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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3589 |
1. È istituito presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) il Coordinamento nazionale per il contrasto delle frodi assicurative, di seguito denominato «Coordinamento», con lo scopo di prevenire e di contrastare ogni tipo di comportamento fraudolento nel settore assicurativo.
1. Funzioni del Coordinamento sono:
a) promuovere ogni iniziativa utile alla prevenzione e al contrasto delle frodi nel settore assicurativo;
b) svolgere attività di elaborazione e di valutazione in materia di frodi assicurative, sulla base delle segnalazioni ricevute dalle imprese di assicurazione in merito a eventi anomali, idonei a far presumere la sussistenza di illeciti o di frodi a danno delle imprese di assicurazione o del mercato assicurativo e delle informazioni desunte dalle banche di dati di cui all'articolo 4;
c) coordinare, attraverso anche la richiesta di documentazione alle imprese di assicurazione, le indagini in materia di frodi assicurative;
d) istituire e gestire il registro unico dei sinistri di cui all'articolo 5.
1. Il Coordinamento è composto da otto membri in possesso di specifiche competenze
1. Il Coordinamento dispone di un centro elaborazione di dati per l'inserimento e per l'analisi di informazioni connesse al fenomeno delle truffe nel settore assicurativo.
2. Il Coordinamento può accedere alle banche di dati di organismi, di enti e di istituzioni che operano in materie analoghe o affini o comunque di interesse per il medesimo Coordinamento. In particolare, il Coordinamento può accedere alle banche di dati dell'ISVAP, del Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della motorizzazione civile, dell'Automobile club italiano, nonché alle banche di dati del settore
1. Al fine di un più efficace contrasto alle frodi assicurative riguardanti gli incidenti stradali, il Coordinamento istituisce e gestisce il registro unico dei sinistri. Su tale registro devono essere inseriti tutti i dati relativi ai sinistri stradali con indicazione delle parti coinvolte e dei testimoni.
2. Il registro unico dei sinistri può essere consultato dalle imprese di assicurazione, dall'ANIA, dall'ISVAP e dalle parti in causa.
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il Coordinamento, sono indicati i criteri per l'individuazione delle informazioni da segnalare e le modalità della segnalazione al medesimo Coordinamento, nonché la tipologia dei dati inseriti nel centro di elaborazione di dati di cui all'articolo 4, le operazioni che esso può effettuare e i dati che devono essere inseriti nel registro di cui all'articolo 5.
2. Le procure della Repubblica, le Forze dell'ordine e gli altri soggetti indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1 possono avere accesso al centro di elaborazione di dati e al registro unico dei sinistri, secondo diversi livelli di informazione, graduati in relazione alla loro completezza e indicati nel medesimo decreto.
1. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Coordinamento si avvale di personale del Ministero dello sviluppo economico, appositamente individuato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
2. Il Coordinamento dispone di un ufficio studi che si occupa del monitoraggio del fenomeno delle frodi nel settore assicurativo attraverso studi e ricerche, anche in collegamento con organismi investigativi italiani ed esteri.
1. Le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di segnalare al Coordinamento tutti gli eventi anomali idonei a far presumere la sussistenza di illeciti o reati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e di fornire tutta la documentazione utile al Coordinamento per lo svolgimento delle indagini e dei dati da inserire nel registro di cui all'articolo 5; con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 6 sono fissate le sanzioni per le imprese che non rispettano tale obbligo.
1. Esaurita la fase conoscitiva e se dall'esame delle informazioni acquisite emergono fatti rilevanti, il Coordinamento, qualora sussistono elementi di reato, rimette all'autorità giudiziaria la documentazione raccolta per il successivo esercizio
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