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PDL 3570

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3570



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FLUVI, FONTANELLI, GATTI, MIGLIORI, PICCHI, REALACCI

Modifica all'articolo 28 e introduzione della sezione II-bis del capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di banche etiche

Presentata il 23 giugno 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, che affronta un tema di rilevante interesse economico e sociale, deriva da un elaborato predisposto da studenti e insegnanti della classe 5a AM (ragionieri programmatori) dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri «Enrico Fermi» di Pontedera (Pisa), durante l'anno scolastico 2009/2010.
      Nell'opinione comune è diffusa l'idea che banca e finanza siano strumenti legati al benessere. L'ideologia dell'economista americano Milton Friedman, fondatore della scuola monetarista e premio Nobel per l'economia nel 1976, basata sul solo raggiungimento del bene «totale», inteso come la somma dei beni individuali, nell'ottica di una completa estraniazione dal concetto del bene «comune», ha determinato l'idea base dell'economia moderna, portando le imprese a escludere completamente dalla propria attività la considerazione di princìpi e obiettivi morali e sociali. Egli sosteneva che anche la democrazia è estranea al mercato e che l'unica responsabilità dell'impresa è quella di rendere massimo il profitto: l'impresa deve produrre ricchezza, mentre allo Stato spetta ridistribuirla.
      Negli ultimi anni le cose stanno cambiando: sorgono imprese e progetti dediti all'aspetto sociale. In particolare il mondo bancario sta rivolgendo maggiore attenzione a temi attuali più urgenti, con programmi d'investimento miranti a dirigere capitali là dove ce n’è più bisogno. Alcuni
 

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operatori bancari, infatti, condividono una particolare «filosofia» di gestione dei capitali: essi operano da una parte impegnandosi a non investire in progetti e società che non abbiano i requisiti necessari dal punto di vista della politica ambientale e sociale o che siano coinvolti in commerci ritenuti deprecabili (per esempio quello delle armi), dall'altra finanziando progetti socialmente utili. Si parla in questo caso di «banche etiche», ossia di istituti bancari che operano sul mercato finanziario secondo i princìpi della finanza etica, discriminando i soggetti finanziabili, contestando la guerra, la produzione e il commercio di armi, ma anche il razzismo, la dittatura, le attività industriali e commerciali che danneggiano l'ambiente, il commercio di superalcolici e di tabacco.
      Spesso tali banche rivolgono la loro attenzione ai progetti di microcredito. Il microcredito, termine negli anni divenuto di uso comune, persegue il fine di offrire a soggetti ritenuti svantaggiati, per condizioni personali, familiari, culturali, economiche, sociali, la possibilità di usufruire di finanziamenti di piccola entità per promuoverne lo sviluppo personale. Si tratta di soggetti cui non è data l'opportunità di accedere al credito, a causa dell'inadeguatezza economica o dell'assenza di garanzie reali, nei quali gli operatori del microcredito, originariamente voluto da Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace nel 2006, e in generale della finanza etica ravvisano potenziali destinatari delle loro attività.
      La Grameen Bank, fondata da Yunus, è oggi la più alta rappresentazione di quanto profondamente erroneo sia il principio secondo il quale un «povero» è maggiormente esposto a insolvenza rispetto ad un «ricco». Il sistema creato dal «banchiere dei poveri» in Bangladesh ha, infatti, nel mondo più di 1.000 filiali in 58 Stati, nelle quali lavorano 12.500 persone, con un totale di oltre due milioni di clienti, in maggioranza donne. La percentuale dei prestiti positivamente regolati è altissima: il 96 per cento, in media, tra uomini e donne.
      In una realtà economica mondiale «contratta», con una crisi finanziaria innescata da gravi problemi di liquidità, le banche hanno reagito a loro volta limitando l'esercizio della loro funzione principale: intermediare il credito, non solo quello destinato agli individui, ma anche quello volto ad attività economiche che creano opportunità di lavoro. È necessario quindi che si torni a prestare denaro, seguendo un'attività, sia operativa sia culturale, legata ai princìpi della finanza etica; in un luogo d'incontro tra i risparmiatori che hanno la necessità di una migliore gestione dei propri risparmi, mediante iniziative socio-economiche che si orientano ai princìpi di uno sviluppo umano e sociale di tipo solidaristico, e coloro che di tali fondi abbisognano per avviare progetti meritevoli di credito, sebbene ridotti nella dimensione.
      Occorre dunque una banca che gestisca in maniera trasparente le risorse finanziarie dei propri depositanti, risparmiatori, famiglie, organizzazioni e imprese, allo scopo di perseguire interessi collettivi, per il raggiungimento di un obiettivo sociale e ambientale, fornendo ai propri clienti informazioni trasparenti e chiare su tutte le operazioni che vengono svolte e considerando i depositanti come parte integrante della banca stessa. Trasparenza, partecipazione ed equa distribuzione delle risorse sono i princìpi fondamentali della finanza etica, in una gestione dei rapporti con il cliente volta alla correlazione dei prodotti e dei servizi bancari con i bisogni reali delle persone, valutati tramite il contatto diretto e personale.
      La presente proposta di legge intende colmare un vuoto legislativo e promuovere il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, nell'intento di consolidare le finalità sociali e ambientali degli istituti bancari, incitando le banche ordinarie a muoversi in questa direzione e avvicinando il cliente ad un controllo non solo dei movimenti legati al proprio denaro (quali accrediti o addebiti), ma anche delle attività finanziarie legate ad esso, in una gestione volta ad eliminare ogni presupposto
 

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contrario all'eticità e, talvolta, alla legalità.
      Iniziative come Banca Etica, la prima a mettere al centro della propria attività la trasparenza, l'accesso al credito considerato come un diritto umano, l'attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche, e come Banca Prossima, dedicata esclusivamente al mondo delle organizzazioni senza scopo di lucro, laiche e religiose, e concepita per rispondere meglio alle necessità e ai bisogni delle imprese del cosiddetto terzo settore, per migliorare la qualità dei servizi bancari e per partecipare alla crescita dell'economia del bene comune, devono essere anche agevolate da un supporto normativo che ne liberalizzi e faciliti la diffusione. Un ruolo fondamentale è dato dalla necessità di educare e avvicinare i soggetti a cui si rivolge la finanza etica, ma che si trovano nascosti dietro una scarsa dimestichezza con le procedure bancarie e vittime dell'emarginazione sociale a causa di eventi avversi.
      Questo si tramuta in un concreto impegno per la promozione degli scopi e delle modalità di accesso agli istituti bancari etici. La promozione può rivestire un'importanza determinante nel favorire i processi di sviluppo del territorio, con una stretta interdipendenza tra fattori economici, ambientali, sociali e culturali della vita quotidiana delle persone, delle famiglie, delle associazioni, delle imprese e della pubblica amministrazione.
      La raccolta del risparmio diviene uno strumento e un'opportunità per il cambiamento, accumunata da un denominatore comune tra la banca e i suoi stakeholders: i princìpi della finanza etica e i valori dell'economia sociale e civile.
      La presente proposta di legge integra il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, definendo, con la modificazione dell'articolo 28, la natura della banca etica come società cooperativa che esercita l'attività bancaria e introducendo disposizioni specifiche ad essa relative in una nuova sezione II-bis del capo V del titolo II del medesimo testo unico, composta degli articoli da 37-bis a 37-novies.
      In particolare, il nuovo articolo 37-bis del testo unico esprime i valori e i princìpi della finanza etica, disponendo che le banche etiche svolgano la propria attività considerando l'accesso al credito come un diritto umano e valutando le conseguenze sociali e ambientali delle azioni economiche: esse, infatti, non devono essere mai considerate fine a se stesse ma rivolte alla persona e al bene comune.
      Nell'articolo 37-ter è specificata la definizione della banca etica, costituita in forma di società cooperativa a responsabilità limitata per azioni, e sono stabiliti i valori nominali minimo e massimo di ciascuna azione (il valore massimo è modificabile con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia). Il comma 5 autorizza l'apertura di filiali all'estero, fermo restando che la banca, costituita secondo l'ordinamento italiano, deve avere la propria sede legale e la direzione generale nel territorio nazionale: questa disposizione, fra l'altro, è volta a prevenire lo sfruttamento dei regimi tributari privilegiati dei cosiddetti «paradisi fiscali».
      Nel comma 3 dell'articolo 37-quater, in relazione alla compagine societaria, è posto un limite percentuale massimo alla partecipazione di persone giuridiche che svolgono attività bancarie o comunque aventi scopo di lucro ed è prescritta, per converso, la partecipazione di fondazioni non bancarie e di associazioni riconosciute che abbiano, per statuto, finalità esclusivamente o prevalentemente sociali o assistenziali, per almeno la metà del capitale sociale. Il comma 4, consentendo l'introduzione di «clausole di gradimento», permette di vietare il trasferimento delle quote sociali a soggetti che per ragioni oggettive risultino avere caratteristiche incompatibili con la natura e i fini della banca etica.
      L'articolo 37-quinquies, relativo all'operatività della banca etica, sottolinea l'obbligo di trasparenza delle operazioni finanziarie, la partecipazione dei soci e dei risparmiatori alle scelte operate, il divieto
 

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di praticare l'anatocismo e l'obbligo di non applicare condizioni che comportino oneri eccedenti il limite ragionevole per un'equa remunerazione degli impieghi. Ad ogni modo, come è esposto nel comma 4, i finanziamenti concessi a persone fisiche, anche non aventi la cittadinanza italiana, devono perseguire finalità sociali: in particolare, devono essere destinati ad attività di inclusione delle persone svantaggiate o alla realizzazione di obiettivi attinenti alla libertà e alla dignità della persona o della sua famiglia (ad esempio l'acquisto della prima casa di abitazione). Nel comma 5 sono espressamente disciplinati i finanziamenti in favore delle persone giuridiche, anche straniere, con particolare attenzione alle piccole cooperative e alle cooperative sociali. In nessun caso, ai sensi del comma 3, potranno essere finanziate persone che perseguono obiettivi contrari all'etica o alla legalità nelle attività finanziarie. Al comma 6 è prescritto inoltre che una quota dei fidi sia destinata al «microcredito». Dovrà altresì essere adottato un codice etico concernente i rapporti con la clientela.
      L'articolo 37-sexies, in aggiunta ai documenti contabili obbligatori per legge, impone la redazione del bilancio sociale che dimostri la coerenza delle attività svolte rispetto ai princìpi di trasparenza, partecipazione e democrazia che sono alla base dell'istituto (comma 1). Almeno il 30 per cento dell'utile dovrà essere destinato a riserva legale; il residuo degli utili, detratta la quota distribuita ai soci o ulteriormente destinata a riserva, deve essere impiegato per fini di mutualità, assistenza e beneficenza (comma 2).
      L'articolo 37-septies stabilisce alcuni limiti in materia di trasformazioni e fusioni delle banche etiche.
      Ferma restando la disciplina generale in materia di vigilanza da parte della Banca d'Italia e delle altre istituzioni preposte, in base all'articolo 37-octies, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà chiedere alle banche etiche informazioni di carattere generale relative alla loro attività. Ovviamente, tali informazioni non potranno riferirsi alle singole operazioni soggette ai controlli prudenziali dell'autorità di vigilanza.
      Infine, l'articolo 37-novies dispone in favore delle banche etiche l'esenzione da ogni onere previsto per l'iscrizione e per le registrazioni degli atti presso il Registro delle imprese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 28 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo e alle banche etiche, disciplinate dalle sezioni I, II e II-bis del presente capo»;

          b) al comma 2, le parole: «e alle banche di credito cooperativo» sono sostituite dalle seguenti: «, alle banche di credito cooperativo e alle banche etiche».

Art. 2.

      1. Al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunta, in fine, la seguente sezione:
      «Sezione II-bis. – Banche etiche.
      Art. 37-bis. – (Princìpi generali). – 1. Le banche etiche possono svolgere tutte le operazioni bancarie, con i limiti previsti dalla presente sezione. Esse considerano l'accesso al credito come un diritto umano, tengono conto delle conseguenze sociali e ambientali delle azioni economiche e informano la loro attività ai princìpi della finanza etica.

      Art. 37-ter. – (Definizione). – 1. La banca etica è costituita in forma di società

 

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cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
      2. La denominazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'espressione «banca etica», oltre all'indicazione del rapporto sociale.
      3. Le azioni sono nominative e indicano il valore nominale, che non può essere inferiore a un euro, né superiore a 100 euro. Il limite di valore nominale massimo stabilito nel primo periodo può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.
      4. La nomina degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo e la loro revoca, esclusivamente per giusta causa o per giustificato motivo, spettano esclusivamente all'assemblea dei soci.
      5. La sede legale e la direzione generale devono essere situate nel territorio della Repubblica. È consentita l'apertura di succursali alle condizioni previste nell'articolo 15, commi 1 e 2.

      Art. 37-quater. – (Soci). – 1. Il numero dei soci della banca etica non può essere inferiore a cento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.
      2. Ciascun socio non può possedere un numero di azioni che rappresentino più dello 0,50 per cento del capitale sociale o il cui valore nominale complessivo superi 500.000 euro. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
      3. Possono essere soci le persone fisiche e le persone giuridiche private o pubbliche, compresi i comuni, le province, le regioni e gli enti pubblici previdenziali e assistenziali. In ogni caso, il valore nominale totale delle partecipazioni detenute dalle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dalle banche popolari, dalle banche di credito cooperativo, dalle banche e da altre persone giuridiche aventi finalità di lucro non può essere superiore al 15 per cento del capitale sociale. Almeno il 50 per cento del capitale sociale deve essere

 

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detenuto da fondazioni, diverse dalle fondazioni di origine bancaria di cui al secondo periodo, e associazioni riconosciute che abbiano per statuto finalità esclusivamente o prevalentemente sociali o assistenziali, da imprese operanti nel cosiddetto «terzo settore», da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, da organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, da associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, da associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, o da associazioni di consumatori iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, da cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e da agenzie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o dell'Unione europea operanti nell'ambito della cooperazione internazionale.
      4. Lo statuto può prevedere clausole di gradimento per la circolazione delle azioni, indicando in forma preventiva, oggettiva e dimostrabile le condizioni che precludono l'assunzione della qualità di socio. In ogni caso, non possono essere soci le persone fisiche che abbiano riportato condanna definitiva o che siano sottoposti a un procedimento penale in corso per i reati previsti dal libro secondo del codice penale; le persone giuridiche che abbiano riportato sanzioni ai sensi della sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; le persone fisiche e le persone giuridiche comunque operanti in attività di produzione o di scambio di beni o servizi relativi alle armi e agli armamenti, alle sostanze stupefacenti, ai superalcolici, al tabacco, o in attività che producono danno all'ambiente in base alla normativa vigente.

      Art. 37-quinquies. – (Operatività). – 1. La banca etica opera secondo i princìpi della responsabilità sociale e ambientale, attraverso attività e comportamenti informati all'efficienza e alla sobrietà, alla

 

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massima trasparenza di tutte le operazioni, alla partecipazione dei soci e dei risparmiatori alle scelte della gestione; alla valutazione sociale e ambientale delle conseguenze delle attività esercitate o finanziate, al rispetto della specificità socio-culturale dei contesti territoriali in cui opera.
      2. Nell'esercizio del credito la banca etica non può richiedere interessi anatocistici ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile, non può applicare commissioni né praticare condizioni che comportino oneri eccedenti il limite ragionevole ai fini della redditività degli impieghi.
      3. La banca etica può erogare finanziamenti a persone fisiche e giuridiche, anche straniere, purché non si tratti di soggetti comunque operanti in attività di produzione o di scambio di beni o servizi relativi alle armi e agli armamenti, alle sostanze stupefacenti, ai superalcolici, al tabacco, o in attività che producono danno all'ambiente in base alla normativa vigente, ovvero di soggetti che si trovino in altre situazioni ostative previste dallo statuto. La banca etica stabilisce procedure interne di valutazione che garantiscano il valore ambientale, sociale e di solidarietà delle iniziative finanziate.
      4. I finanziamenti in favore delle persone fisiche sono erogati a condizione che siano destinati a finalità non meramente speculative ma aventi ricadute sociali positive, in particolare per lo svolgimento di attività di inclusione di persone svantaggiate, come definite dalla normativa vigente, o per il conseguimento di obiettivi personali attinenti alla libertà e alla dignità della persona o della sua famiglia.
      5. I finanziamenti in favore delle persone giuridiche sono erogati a condizione che siano destinati ad attività volte a promuovere la dignità, la libertà e l'eguaglianza delle persone, la tutela del lavoro e dei diritti dei lavoratori, la tutela della legalità, la tutela dell'ambiente naturale e dei beni culturali, ovvero a realizzare progetti di valore sociale. Una quota dei finanziamenti, nella misura determinata dallo statuto, è destinata alle piccole cooperative
 

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e alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
      6. Una quota dei finanziamenti, determinata dallo statuto in misura non inferiore all'1 per cento, è destinata al «microcredito», inteso come l'erogazione di finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro per destinatario, destinati a sostegno di persone o di famiglie in difficoltà ovvero all'avvio o al consolidamento di attività imprenditoriali di carattere locale esercitate da imprese con meno di dieci addetti. I finanziamenti di cui al presente comma possono essere erogati a cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero a stranieri regolarmente residenti in Italia. Per le attività imprenditoriali finanziate ai sensi del presente comma, la banca etica assicura, direttamente o indirettamente, la prestazione di servizi di consulenza.
      7. La banca etica adotta un codice etico che preveda i parametri minimi garantiti nel rapporto con la clientela, tenendo conto del principio di tutela del contraente debole.

      Art. 37-sexies. – (Bilancio e utili). – 1. In aggiunta ai documenti contabili prescritti dalla legge, la banca etica redige annualmente un bilancio sociale, approvato dall'assemblea dei soci, che metta in evidenza le compatibilità delle risorse e degli impieghi con le finalità etiche e sociali previste dalla presente sezione e dallo statuto. Nel bilancio sociale sono indicate, per categoria, la provenienza dei fondi e la destinazione degli impieghi nonché la valutazione dell'effetto sociale e ambientale dei finanziamenti erogati.
      2. Le banche etiche devono destinare a riserva legale almeno il 30 per cento degli utili annuali. Gli utili residui, detratti quelli destinati a ulteriori riserve statutarie disponibili e quelli distribuiti tra i soci, sono destinati a fini di mutualità, assistenza e beneficenza.

      Art. 37-septies. – (Trasformazioni e fusioni). – 1. La Banca d'Italia, nell'interesse dei soci, dei depositanti o dei creditori, può autorizzare la trasformazione di una

 

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banca etica in altra forma societaria, esclusa la società di investimento a capitale variabile.
      2. La Banca d'Italia, nell'interesse dei soggetti di cui al comma 1 o qualora sussistano ragioni di stabilità, può autorizzare la fusione di una banca etica con altre banche etiche, con banche popolari o con banche di credito cooperativo.

      Art. 37-octies. – (Poteri informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). – 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può chiedere alla banca etica informazioni di carattere generale sullo svolgimento della sua attività.

      Art. 37-novies. – (Agevolazioni). – 1. Le banche etiche sono esenti da ogni onere previsto per l'iscrizione e per le registrazioni degli atti presso il Registro delle imprese».


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