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PDL 3819

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3819



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VINCENZO ANTONIO FONTANA, ANTONINO FOTI

Istituzione della dirigenza dell'area sociale e del servizio sociale professionale

Presentata il 28 ottobre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Occorre adeguare la disciplina della professione dell'assistente sociale alle importanti trasformazioni che riguardano la formazione, la professionalizzazione e l'organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari, nonché le modalità di inserimento e di partecipazione al mercato del lavoro.
      In particolare, si rende utile andare oltre i contenuti della legge n. 84 del 1993, che ha istituito in Italia l'ordinamento della professione di assistente sociale e il relativo albo professionale.
      Per tali ragioni, la presente proposta di legge prevede, da un lato, di istituire la dirigenza dell'area sociale e del servizio sociale professionale e, dall'altro, di disciplinarne l'accesso secondo criteri rispondenti all'attuale quadro di sviluppo normativo ed effettivo della professione.
      Obiettivo principale dell'intervento, quindi, è quello di affidare la dirigenza dei servizi sociali e socio-sanitari a profili professionali specifici, valorizzando la competenza e l'esperienza formativa e lavorativa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Dirigenza).

      1. È istituita la dirigenza dell'area sociale e del servizio sociale professionale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 2.
(Accesso alla dirigenza).

      1. Costituiscono titolo per l'accesso alla dirigenza dell'area sociale e del servizio sociale professionale e per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, presso comuni, province, regioni e aziende sanitarie locali, nell'ambito delle professioni di assistente sociale e di assistente sociale specialista, il possesso della laurea magistrale nella classe LM 87 – servizio sociale e politiche sociali, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, o di titolo equivalente rilasciato in base agli ordinamenti didattici previgenti, nonché l'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale degli assistenti sociali di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
      2. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali costituisce, altresì, requisito necessario per la partecipazione a concorsi per l'accesso a posti pubblici che prevedono lo svolgimento delle attività professionali di assistente sociale e di assistente sociale specialista di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.


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