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PDL 3799

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3799



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRAGANTINI, BITONCI, CAPARINI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GRIMOLDI, LANZARIN, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PASTORE, RAINIERI, RIVOLTA, SIMONETTI, STUCCHI, TORAZZI, VANALLI, VOLPI

Istituzione di un'imposta sulla gestione degli apparecchi da intrattenimento

Presentata il 21 ottobre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La diffusione in Italia delle slot machine, delle videolotterie, di quelle che il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, definisce «apparecchi da intrattenimento» è impressionante e altrettanto impressionanti sono le entrate erariali derivanti da tali apparecchi, che nel 2009 hanno raggiunto i 3 miliardi di euro, con un incremento del 22 per cento rispetto al 2008. Tralasciando le pur importanti conseguenze sociali che la diffusione dei giochi sul territorio sta causando, il problema per lo Stato è controllare la corretta installazione degli apparecchi, la presenza dei necessari titoli autorizzatori e il collegamento, ove previsto, alla rete telematica di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Tali controlli sono essenziali per limitare il fenomeno del gioco illecito, spesso gestito dalle organizzazioni criminali, e per evitare il fenomeno dell'evasione fiscale. Eclatante è il danno erariale di 98 miliardi di euro contestato dalla procura della Corte dei conti a dieci concessionarie delle slot machine, conseguente al mancato collegamento con la
 

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rete telematica gestita dalla Società generale d'informatica (SOGEI Spa), il cui procedimento è ancora in corso.
      La presente proposta di legge intende coinvolgere ancora più direttamente i gestori dei locali all'interno dei quali sono installati gli apparecchi, responsabilizzandoli maggiormente nella verifica dei requisiti tecnologici degli stessi. L'imposta che si vuole introdurre, infatti, non rappresenta un onere finanziario rilevante per il gestore e vuole essere un espediente per renderlo partecipe e responsabile della verifica dei valori di contingentamento previsti dalla normativa vigente e dell'effettivo collegamento alla rete telematica.
      Il gettito dell'imposta è destinato ai comuni nei quali sono installati gli apparecchi, nel tentativo di coinvolgere maggiormente gli enti locali nell'attività di controllo sul territorio.
      Nel dettaglio, l'articolo 1 istituisce un'imposta annuale pari a 100 euro a carico dei gestori dei locali nei quali gli apparecchi sono installati e destina il gettito dell'imposta ai comuni.
      L'articolo 2 specifica l'obbligo a carico del gestore di esporre in modo ben visibile all'interno del locale l'attestazione del versamento dell'imposta, in modo da facilitare le operazioni di controllo; a fronte del mancato rispetto di tale obbligo è fissata una sanzione amministrativa che, per ciascun apparecchio, può variare da 1.500 a 3.000 euro. Nei casi di reiterazione della violazione è prevista la revoca dei titoli autorizzatori per tutti i tipi di gioco pubblico, per cinque anni.
      La determinazione delle modalità di versamento, di verifica e di controllo dell'obbligo di versamento dell'imposta sono affidate dall'articolo 3 a uno o più provvedimenti da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – AAMS.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Imposta sulla gestione degli apparecchi da intrattenimento).

      1. Per la gestione di ogni apparecchio da intrattenimento di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è istituita un'imposta annuale posta a carico dei gestori dei locali nei quali gli apparecchi sono installati.
      2. L'imposta di cui al comma 1 è fissata nella misura di 100 euro annuali ed è versata all'entrata del bilancio dei comuni nel cui territorio sono ubicati i locali nei quali gli apparecchi sono installati.

Art. 2.
(Obblighi del gestore e sanzioni).

      1. Il gestore del locale nel quale gli apparecchi di cui all'articolo 1, comma 1, sono installati è tenuto a esporre in modo visibile l'attestazione di pagamento dell'imposta di cui al medesimo articolo 1, in modo da facilitare le operazioni di verifica e di controllo da parte degli organi preposti.
      2. Nel caso di mancato versamento dell'imposta o di mancata esposizione dell'attestazione di pagamento, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.
      3. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il comune, ciascuno per la propria competenza, revocano i titoli autorizzatori concernenti l'installazione degli apparecchi

 

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di cui all'articolo 1, comma 1, e di ogni altro gioco pubblico svolto nei locali interessati per un periodo di cinque anni.

Art. 3.
(Modalità di versamento, di verifica e di controllo).

      1. Con uno o più provvedimenti da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce le modalità di versamento dell'imposta, di verifica e di controllo dell'assolvimento degli obblighi e dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2.


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