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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3383 |
a) un centro di ascolto, presidiato ventiquattro ore su ventiquattro;
b) terminali periferici installati nelle abitazioni degli abbonati.
All'arrivo di una chiamata da parte dell'abbonato, il video del centro di ascolto ne visualizza il numero telefonico insieme a tutti i dati relativi alla persona (chi avvisare in caso di necessità, eventuale disponibilità di parenti o vicini di casa eccetera). Quindi, si prova a telefonare all'abbonato e, se non risponde, si avvisano i soggetti indicati dalla banca dati oppure il 113, il medico di fiducia, la guardia medica eccetera.
Da parte sua l'assistito, in caso di malore improvviso, ha la possibilità di mettere in azione in modo molto semplice il proprio terminale con un telecomando che egli costantemente porta con sé e che agisce all'interno delle mura della casa, per un raggio di una ventina di metri.
Oltre all'intervento in caso di necessità (telesoccorso), il centro di ascolto provvede anche al controllo periodico delle condizioni psico-fisiche dell'assistito (telecontrollo): a brevi periodi sono infatti effettuate telefonate per verificare lo stato di salute dell'anziano.
Pertanto, il telesoccorso e il telecontrollo consentono il monitoraggio continuo delle condizioni di salute dell'anziano e si pongono come un'adeguata risposta nei casi frequenti di anziani che vivono soli o in coppia, per i quali è proprio la condizione di solitudine e spesso di abbandono che rende maggiori i rischi strutturalmente connessi all'età avanzata.
Invece, con gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 si sostengono i progetti con i quali si affronta il problema della fruibilità dei servizi pubblici da parte degli anziani. Si lascia l'iniziativa alla creatività delle comunità locali, ma si tratterà innanzitutto di interventi quali, ad esempio, la possibilità di prenotazione di visite mediche, di rilascio di certificati o di riscossione di competenze, che potranno essere ottenute a domicilio dall'anziano e che spesso non chiedono altro che un'efficiente riorganizzazione degli uffici.
All'articolo 2, l'importanza dell'obiettivo è tale che si rende necessaria una valutazione o misurazione delle risorse, umane e strumentali, necessarie per attuare un intervento a sostegno dell'anziano. È vero che lo strumento normativo non deve spingersi nella descrizione di soluzioni specifiche e dettagliate in quanto possono esistere più formule organizzative efficaci, ma è anche vero che esistono alcuni denominatori comuni da tenere in considerazione per predisporre tutte le molteplici soluzioni.
I denominatori comuni sono quelli precisati nell'articolo predetto. Esso indica una serie di requisiti necessari a fare sì che i servizi di telesoccorso e telecontrollo garantiscano realmente soccorsi tempestivi in caso di difficoltà o di emergenza (come indicato nell'articolo 1, comma 1, lettera a)). Tali servizi devono essere affidati a organizzazioni che, oltre a essere in grado di prestarli, ne assicurino la continuità e la qualità.
Quanto indicato nelle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2 intende, appunto, garantire la continuità del servizio sia attraverso la dotazione di una centrale di ascolto idonea, sia attraverso la presenza
1. La presente legge, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, promuove interventi di carattere preventivo in favore della popolazione anziana.
2. Il Ministro della salute, considerate le eccezionali situazioni di difficoltà in cui versa parte della popolazione anziana, autorizza il finanziamento di iniziative degli enti locali volte a preservare l'autonomia di vita delle persone anziane e ad agevolare il loro accesso ai servizi pubblici mediante:
a) la realizzazione di servizi di telesoccorso e telecontrollo che garantiscano tempestivi soccorsi nei casi di difficoltà o di emergenza, eliminando i rischi connessi a una disagiata dislocazione dei servizi;
b) la realizzazione di progetti sperimentali di ammodernamento dei servizi pubblici essenziali, nei quali sia privilegiata la riorganizzazione non onerosa dei servizi stessi, volti a eliminare per quanto possibile la necessità della presenza fisica degli utenti anziani negli uffici.
1. Le organizzazioni preposte alla realizzazione dei servizi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, oltre a fornire garanzie di assoluta affidabilità gestionale, solidità economica e trasparenza atte ad
a) presenza di una direzione sanitaria responsabile nell'organizzazione delle procedure della centrale di ascolto;
b) presenza di un medico in servizio ventiquattro ore su ventiquattro presso la centrale di ascolto;
c) dotazione di terminali periferici e di una centrale di ricezione e di gestione provvista di idonea certificazione relativa ai requisiti di qualità di efficienza nonché di omologazione degli strumenti tecnologici alle norme dettate dal Ministro dello sviluppo economico;
d) presenza di personale tecnico qualificato dedicato alla costante funzionalità della centrale di ascolto e all'assistenza tecnica ai terminali periferici;
e) terminali periferici, installati presso le abitazioni dei soggetti di cui all'articolo 1, dotati di sistema in «viva voce».
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e di Bolzano, entro il 15 marzo di ciascun anno, presenta al Ministero della salute domanda di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 6. Condizione per l'ammissibilità delle domande è la trasmissione di copia dei progetti degli enti locali che le regioni intendono finanziare in tutto o in parte e di una dettagliata relazione tecnico-economica. Nel caso di richiesta di finanziamento parziale, le regioni indicano le ulteriori risorse con le quali l'ente locale intende fare fronte alla realizzazione del progetto.
2. Non possono essere richiesti finanziamenti per progetti che non prevedono le garanzie e le caratteristiche di cui all'articolo 2, nonché forme di controllo
1. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni che ne hanno fatto richiesta le risorse del Fondo di cui all'articolo 6.
2. Hanno carattere prioritario, ai fini del finanziamento, i progetti relativi ad aree, anche subcomunali, nelle quali lo scarto tra la media nazionale e locale della popolazione anziana ultrasessantacinquenne supera il 10 per cento nonché i progetti relativi ad aree lontane dai servizi pubblici socio-sanitari.
3. I criteri di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 6 tra le regioni sono individuati, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Il Ministro della salute, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sulla condizione degli anziani nel Paese.
2. Il Ministro per i rapporti con le regioni trasmette al Ministro della salute i dati necessari per la redazione della relazione di cui al comma 1, relativi alle singole regioni, entro il 15 febbraio di ciascun anno. Entro il medesimo termine le amministrazioni dello Stato, ciascuna per la parte di propria competenza, provvedono a trasmettere i dati in loro possesso.
1. Presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per la popolazione anziana, con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge, da realizzare, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche mediante convenzioni con enti e società pubblici e privati, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate previa presentazione, da parte del soggetto interessato, di fideiussione bancaria proporzionata al numero degli assistiti e comunque non inferiore a 250.000 euro.
1. Per l'istituzione del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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