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PDL 3768

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3768



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARAGNANI

Modifica all'articolo 270-quinquies del codice penale, in materia di detenzione e diffusione di materiale di propaganda del terrorismo

Presentata il 13 ottobre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Nel nostro ordinamento c’è una grave lacuna legislativa consistente nella mancata previsione di una normativa diretta a contrastare efficacemente la propaganda terroristica. In Italia, infatti, non è stata ancora recepita la decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo, che prevede che gli Stati membri introducano il reato di istigazione o di incitamento al compimento di atti terroristici anche attraverso la pubblicazione sui siti internet di materiale che spiega come fabbricare e usare esplosivi, indipendentemente dal fatto che l'atto terroristico avvenga o meno. Una condotta che, se accompagnata da manifestazioni di piena adesione ad Al Qaeda, alla sistematica visione di siti internet che insegnano a realizzare e usare ordigni e che mostrano attentati, può concretare un'ipotesi di concorso esterno che va sistematicamente punito. La strategia di Al Qaeda è proprio quella di affidare in «franchising» via internet a singoli gruppi il compito di fare attentati.
      Altri Paesi hanno previsto una disciplina ad hoc anche solo per il fatto di trovarsi in una situazione di emergenza. Negli Stati Uniti d'America il «Patriot Act» contempla provvedimenti di fermo e di espulsione per individui sospettati di attività lesive della sicurezza nazionale americana, accanto a ipotesi di detenzioni extragiudiziali nel caso non si possa dare corso all'espulsione o nell'attesa di quest'ultima. Il codice penale della Gran Bretagna punisce con la reclusione fino a sette anni chi istiga al terrorismo, internazionale o interno, e chi spiega come reperire
 

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i componenti di ordigni e come fabbricarli, nonché come scegliere e colpire gli obbiettivi dell'azione.
      La presente proposta di legge consta di un solo articolo diretto a integrare le norme antiterrorismo introdotte nel 2001, prevedendo la reclusione da tre a dodici anni per coloro che detengono o diffondono materiale di propaganda terroristica ovvero compiono atti o comportamenti di propaganda di promozione di azioni terroristiche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 270-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Chiunque, al di fuori dei casi di cui al primo comma, detenga o diffonda materiale di propaganda del terrorismo ovvero compia atti o comportamenti di propaganda o di promozione di azioni terroristiche, è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dodici anni».


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