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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3547 |
1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo ad ogni cittadino l'accessibilità e la libera scelta di ogni piattaforma informatica, attraverso l'eliminazione di barriere create dalle differenze di standard.
2. Sono favoriti la diffusione e lo sviluppo del software libero, tenuto conto delle sue positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La pubblica amministrazione, in applicazione del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, garantisce e incentiva l'uso del software libero.
3. Alla cessione gratuita del software libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
1. Ai fini della presente legge si definiscono:
a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma
b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero;
c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo è disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;
d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non soddisfa i requisiti di cui alla lettera a);
e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio e di interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione sono note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; sono documentate in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere o di scrivere dati in tali formati sfruttando le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; non sono presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati di dati.
1. Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale
1. Chiunque, nell'ambito di una attività legalmente riconosciuta, effettua la pubblicità di dati in formato elettronico è tenuto a garantirne l'accessibilità, ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a formati liberi.
2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui deve essere garantita la pubblicità e per l'adempimento mediante scambio di dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli uffici della pubblica amministrazione sono tenuti a rispettare l'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo sotto la responsabilità del responsabile del procedimento di cui all'articolo 5 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.
3. Qualora si renda necessario, e solo in casi eccezionali, l'uso di formati non liberi, la pubblica amministrazione è tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, sotto la diretta responsabilità del responsabile del procedimento di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, specificando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La pubblica amministrazione è altresì tenuta a rendere disponibile una versione il più similare possibile agli stessi dati in formato libero.
1. Chiunque effettua il trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
1. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali possiede il codice sorgente.
2. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, programmi a codice sorgente aperto. In tale ultimo caso, il fornitore deve consentire la modificabilità del codice sorgente senza costi aggiuntivi per l'amministrazione.
3. La pubblica amministrazione che intende avvalersi di un software non libero,
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero per progetti di ricerca da parte di enti pubblici e privati finalizzati allo sviluppo di programmi per elaboratore, previo rilascio della licenza di software libero.
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, provvede a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado nonché a modificare i programmi didattici ai fini della progressiva informatizzazione.
2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado riconoscono il particolare valore formativo del software libero e privilegiano il suo uso nell'insegnamento.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pubblica amministrazione è tenuta ad adeguare le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale alle finalità di cui all'articolo 1. La pubblica amministrazione è tenuta, altresì, a dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, rispettivamente, entro sei mesi ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. È istituito un apposito gruppo di lavoro, formato dai rappresentanti dei Ministeri interessati con il compito di monitorare l'attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla data della sua entrata in vigore.
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