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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3819 |
1. È istituita la dirigenza dell'area sociale e del servizio sociale professionale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. Costituiscono titolo per l'accesso alla dirigenza dell'area sociale e del servizio sociale professionale e per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, presso comuni, province, regioni e aziende sanitarie locali, nell'ambito delle professioni di assistente sociale e di assistente sociale specialista, il possesso della laurea magistrale nella classe LM 87 – servizio sociale e politiche sociali, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, o di titolo equivalente rilasciato in base agli ordinamenti didattici previgenti, nonché l'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale degli assistenti sociali di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
2. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali costituisce, altresì, requisito necessario per la partecipazione a concorsi per l'accesso a posti pubblici che prevedono lo svolgimento delle attività professionali di assistente sociale e di assistente sociale specialista di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
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