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PDL 3113

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3113



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BELLOTTI

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

Presentata il 13 gennaio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La coltivazione della canapa è in Italia una tra le più antiche: già ai tempi dell'antica Roma vi sono testimonianze della sua presenza nella penisola ed è stata indispensabile allo sviluppo della vocazione marinara del nostro Paese, attraverso il suo utilizzo per la costruzione di vele e di cordami durante l'epoca delle Repubbliche marinare. Il radicamento di tale coltura nella nostra nazione è tale che essa ha rappresentato, fino al secolo scorso, una delle più importanti fonti di reddito dall'agricoltura in regioni come l'Emilia-Romagna, dando impulso a un indotto che ha visto, per esempio, nel linificio e canapificio nazionale una delle prime società quotate in borsa nella nostra storia.
      Gli utilizzi della canapa, con speciale riferimento a quella denominata scientificamente Cannabis sativa, sono molteplici e si sono sviluppati nel tempo: oggigiorno essa può essere impiegata per la creazione di fibre tessili, di olio alimentare di buona qualità, di carta, si legami, di materie plastiche e di biocombustibili.
      Un'importante caratteristica della canapa, che rientra tra i vantaggi della sua coltivazione, accanto agli svariati usi a cui si presta, è la sua produttività: una coltivazione dura circa tre mesi e mezzo e produce una biomassa quattro volte maggiore di quella prodotta dalla stessa superficie di un bosco in un anno. Oltre alla sua velocissima crescita vanno rilevati i benefìci sull'ambiente che si otterrebbero dalla sua coltivazione sia per il minore impatto ambientale dei suoi derivati rispetto ad altri tipi di succedanei, sia per il suo utilizzo in luogo dei diserbanti per liberare il terreno dalle piante infestanti.
      La coltura della canapa è stata abbandonata progressivamente nella seconda metà del novecento per la concorrenza
 

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della juta negli usi meno nobili, come la produzione dei sacchi, e per la grande diffusione del cotone e delle fibre sintetiche, meno costose. La ragione della sua definitiva scomparsa è tuttavia dovuta a ragioni legislative, dato che dal 1975 fu inasprito il divieto della coltivazione della Cannabis indica, del tutto indistinguibile da quella sativa, ma che contiene una percentuale maggiore all'1 per cento di tetraidrocannabinolo (THC), da cui vengono derivate sostanze psicotrope come l’hashish. In Italia la coltivazione industriale è consentita dietro speciale permesso, limitato a varietà di canapa certificata, appositamente selezionate per avere un contenuto trascurabile di THC, che ne costituisce il principio attivo farmacologico e psicotropo. Dati i possibili vantaggi che porterebbe una reintroduzione della canapa sativa nel nostro Paese, ferme restando le precauzioni per impedire la diffusione della canapa indica e i suoi utilizzi illeciti, appare non del tutto inopportuna l'ipotesi di un alleggerimento degli adempimenti burocratici per la sua coltivazione. Va infatti considerato che, nei Paesi come l'Ungheria in cui non è mai stato abbandonato l'utilizzo della canapa, le aziende che si occupano della sua trasformazione hanno talvolta visto crescere il loro fatturato anche del 500 per cento.
      Per settori come quello del tessile e dell'abbigliamento, oltre che per quello dell'alta moda, che risultano essere un vero e proprio traino del «made in Italy», la canapa potrebbe consentire di reperire in loco, anziché di acquisirli dall'estero, tessuti che hanno dimostrato il loro appel soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, come dimostrano le ricerche di mercato. In un periodo di particolare crisi, consentire un ulteriore sbocco sul mercato per gli imprenditori agricoli e del mondo dell'artigianato potrebbe contribuire a consentire un'importante opportunità di reddito, non trascurabile per gli impatti positivi che si potrebbero creare nell'economia. Tale valutazione appare in linea, inoltre, con le disposizioni europee dato che la stessa Unione europea, da ultimo con il regolamento (CE) n. 507/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, ha previsto l'erogazione di un contributo comunitario per incentivare la coltivazione della canapa.
      È per questo che la presente proposta di legge prevede di sviluppare, tramite appositi bandi, la coltivazione della canapa in almeno dieci regioni italiane, al fine di verificarne la possibilità di sviluppo. Per rivedere la canapa nei nostri campi, infatti, è necessario un input coordinato dal punto di vista statale. Nel contempo si tenta di delineare meglio il contenuto della normativa vigente in materia di lotta alle sostanze stupefacenti. Appare più ragionevole fissare limitazioni specifiche riguardo alla presenza di principio attivo psicotropo nelle specie di canapa coltivate e lavorate anziché procedere a una distinzione botanica delle stesse. È infatti il contenuto di THC nella pianta a sancire il possibile utilizzo della stessa per fini illeciti, mentre appare difficilmente distinguibile la canapa sativa da quella indica, elemento che potrebbe costituire il presupposto per la coltivazione illegale di piante per ricavare sostanze psicotrope.
      Allo stato attuale della tecnica appare irragionevole proseguire con un bando di fatto di una coltivazione che potrebbe costituire una risorsa per l'agricoltura italiana. Per questo rilanciare gradatamente la coltivazione della canapa, verificandone attentamente la compatibilità ambientale, la fattibilità economica e i possibili rischi, potrebbe rappresentare un'opportunità che, se colta adeguatamente e con le giuste cautele, contribuirebbe a quell'impulso all'innovazione indispensabile per un settore primario sempre più competitivo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a promuovere, nella ricerca di produzioni agricole innovative, la realizzazione di una filiera nazionale della canapa denominata Cannabis sativa che, tramite i progetti pilota di cui all'articolo 2, integri ricerca, coltivazione e lavorazione industriale della stessa allo scopo di consentire la produzione in modo stabile su scala nazionale.
      2. La presente legge si applica esclusivamente alla coltivazione della Cannabis sativa con una percentuale di delta-1-tetraidrocannabinolo e di delta-9-tetraidrocannabinolo inferiore allo 0,5 per cento, ad esclusione dei suoi usi destinati alla produzione e alla commercializzazione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Art. 2.
(Incentivazione).

      1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un bando per l'assegnazione di un contributo complessivo non inferiore a 1 milione di euro per la realizzazione di cinque progetti pilota in cinque regioni, selezionate secondo il criterio della compatibilità ambientale, della Cannabis sativa.
      2. I progetti pilota di cui al comma 1 prevedono:

          a) studi di fattibilità economica e ambientale dei medesimi progetti;

          b) la selezione delle sementi più adatte a ciascun territorio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2;

 

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          c) il reperimento del seme;

          d) la selezione di terreni per l'avvio della coltivazione a pieno a campo delle varietà ritenute più idonee alla coltivazione nelle aree specifiche;

          e) la definizione di un centro di stoccaggio, macerazione, prima trasformazione, stigliatura e pettinatura della canapa coltivata sperimentalmente;

          f) l'individuazione di aziende atte alla trasformazione industriale della canapa e alla sua commercializzazione come prodotto finito.

      3. I beneficiari del contributo di cui al comma 1 si impegnano a dare avvio alla realizzazione del progetto pilota entro un anno dalla selezione effettuata ai sensi del medesimo comma 1.
      4. Nella concessione del contributo di cui al comma 1 è data priorità ai soggetti aggregati in filiera o affiliati a istituti di ricerca pubblici o privati.
      5. Al termine del primo anno di attuazione della presente legge, i beneficiari del contributo di cui al comma 1 redigono un rendiconto dei risultati ottenuti e lo trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che provvede a pubblicarli sul proprio sito internet.

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

      1. Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «6) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetracannabinoli superiore allo 0,5 per

 

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cento, i loro analoghi naturali e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;».

Art. 4.
(Coltivazione della canapa).

      1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto recante le modalità di coltivazione della canapa e i criteri per i relativi controlli al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di lotta alla produzione e al consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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