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PDL 3714

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3714



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LULLI, CAVALLARO, FERRANTI, BOCCI, BOCCUZZI, BRANDOLINI, MARCO CARRA, CAUSI, CENNI, CIRIELLO, CODURELLI, COLANINNO, DE PASQUALE, ESPOSITO, FEDI, FERRARI, FRONER, GATTI, GNECCHI, LARATTA, LENZI, MARCHI, MASTROMAURO, MIGLIOLI, MOGHERINI REBESANI, MOTTA, RUGGHIA, SAMPERI, SCARPETTI, SCHIRRU, SIRAGUSA, FEDERICO TESTA, TRAPPOLINO, TULLO, VELO, VICO, ZUCCHI

Disposizioni in materia di riconoscimento delle associazioni professionali

Presentata il 17 settembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Il nostro Paese ha una notevole tradizione nel settore delle libere professioni e tuttora dispone di eccellenti professionisti nei vari campi ove l'apporto di cultura e di saperi specialistici, di conoscenze tecniche, di capacità dell'intelletto e dell'ingegno costituiscono l'essenza del servizio professionale; un'analoga tradizione ha il sistema ordinistico, che comprende e racchiude buona parte delle libere professioni, un sistema predisposto a tutela dei propri iscritti nella tipicità e nella specificità del lavoro svolto. Ma in questo campo di attività con alto valore aggiunto si sono verificati fenomeni nuovi, fra loro connessi nell'ambito dell'integrazione europea e del mercato: la sempre più robusta presenza nel nostro territorio di studi professionali e di società di consulenza di altri Paesi, la marcata differenza quantitativa tra l'offerta globale di servizi da parte di professionisti italiani e la relativa domanda di un'utenza sempre più orientata verso la qualità dei servizi medesimi, la peculiare asimmetria informativa e la rilevanza dei
 

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costi sociali derivanti da prestazioni non adeguate. Si è dunque posto il problema di scelte innovative al fine di evitare nell'economia della conoscenza e dello sviluppo una dipendenza da professionalità straniere; anche il mondo dell'impresa, che deve misurarsi nei mercati internazionali, sottolinea la necessità di sviluppare servizi adeguati e in grado di assistere le aziende nella competizione globale.
      D'altra parte l'Unione europea è intervenuta più volte ribadendo l'importanza del ruolo svolto dalle attività professionali, ma richiedendo nel contempo più circolazione e libertà nel mercato di tali servizi, nonché più qualità e adeguata trasformazione dei vincoli nazionali disposti in favore degli organismi professionali in vincoli in favore della collettività degli utenti.
      La presente proposta di legge affronta il problema delle libere associazioni che svolgono attività non regolamentate in ordini professionali ma nelle quali si riconoscono, per la tutela delle proprie identità e specificità, ampie aree professionali, talvolta portatrici di attività emergenti e di forte dinamica nel tessuto sociale.
      L'obiettivo di tali associazioni è soprattutto quello di dare evidenza pubblica ai requisiti professionali dei propri iscritti; chiedono, perciò attraverso un riconoscimento giuridico, una legittimazione socio-economica della loro funzione nel mercato dei servizi professionali assicurando lo svolgimento di un'attività professionale omogenea da parte degli associati. Poiché tra le finalità di queste associazioni vi è anche il rilascio dell'attestato di competenza relativo alle qualifiche tecnico-professionali dei propri iscritti e alle relative specializzazioni, per l'iscrizione in un apposito registro ministeriale che soddisfi quell'evidenza pubblica è necessario richiedere ben precise condizioni, concernenti sia l'ambito operativo della platea degli associati sia i compiti svolti e da svolgere nei confronti degli stessi.
      La proposta di legge accoglie tali esigenze e stabilisce che per l'iscrizione nel registro le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, la adeguata diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.
      Entrando nel merito della proposta, l'articolo 1 stabilisce, al comma 1, che la costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.
      Il comma 3 stabilisce le condizioni per l'iscrizione nei registri di associazioni professionali e il comma 4 prevede che tali associazioni possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che gli attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo e abbiano un limite temporale di durata.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.
      2. Le associazioni professionali di cui al comma 1 possono essere riconosciute mediante l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.
      3. Ai fini della registrazione di cui al comma 2 e senza sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di princìpi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.
      4. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere

 

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oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, verificati o comunque in possesso dell'associazione.

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