le comunità intenzionali possono altresì stipulare con enti pubblici territoriali locali convenzioni particolari per la costruzione o per l'ampliamento di strutture edilizio-urbanistiche anche in deroga ai piani regolatori generali comunali, nonché per il riconoscimento di area speciale in favore degli insediamenti destinati al conseguimento delle finalità istituzionali e a qualsiasi titolo detenuti dalle singole comunità, anche finalizzati alla valorizzazione degli usi civici.
1. Le comunità intenzionali possono avere intestati beni di proprietà collettiva, ai sensi degli articoli 2659 e 2660 del codice civile, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità istituzionali.
1. I membri che prestano la loro attività lavorativa presso la comunità intenzionale in maniera continuativa e prevalente hanno diritto al mantenimento sulla base della condizione patrimoniale della comunità stessa e in modo che sia garantito un livello corrispondente a quello definito dall'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 230-bis del codice civile.
2. La comunità intenzionale ha comunque la facoltà di organizzare forme di lavoro diversificate con trattamenti fiscali autonomi ai sensi dell'articolo 9.
1. Le comunità intenzionali possono stabilire al loro interno rapporti di lavoro in regime di agevolazione fiscale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura forfettaria fissa del 20 per cento per le prestazioni d'opera onerose e in regime di esenzione fiscale per le prestazioni d'opera libere e gratuite prestate dai propri membri per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le comunità intenzionali possono usufruire di prestazioni lavorative rese da soggetti terzi in cambio della loro ospitalità, soggette all'agevolazione fiscale di cui al comma 1, al netto dei costi di ospitalità.
1. I membri delle comunità intenzionali hanno tra loro diritti e doveri di natura mutualistica e solidaristica, equiparati a quelli tra familiari disciplinati dal codice civile, anche ai fini dell'assistenza sanitaria.
1. In caso di successione nel patrimonio di un membro di una comunità intenzionale riconosciuta per morte del medesimo, in mancanza di altri successibili l'eredità è devoluta alla comunità intenzionale di appartenenza in deroga all'articolo 586 del codice civile.
1. L'iscrizione nel Registro nazionale è consentita, su richiesta da presentarsi al Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a coloro che a tale data dimostrano di avere svolto da almeno tre anni le attività di cui all'articolo 3 e di possedere requisiti previsti dal medesimo articolo, anche sotto forma di altri istituti giuridici previsti dall'ordinamento.
2. Entro un anno dalla data di iscrizione nel Registro nazionale dei soggetti di al comma 1 i medesimi sono tenuti a provvedere alla loro trasformazione in comunità intenzionale con le modalità stabilite dalla presente legge.
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle comunità intenzionali si applica la disciplina delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
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