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PDL 3589

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3589



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRAGANTINI, FUGATTI, COMAROLI, FORCOLIN, CROSIO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, NEGRO, SIMONETTI, VANALLI

Istituzione del Coordinamento nazionale per il contrasto delle frodi assicurative

Presentata il 30 giugno 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge integra la proposta di legge atto Camera n. 1964 (Barbato ed altri) e riguarda il contrasto alle frodi assicurative.
      La proposta di istituzione del Coordinamento nazionale per il contrasto delle frodi assicurative raccoglie perciò un'esigenza che viene sia dal mondo delle imprese di assicurazione, che necessitano di maggiore trasparenza, sia da quello degli assicurati, i quali chiedono misure in grado di abbattere i costi e, conseguentemente, i premi.
      Rispetto alla citata proposta di legge atto Camera n. 1964, la presente prevede l'istituzione di un registro unico dei sinistri, nel quale dovranno essere annotati gli estremi di tutti i sinistri stradali, al fine di permettere le opportune verifiche sulle identità delle parti coinvolte e dei testimoni.
      È inoltre eliminata la qualifica di polizia giudiziaria per il personale che lavorerà nel Coordinamento ed è esplicitata l'obbligatorietà per le imprese di assicurazione di segnalare al Coordinamento tutti gli eventi anomali idonei a far presumere la sussistenza di illeciti, di frodi o di reati, nonché di fornire tutta la documentazione utile al Coordinamento per lo svolgimento delle indagini, pena l'applicazione di sanzioni a carico delle imprese di assicurazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Coordinamento nazionale per il contrasto delle frodi assicurative).

      1. È istituito presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) il Coordinamento nazionale per il contrasto delle frodi assicurative, di seguito denominato «Coordinamento», con lo scopo di prevenire e di contrastare ogni tipo di comportamento fraudolento nel settore assicurativo.

Art. 2.
(Funzioni del Coordinamento).

      1. Funzioni del Coordinamento sono:

          a) promuovere ogni iniziativa utile alla prevenzione e al contrasto delle frodi nel settore assicurativo;

          b) svolgere attività di elaborazione e di valutazione in materia di frodi assicurative, sulla base delle segnalazioni ricevute dalle imprese di assicurazione in merito a eventi anomali, idonei a far presumere la sussistenza di illeciti o di frodi a danno delle imprese di assicurazione o del mercato assicurativo e delle informazioni desunte dalle banche di dati di cui all'articolo 4;

          c) coordinare, attraverso anche la richiesta di documentazione alle imprese di assicurazione, le indagini in materia di frodi assicurative;

          d) istituire e gestire il registro unico dei sinistri di cui all'articolo 5.

Art. 3.
(Composizione e funzionamento del Coordinamento).

      1. Il Coordinamento è composto da otto membri in possesso di specifiche competenze

 

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nelle materie oggetto del medesimo Coordinamento, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e scelti in rappresentanza dello stesso Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'ISVAP, dell'Associazione nazionale per le imprese assicuratrici (ANIA) e degli intermediari assicurativi espressione della categoria. L'ottavo membro, che riveste la carica di presidente, è nominato congiuntamente dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della giustizia.
      2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono fissate le norme riguardanti il funzionamento e l'organizzazione del Coordinamento.
      3. Il Coordinamento riferisce semestralmente al Ministro dello sviluppo economico sull'attività svolta.
      4. Il Ministro dello sviluppo economico presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti in materia assicurativa una relazione sull'attività svolta dal Coordinamento.

Art. 4.
(Centro di elaborazione dei dati e interconnessione con altre banche di dati).

      1. Il Coordinamento dispone di un centro elaborazione di dati per l'inserimento e per l'analisi di informazioni connesse al fenomeno delle truffe nel settore assicurativo.
      2. Il Coordinamento può accedere alle banche di dati di organismi, di enti e di istituzioni che operano in materie analoghe o affini o comunque di interesse per il medesimo Coordinamento. In particolare, il Coordinamento può accedere alle banche di dati dell'ISVAP, del Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della motorizzazione civile, dell'Automobile club italiano, nonché alle banche di dati del settore

 

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assicurativo, del settore creditizio e del settore finanziario.
      3. Il Coordinamento può stipulare specifiche convenzioni con i gestori delle banche di dati di cui al comma 2.
      4. Il Coordinamento informa la propria attività al principio di collaborazione reciproca con i soggetti di cui al comma 2.

Art. 5.
(Registro unico dei sinistri).

      1. Al fine di un più efficace contrasto alle frodi assicurative riguardanti gli incidenti stradali, il Coordinamento istituisce e gestisce il registro unico dei sinistri. Su tale registro devono essere inseriti tutti i dati relativi ai sinistri stradali con indicazione delle parti coinvolte e dei testimoni.
      2. Il registro unico dei sinistri può essere consultato dalle imprese di assicurazione, dall'ANIA, dall'ISVAP e dalle parti in causa.

Art. 6.
(Criteri e modalità per la gestione dei dati e per gli accessi).

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il Coordinamento, sono indicati i criteri per l'individuazione delle informazioni da segnalare e le modalità della segnalazione al medesimo Coordinamento, nonché la tipologia dei dati inseriti nel centro di elaborazione di dati di cui all'articolo 4, le operazioni che esso può effettuare e i dati che devono essere inseriti nel registro di cui all'articolo 5.
      2. Le procure della Repubblica, le Forze dell'ordine e gli altri soggetti indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1 possono avere accesso al centro di elaborazione di dati e al registro unico dei sinistri, secondo diversi livelli di informazione, graduati in relazione alla loro completezza e indicati nel medesimo decreto.

 

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      3. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, sono altresì stabilite le modalità di consultazione da parte del Coordinamento delle banche di dati di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 7
(Organizzazione del Coordinamento).

      1. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Coordinamento si avvale di personale del Ministero dello sviluppo economico, appositamente individuato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
      2. Il Coordinamento dispone di un ufficio studi che si occupa del monitoraggio del fenomeno delle frodi nel settore assicurativo attraverso studi e ricerche, anche in collegamento con organismi investigativi italiani ed esteri.

Art. 8.
(Rapporti con le imprese di assicurazione).

      1. Le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di segnalare al Coordinamento tutti gli eventi anomali idonei a far presumere la sussistenza di illeciti o reati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e di fornire tutta la documentazione utile al Coordinamento per lo svolgimento delle indagini e dei dati da inserire nel registro di cui all'articolo 5; con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 6 sono fissate le sanzioni per le imprese che non rispettano tale obbligo.

Art. 9.
(Rapporti con l'autorità giudiziaria).

      1. Esaurita la fase conoscitiva e se dall'esame delle informazioni acquisite emergono fatti rilevanti, il Coordinamento, qualora sussistono elementi di reato, rimette all'autorità giudiziaria la documentazione raccolta per il successivo esercizio

 

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dell'azione penale, informandone le imprese di assicurazione interessate.
      2. Il Coordinamento può richiedere in qualsiasi momento all'autorità giudiziaria, nei limiti imposti dal rispetto del segreto istruttorio, informazioni sull'andamento dei procedimenti in corso in materie oggetto dell'attività del medesimo Coordinamento.

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